Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6348 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6348 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in relazione alla sentenza in data 9 ottobre 2024 con cui questa Corte di cassazione ne che aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza in data 18 settembre 2023 della Corte di appello di Nap
premesso che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene p modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non c interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del r previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il rico ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del perco logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, ess limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01)
«in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, l’errore che può essere rilevato ai dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronun diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato» (Sez. 6, n. 14 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 – 01);
ritenuto che:
il primo motivo è generico in quanto si limita ad assumere che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato parziali le deposizioni richiamate dalla difesa (inve richiamate integralmente), ma non è dedotto in che termini tale errore risulterebbe decis rispetto all’apprezzamento della congruità, da parte del Collegio di legittimità, della motiv della sentenza di appello, fondato pure sul richiamo di altri elementi probatori (segnatamen gli accertamenti compiuti sui luoghi);
il secondo motivo è manifestamente infondato poiché il mancato rilievo officioso di u nullità assoluta (non prospettata con il ricorso) non può essere oggetto di ricorso straordi in quanto non può ascriversi a un errore percettivo bensì al giudizio e la rilevabilità d’uf vizio in ogni stato e grado va riferita alle impugnazioni ordinarie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2025