Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 25010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
su! ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/9/2023 emessa dalla Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Cassazione, con la sentenza resa da Sez.2, n.45850 del 15/9/2023, accoglieva il ricorso di COGNOME limitatamente alla confisca, dichiarandolo inammissibile nel resto.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, formulando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata nella misura in cui non avrebbe rilevato la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.’ posto che il fatto per il quale era intervenuta la sentenza di condanna era materialmente diverso da quello contestato. A fronte della prova offerta dalla difesa del periodo detentivo
subito dal ricorrente, concomitante con l’epoca di commissione del reato di estorsione, i giudici di merito modificavano la condotta, senza che tale vizio sia stato rilevato dalla Cassazione, pur essendo stato oggetto di ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, si censura un( ulteriore errore percettivo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, avendo omesso di considerare che la sentenza di condanna si fondava essenzialmente sulle dichiarazioni rese in fase di indagine da NOME COGNOME che, tuttavia, non erano mai state legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento. (k)
2.3. Con il terzo motivo, infine, si contesta la ritenuta utilizzabilità, ex ar 238-bis, della sentenza di primo grado emessa nei confronti dei coimputati, asseritannente acquisita al dibattimento con il consenso delle parti.
Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta motivi che non rientrano tra quelli proponibili con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
Per consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudiz stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280). Ne consegue che il rimedio straordinario disciplinato dall’art.625-bis cod. proc. pen. è esperibile esclusivamente per far valere l’errore materiale e l’errore di fatto che consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto vi percepito in modo difforme da quello effettivo (Sez.5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbaro, Rv. 273193).
Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686).
3.1. Nel caso di specie, la sentenza resa dalla Seconda sezione di questa Corte ha ampiamente argomentato in merito alle censure sollevate dal ricorrente e sostanzialmente riproposte con il ricorso straordinario.
Ciò vale sia per la questione afferente alla diversità del fatto oggetto di condanna, sia in merito all’individuazione delle prove utilizzabili (si veda pg.8-10
sentenza impugnata). Dalla lettura della motivazione, invero, non emerge alcun errore percettivo ma, semplicemente, una valutazione dei motivi in senso difforme a quanto sostenuto dalla difesa, il che determina l’inammissibilità del ricorso straordinario.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente