Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43360 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43360 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 43427 del 11/10/2022, depositata il 15/11/2022, la Sesta Sezione di questa Corte, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unic motivo con cui eccepisce l’errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che – a fronte di uno specifico motivo di ricorso – ha omesso di valutarlo. Evidenzia, in particolare, che il punto della motivazione della sentenza, nella parte in cui ritiene non ammissibile il motivo per aspecificità, è frut dell’errata valutazione in fatto del motivo stesso e della sua congruità rispetto al punto della motivazione impugnato. Invero, la Corte territoriale aveva negato il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia per la gravità dei che per il comportamento dell’imputato, che si sarebbe avvalso della facoltà non rispondere. Ebbene, il motivo di appello era puntuale, perché evidenziava comportamento collaborativo dell’COGNOME, che aveva reso interrogatorio ed aveva risposto a tutte le domande che gli erano state rivolte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l’errore di fat verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’a bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o d equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti in giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza esso. Di conseguenza, i) -qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione ab comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì giudizio; sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli e interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supp esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta po anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ul valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle form limiti delle impugnazioni ordinarie; iii)l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti proce non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sezioni n. 16103 del 27/3/2002, COGNOME, Rv. 221280 – 01; Sezioni Unite, n. 16104 d 27/3/2002, COGNOME, n. m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È stato, altresì, di recente affermato che in tema di ricorso straordi l’omesso esame di una memoria difensiva dà luogo ad errore di fatto, rilevante sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., quando sia dipeso da una vera e pr svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza di una censura, l presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile, e risulti evidente la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato v il motivo di censura dedotto (Sezione 6, n. 46806 del 3/11/2021, COGNOME, R
282384 – 01).
Orbene, nel caso di specie, il mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche all’COGNOME non risulta essere stato determinato da errore percettivo o da una svista, essendo invece l’esito conclusivo percorso motivazionale avente contenuto squisitamente valutativo. I particolare, il giudice di legittimità a pagina 10 della sentenza impugnata d di aver valutato il comportamento processuale serbato dall’odierno ricorren ritenendolo ininfluente, laddove afferma che i giudici di merito, con riferimen mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., hanno fatto «riferimento alla gravità dei fatti e all’assenza di qualsivoglia e positivo» e che tale valutazione non è «superata neppure dal successi comportamento processuale». Dunque, la richiesta difensiva è stata disatte all’esito di una valutazione specifica, dovendosi all’evidenza escl qualsivoglia errore percettivo.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa di grado particolarmente elevato n determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore del Cassa delle ammende della somma di euro quattromila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 15 settembre 2023.