Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6514 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6514 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE – TERZA SEZIONE PENALE Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Terza Sezione Penale di questa Corte, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22 marzo 2024.
La pronuncia della Corte territoriale riformava nel trattamento sanzionatorio la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale cittadino del 10 marzo 2023, che aveva condannato NOME per reati in materia di stupefacenti, segnatamente per violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
NOME COGNOME affidava il suo ricorso per cassazione a un’unica censura, deducendo il vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/90.
La doglianza muoveva da un asserito travisamento delle dichiarazioni rese dal ricorrente, sottolineando di aver fornito un apporto determinante alla formazione del quadro probatorio mediante l’ammissione piena degli addebiti contestati e la spiegazione del carattere meramente episodico della propria caduta nel crimine.
La difesa evidenziava inoltre che l’imputato, incensurato e con uno stile di vita sempre improntato al rispetto della legalità, avesse definitivamente interrotto ogni rapporto con ambienti criminali, trasferendosi stabilmente in Liguria insieme al proprio nucleo familiare.
A sostegno di questo assunto veniva richiamata documentazione attestante la costante attività lavorativa svolta sino al momento del delitto, la lettera di disponibilità all’assunzione presso un’impresa operante nell’indotto di RAGIONE_SOCIALE a La Spezia, e soprattutto le dichiarazioni confessorie rese dall’imputato nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali emergeva evidente il ravvedimento e la scelta di cambiare definitivamente vita.
Nel memoriale letto in udienza, il ricorrente aveva manifestato il proprio pentimento per la tristezza procurata a moglie e figli costretti a recarsi in carcere per incontrarlo, spiegando che la decisione di trasferirsi lontano dall’ambiente di origine fosse dettata proprio dalla volontà di sottrarsi a un contesto dove il lavoro onesto rappresentava un’anomalia e dove l’occupazione era sempre incerta e precaria.
La Terza Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vita escluso dalla Corte di appello in sede di elaborazione del giudizio di bilanciamento non hanno ribaltato la valutazione negativa.
NOME propone ricorso straordinario avverso la predetta sentenza, per correzione di errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen..
Con l’unica articolata censura formulata, il ricorrente deduce un complesso errore di fatto nel giudizio di legittimità, denunciando l’omesso esame di censure difensive, in punto di manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l’aggravante dell’associazione armata, nonché la mancata percezione
di argomentazioni idonee a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale.
In via preliminare, la difesa sottolinea che, nel giudizio di legittimità, sia stato pregiudicato il diritto di difesa, non essendo stata accolta l’istanza di rinvio, nonostante l’assoluto impedimento personale del difensore che aveva chiesto la celebrazione in presenza.
La sentenza impugnata, nel motivare il rigetto dell’istanza di rinvio, avrebbe espresso affermazioni intimamente contraddittorie, da un lato ventilando la mancanza di corrispondenza tra copia e originale del certificato medico, dall’altro facendo riferimento al mancato invio via PEC della certificazione alla cancelleria. Non si comprenderebbe, secondo la prospettazione difensiva, in qual modo la trasmissione del certificato via PEC da parte del difensore avrebbe potuto sanare la produzione in copia dello stesso.
Nel merito, il ricorrente denuncia che la decisione della Suprema Corte sia affetta dai seguenti errori percettivi.
L’omesso esame delle censure si profilerebbe con il carattere della decisività, in ordine alla prova del cambiamento dello stile di vita prospettata nel ricorso, esclusa in sentenza a causa della mancata assunzione presso la ditta che aveva promesso il lavoro.
La valutazione risulterebbe affetta da duplice deficit percettivo.
Il primo atterrebbe alla documentazione allegata al ricorso.
La censura difensiva afferisce al difetto di percezione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ex art. 299 cod. proc. pen., che aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura inframuraria in ragione della scelta di trasferirsi con la famiglia, pur rigettando la richiesta di autorizzazione al lavoro.
La valutazione di questo specifico allegato avrebbe consentito di rilevare che la mancata assunzione non dipese alla volontà del ricorrente, ma dalla condizione di restrizione della libertà personale che condizionava l’accesso all’attività lavorativa alla decisione dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, la sentenza di appello veniva censurata nella parte in cui riteneva l’assenza di prova di un cambio di vita, benché il ricorrente avesse sempre vissuto di lavoro onesto, come dimostrato attraverso documentazione pure oggetto di espresso richiamo. Il ricorrente era caduto nell’illecito in ragione della necessità di provvedere al sostentamento proprio, della moglie incinta, del primogenito e dei genitori, in un periodo di assenza di lavoro.
La considerazione delle dichiarazioni e della documentazione che spiegavano le ragioni dell’avvicinamento al delitto avrebbe permesso di rilevare che la censura difensiva sul cambiamento dello stile di vita fosse focalizzata sull’abbandono della temporanea e necessitata ricerca di un profitto illecito.
L’inferenza che avrebbe dovuto ricavarsene era quella secondo cui il cambiamento si era compiuto nella misura in cui, trasferendo l nucleo familiare e cercando lavoro per sé e per la moglie, il ricorrente aveva ripreso la sua preferenza per lo stile di vita lecito, provato documentalmente dalla costante attività lavorativa prestata ante delictum .
Ulteriore errore di fatto riguarderebbe il comportamento collaborativo.
La doglianza è stata devoluta al giudice di legittimità, trascrivendo il motivo di appello proposto nell’interesse del ricorrente avverso la sentenza di primo grado e riportando le dichiarazioni rese dallo stesso al giudice di primo grado.
La Corte di appello escludeva il giudizio di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche, in quanto l’ammissione dell’addebito era intervenuta a fronte di un consolidato compendio probatorio e in assenza di alcuna forma di collaborazione o di resipiscenza.
La parte di motivazione relativa all’assenza di forme di resipiscenza sarebbe frutto del mancato confronto con le parti del ricorso che richiamavano le dichiarazioni rese nel corso del giudizio dal ricorrente. Nel memoriale letto in udienza era emerso, con evidenza, il ravvedimento del reo per gli errori commessi e la scelta di trasferirsi era legata proprio alla volontà di non ricadere nell’illecito.
Così pure, la parte della sentenza di legittimità che ha negato valore alla dichiarazione di ammissione degli addebiti a fronte di un consolidato quadro probatorio risulterebbe affetta da vulnus percettivo dell’elemento di prova, non nel suo significante ma nella collocazione nella serie procedimentale.
La sentenza della Corte di appello era stata impugnata anche per aver pretermesso la valutazione delle dichiarazioni rese in sede di giudizio di primo grado.
La Corte territoriale rilevava che gli imputati avessero pronunciato la scarna formula “ammetto gli addebiti” solo in seguito alla sentenza di primo grado.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario, instaurato ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è infondato.
La norma consente di impugnare una sentenza passata in giudicato, non per violazioni di legge o per vizi della motivazione, ma unicamente per un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di Cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso; errore che deve essere connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01)
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01).
In questa prospettiva, occorre ricordare che il disposto dell’articolo 173, co. 1, disp. att. cod.proc.pen., non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure, non riprodotto nella sentenza, sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante (Sez. 2, n. 53657 del 17/09/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, COGNOME, Rv. 236731 – 01; Sez. 5,n. 11058 del 10/12/2004, COGNOME, Rv. 231206 – 01).
Ne consegue che l’omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, ovvero qualora l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Rv. 268982).
Alla luce degli esposti principi, il ricorso risulta inammissibile per assenza di decisivi errori di percezione.
2.1. Va preliminarmente osservato che la prima deduzione, concernente il rigetto dell’istanza di rinvio, esula dall’ambito di applicazione del ricorso.
Invero, non può inquadrarsi la fattispecie de qua nell’errore di fatto di cui all’art.625 bis cod.proc.pen., dal momento che non si è trattato di un errore di natura “percettiva” riferito agli atti relativi al giudizio per cassazione, bensì all’omessa considerazione di un atto non inserito nel fascicolo. Ma dell’esito positivo della trasmissione in via telematica di istanze e certificati, attesa la notoria possibilità di anomalie di siffatti strumenti di trasmissione, come anche di altri mezzi telematici all’uopo destinati, in assenza finanche di una conferma esplicita di ricezione dei documenti da parte del destinatario, si assume il rischio il trasmittente ed in particolare il difensore (cfr., in tal senso, Sez. 4, n.10886 del 09/02/2012, Rv. 251992 01, in motivazione)
2.2. Nel resto, il ricorrente lamenta una pluralità di deficit percettivi che avrebbero inficiato la decisione della Terza Sezione di questa Corte.
Secondo la prospettazione difensiva, la Corte non avrebbe percepito l’esistenza dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell’art. 299 cod.proc.pen., non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni dell’imputato dimostrative del pregresso stile di vita onesto e delle contingenti ragioni della caduta nel reato, non avrebbe considerato le
manifestazioni di resipiscenza contenute nel memoriale letto in udienza, e avrebbe travisato il momento processuale in cui erano intervenute le dichiarazioni confessorie.
Queste doglianze non integrano tuttavia gli estremi dell’errore di fatto suscettibile di correzione attraverso il rimedio straordinario.
Occorre infatti operare una distinzione fondamentale tra la mancata percezione di un atto processuale e la sua diversa valutazione, quest’ultima preclusa in sede di ricorso straordinario.
Nel caso in esame, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la Terza Sezione non abbia affatto ignorato gli elementi dedotti dalla difesa, ma li abbia piuttosto valutati in modo diverso rispetto alle aspettative del ricorrente. Il giudice di legittimità è giunto alla conclusione che gli elementi addotti non fossero idonei a ribaltare il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata.
La sentenza impugnata ha infatti espressamente affermato che le argomentazioni offerte dal ricorrente per dimostrare il cambio di vita si riducessero alla mera affermazione di pentimento e di interruzione di condotte e contatti criminali, fondata sull’intervenuto trasferimento stabile del nucleo familiare e sulla lettera di disponibilità all’assunzione, senza che a questa risultasse conseguita alcuna effettiva assunzione.
La richiamata valutazione presuppone necessariamente che la Corte abbia considerato gli elementi dedotti, giungendo però alla conclusione che essi fossero insufficienti a dimostrare il cambio di vita. Non si tratta dunque di mancata percezione, ma di diverso apprezzamento degli elementi acquisiti.
Il fatto che la sentenza impugnata non abbia specificamente menzionato l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata non significa che essa non abbia considerato ciò che ne è conseguito, ovvero la sostituzione della misura con diniego di autorizzazione al lavoro, ma semplicemente che non l’abbia ritenuta dirimente ai fini della decisione.
Il dato da cui veniva ricavato l’indimostrato mutamento dello stile di vita, ovvero la mancata assunzione di un impegno lavorativo, non è smentito, anzi confermato, dalla stessa ordinanza che aveva appunto negato l’autorizzazione al lavoro.
In ordine alle ammissioni di responsabilità, alla collaborazione, al pregresso stile di vita onesto e alle ragioni contingenti della caduta nel reato, anche in questo caso non si configura un errore percettivo ma una diversa valutazione degli elementi dedotti.
Nel caso in esame, la terza Sezione di questa Corte ha ritenuto che il mero riconoscimento degli addebiti, in presenza di un già granitico quadro probatorio, fosse stato ragionevolmente ritenuto non equivalente a significativa resipiscenza.
Quanto alla lamentata confusione sul momento processuale in cui erano intervenute le dichiarazioni confessorie, non è affatto dimostrato che tale profilo abbia integrato un errore di fatto decisivo.
La sentenza impugnata ha rilevato che l’ammissione di addebito era intervenuta a fronte di un già consolidato compendio probatorio.
Questa affermazione non appare incompatibile con il fatto che le dichiarazioni fossero state rese in primo grado, atteso che ciò che rileva ai fini della valutazione non è tanto il momento formale della dichiarazione quanto il contesto probatorio in cui essa si colloca.
Dinanzi a un quadro probatorio già consolidato, le dichiarazioni confessorie avrebbero mantenuto un valore limitato anche se formalmente rese in una diversa fase.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata percezione delle manifestazioni di resipiscenza contenute nel memoriale letto dall’imputato in udienza. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge con evidenza che la Corte ha rilevato l’assenza di alcuna forma di resipiscenza, il che presuppone necessariamente che abbia affrontato il tema.
Il trasferimento in Liguria e la ricerca di lavoro, elementi sui quali la difesa insiste, sono stati valutati ma non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare un cambio di vita compiuto, anche in considerazione della mancata effettiva assunzione al lavoro. Si tratta dunque, ancora una volta, di una diversa valutazione degli elementi dedotti, non di una loro mancata percezione.
Nel complesso, le doglianze articolate si risolvono sostanzialmente in un tentativo di ottenere un riesame nel merito della decisione adottata dalla Corte di cassazione, attraverso una diversa lettura e valutazione degli elementi dedotti.
In sintesi, le censure sollevate assumono natura eminentemente valutativa e si innestano su un sostrato fattuale correttamente percepito.
Questa operazione non è tuttavia consentita dallo strumento del ricorso straordinario per correzione di errore di fatto, il cui ambito applicativo non può essere esteso sino a ricomprendere l’erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, ricorrendo in tal caso un errore non di fatto, bensì di giudizio.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 08/01/2026
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