Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 680 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 680 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21 gennaio 2022 emessa dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, ricorre avverso la sentenza n. 1390 del 2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal COGNOME avverso il decreto della Cort appello di Roma emesso in data 5 maggio 2021, che aveva applicato misure di prevenzione personali e reali nei confronti del ricorrente;
Considerato che, tuttavia, il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790 – 01, in motivazione la RAGIONE_SOCIALE.C. ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, ai provvedimenti emessi in fase cautelare, alle decisioni in materi misure di prevenzione, a quelle in materia di rimessione del processo, alle decisioni processual in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, nonché a quelle decisioni nelle qual la pronuncia della Cassazione, pur avendo come presupposto il giudicato, non è destinata ad incidere in alcun modo sull’accertamento della responsabilità, come nelle decisioni in materia d indennizzo per ingiusta detenzione o di riabilitazione);
Ritenuto che, pertanto, la procedura di correzione dell’errore di fatto, prevista dall’art. bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione i materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. n. 41363 del 16/09/2015, COGNOME, Rv. 264658 – 01; Sez. 6, n. 2430 del 08/10/2009 (dep. 20/01/2010), COGNOME, Rv. 245772 – 01; Sez. 6, n. 18982 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 234624 – 01; Sez. 1, n. 26660 del 12/06/2002, COGNOME, Rv. 222095 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2022.