Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che i difensori e procuratori speciali di NOME COGNOME hanno avanzato rico straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 20 giugno 2023, con la quale questa Corte Suprema – per quel che qui interessa – ha annullato con rinvio per nuov giudizio la pronuncia della Corte di appello di Palermo in data 20 luglio 2022, limitatamente confisca dell’immobile sito a INDIRIZZO, e ha rigettato il ricorso del Gius nel resto;
osservato che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in u equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene pe modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’er – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritt conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
«qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del ri previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricor ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del perco logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, ess limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, Rv. 279466 – 01)
rilevato che il primo motivo ricorso:
ha assunto l’erronea percezione di un dato di fatto da parte della Corte che avrebb rigettato il motivo di ricorso con il quale il ricorrente ha eccepito l’inutilizzabilità deg captazioni ambientali e telematiche, ai sensi degli ara. 268, commi 2 e 3-bis cod. proc. pe rappresentando che nella specie sarebbero stati utilizzati senter privati (richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è consentito «l’utilizzo di impianti diversi quelli esistenti presso l’ufficio inquirente a condizione che il pubblico ministero motivi la compiuta»; rappresentando che, nel caso di specie, il Pubblico ministero, non conoscendone l’esistenza, non avrebbe potuto motivare la scelta di utilizzare impianti esterni alla Procu eccependo la mancanza di un decreto autorizzativo dell’impiego di impianti privati installat locali esterni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo)
di conseguenza, ha dedotto che la “svista materiale” si sia rivelata decisiva per il process formativo della volontà dei Giudici di legittimità nella loro decisione circa il rigetto del in Cassazione;
ritenuto che, con evidenza, tale motivo non ha ritualmente prospettato alcun error percettivo (come sopra inteso), atteso che: la sentenza oggetto del ricorso straordinario, provvedere in ordine alle censure presentate nell’interesse del COGNOMECOGNOME ha espressament richiamato quanto già esposto a proposito del medesimo ordine di deduzione presentate nell’interesse del coimputato NOME COGNOME, osservando come nella specie le captazioni fossero state compiute in ossequio alla legge processuale, in particolare, esclusivamente per il tramit gli impianti installati presso l’Ufficio inquirente (negando, inoltre, plausibilità alla po manipolazione dei flussi comunicativi, anche alla stregua di quanto esposto dal Giudice di appel ed escludendo i presupposti di una perizia); e la difesa ha in realtà soltanto censurato decisione, deducendo un errore di giudizio;
considerato che il secondo motivo di ricorso – con cui si è assunto che questa Cor incorsa in un’erronea percezione in relazione alla disposta confisca nei confronti del COGNOME, ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., del motoveicolo Piaggio Liberty, targato TARGA_VEICOLO dell’autovettura Mercedes, targata TARGA_VEICOLO, giustificata in quanto si tratterebbe «util economiche conseguite da COGNOME in conseguenza del suo comportamento criminoso, collegato alla sua affiliazione alla consorteria di cui al capo 1» della rubrica; e in partico rappresentando che il COGNOME è stato condannato unicamente per il reato di cui all’art d.P.R. 309/1990, contestato al capo 2. (con esclusione della circostanza aggravante di cui all’a 416-bis cod. pen.) e non sarebbe neppure stato accusato del reato associativo di cui all’art. 4 bis cod. pen. di cui al capo 1. – è manifestamente infondato in quanto la Corte ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici (si vedano pagg. 32 e 33), chiarito che la misura ablatoria censurata, limitatamente al motoveicolo e all’autovettura, è stata adottata propri relazione proprio all’attività consortile di cui al capo 2. (e ai proventi illeciti da essa d non in relazione al fatto di cui al capo 1;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 -01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro t
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. delle spese
Così deciso il 5 giugno 2024 Il Consigliere estensore COGNOME