Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33294 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33294 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Desenzano del Garda, il DATA_NASCITA
NOME, nato a Chiari il DATA_NASCITA
Cannpos NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza impugnata limitatamente al capo di imputazione n. 4) e, per l’effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa il 4 luglio 2022 relativamente al citato capo di imputazione per sopravvenuta estinzione del reato ivi contestato;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 04/07/2022 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, con rito abbreviato, aveva condannato per più episodi di truffa continuata in concorso:
–NOME COGNOME, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 e n. 23;
–NOME COGNOME, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3), n. 19 (in esso assorbito 11 18) e n. 23 (in esso assorbito il 22);
–NOME COGNOME, alla pena di mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 100 di multa, in relazione ai capi n. 4 (in esso assorbito il 3) e n. 19.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 49719 del 07/11/2023, in parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, ha annullato senza rinvio tale sentenza limitatamente alla condanna per il capo n. 19, estinto per intervenuta remissione di querela, e ha rideterminato la pena, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. tutti gli imputati deducendo che la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto poiché al ricorso erano state allegate anche la remissione di querela di NOME COGNOME, persona offesa del capo di imputazione n. 4, e la procura speciale per l’accettazione della remissione. La remissione era stata nuovamente allegata alle conclusioni scritte tempestivamente depositate (il 27/10/2023 rispetto all’udienza del 07/11/2023).
La Corte di Cassazione, ritenendo che agli atti fosse presente solo la remissione di querela relativa al capo n. 19, e non quella relativa al capo n. 4, è incorsa in un mero errore materiale o di fatto, non avvedendosi della intervenuta remissione di querela anche per il capo n. 4.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario, limitatamente alla fase rescindente, è fondato.
L’errore di fatto oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e
connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viz dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. La Sezioni unite hanno affermato che, poiché l’art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen. dispone che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, l’esito del procedimento camerale conseguente alla proposizione di tale mezzo straordinario di impugnazione va individuato di volta in volta in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazion processuali. Ne consegue che, pur restando il momento rescindente e quello rescissorio sempre distinguibili concettualmente, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione e può ben avvenire con l’immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, non rappresenta una semplice “correzione” di quella precedente, ma la sostituisce “in toto”. (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01). Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore quantomeno rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio.
In particolare quando la correzione dell’errore di fatto rilevato nella sentenza impone le riconsiderazione di un motivo di ricorso, il cui esame è stato viziato dalla inesatta percezione delle risultanze ricavabili dagli atti relativi al giudizio cassazione, dovendosi procedere alla sostituzione della decisione inficiata dall’errore, la procedura di correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così Sez. 1, n. 7189 del 13/02/2024, COGNOME, Rv. 285792 – 01).
3. Ciò posto, va rilevato che il ricorso straordinario è ammissibile, essendo stato tempestivamente proposto avverso la sentenza n. 49719 del 07/11/2023 della Corte di cassazione. Fondata è la prospettazione difensiva secondo cui la Corte di cassazione ha ritenuto che non fosse presente agli atti la remissione di querela effettuata da NOME COGNOME il giorno 19/09/2022 innanzi alla Polizia penitenziaria di Verona e relativa al capo n. 4 di imputazione, mentre tale atto risulta allegato al ricorso per cassazione (allegato n. 1) e alle conclusioni scritte depositate il 27/10/2023 (rispetto all’udienza del 07/11/2023).
4. Si tratta, pertanto, di un punto obiettivamente rilevante nella economia complessiva della decisione, condizionandone l’esito; pertanto la sentenza impugnata va revocata, dovendosi poi procedere alla fase rescissoria con nuova decisione in successiva udienza pubblica.
P.Q.M.
Letto l’art. 625-bis cod. proc. pen. revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 49719 del 07/11/2023 limitatamente al capo n. 4 e fissa per la trattazione degli originali ricorsi in ordine a tale reato l’udienza del 23 ottobre 2024.
Così deciso il 10/07/2024