Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2213 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2213 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Altamura il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di cassazione
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ;
lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO del foro di Bari, che hanno chiesto la immediata caducazione del provvedimento viziato e la fissazione di successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio o comunque assumere i provvedimenti che la Corte riterrà opportuni.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 giugno 2025, depositata il 2 settembre 2025, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 4 luglio 2024 che, pronunciando in sede di rinvio, aveva dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati di truffa aggravata e di falso contestati ai capi D) ed E),
confermando le statuizioni civili e revocando la confisca per equivalente disposta a carico dell’imputato .
Pr opone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625 -bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale del COGNOME eccependo l’errore di fatto nella parte in cui la Corte di cassazione, nell’esame del quarto motivo di ricorso, aveva ritenuto che la censura sulla confisca della somma di denaro per l’importo di € 1.088.838,61 avesse ad oggetto un punto della decisione non devoluta in appello.
Rileva a tal fine che con tale motivo si era inteso far valere che il denaro poteva essere oggetto solo di confisca diretta, in presenza della prova della derivazione causale rispetto al reato, e che su tale punto la corte di appello non si era pronunciata; che, in mancanza della suddetta prova, la confisca doveva qualificarsi come equivalente e, quindi, compresa nella revoca disposta a seguito del giudizio di rinvio; che solo a seguito della seconda pronuncia di appello era sorta la necessità di impugnare la statuizione sulla confisca del danaro, in quanto la precedente decisione assolutoria era stata annullata e in sede di rinvio la corte territoriale aveva disposto la confisca di tutte le somme di danaro, ritenendone la natura di confisca diretta, per un importo peraltro maggiore rispetto a quello indicato dal Tribunale; che era evidente l’errore percettivo o la svista in cui la Corte di cassazione era incorsa nella lettura degli atti del giudizio, allorché aveva ritenuto che il punto della decisione sulla confisca diretta non era stato devoluto in appello.
Con memoria del 10 novembre 2025 i difensori del ricorrente hanno precisato le ragioni a base del ricorso straordinario; in data 27 novembre 2025 sono altresì pervenute le conclusioni della difesa, nei termini ribaditi in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il quarto motivo di ricorso, definito con la sentenza odiernamente impugnata, il COGNOME eccepiva l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla confisca nonché la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta e, quindi, alla derivazione dal reato delle somme sequestrate al ricorrente. Sosteneva che alla revoca della confisca per equivalente sui beni diversi dal denari di proprietà degli imputati destinatari della declaratoria di prescrizione, non aveva fatto seguito alcun accertamento sulla derivazione diretta delle predette somme di danaro (al ricorrente era stata sequestrata la complessiva somma di euro 1.781.122,91)
del reato, mentre risultava pacifica l’assenza di prova della percezione di alcun vantaggio dell’imputato, consulente esterno della subappaltatrice ‘RAGIONE_SOCIALE , a seguito della truffa aggravata sub D). Lamentava, inoltre, che la corte territoriale, in ogni caso, aveva omesso di provvedere in ordine alla eccedenza delle somme in sequestro rispetto all’importo della misura ablatoria disposta dal Tribunale, pari ad Euro 692.284,30.
Nell’esaminare il motivo, sintetizzato a pagina 10, la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ne ha affermato l’inammissibilità, in quanto avente ad oggetto un punto della decisione non devoluto in appello (par. 2.3, pag. 37), ritenendo a tal fine di fare riferimento -in base a quanto esplicitato nel precedente paragrafo 2.1.3. -alla proposizione dei motivi di gravame avverso la sentenza di condanna di primo grado, richiamando il principio di diritto secondo il quale nel giudizio di impugnazione sussistono le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 , commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., con esclusione di ampliamento del thema decidendum attraverso memorie o argomenti svolti in sede di discussione.
La sentenza di primo grado aveva disposto, tuttavia, la confisca per equivalente del profitto dei reati di cui ai capi B) e D) della rubrica; la sentenza di appello rilevava, invece, che l’intervenuta declaratoria di prescrizione con riguardo a tali reati comportava la revoca delle confische per equivalente disposte sui beni di proprietà degli imputati diversi dal denaro, sul presupposto che in tal caso trattavasi di confisca diretta, la cui applicazione non era impedita dall’effettivo estintivo conseguente al decorso del termine prescrizionale.
È evidente, pertanto, l ‘ errore percettivo nel quale la Corte di cassazione è incorsa, in quanto l ‘ appellante non poteva censurare la statuizione relativa alla confisca diretta del danaro, estranea alla pronuncia di primo grado e introdotta nel giudizio solo con la sentenza di appello in sede di rinvio. Errore che non ha natura valutativa ma che si innesta su un sostrato fattuale, non correttamente percepito, ossia sulla non devoluzione in appello di una censura in realtà non proponibile in quella sede; la natura diretta della confisca del danaro, affermata per la prima volta dal giudice di secondo grado, in sede di rinvio, non poteva che essere oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione.
Ne consegue la revoca della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro.
Può adottarsi, contestualmente, una pronuncia sul punto oggetto di revoca.
Infatti, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, disponendo l’art. 625bis , comma 4, cod. proc. pen. che la Corte di cassazione, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l’errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell’immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un’immediata pronuncia della decisione, che, se di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 2, n. 9386 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 287656 -01).
Il motivo di ricorso, con il quale il COGNOME eccepiva la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura diretta della confisca e, quindi, alla derivazione dal reato delle somme sequestrate al ricorrente, è fondato.
La sentenza impugnata – Corte di appello di Milano del 4 luglio 2024 – non esplicita, infatti, le ragioni della ritenuta natura diretta della confisca delle somme di denaro in sequestro, escludendole, in tal modo, in via assiomatica, dall ‘ obbligo restitutorio previsto per la confisca per equivalente, in conseguenza della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La censura sul punto del ricorrente era puntuale e specifica, lamentandosi la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla derivazione dal reato della somme sequestrate e, quindi, circa la natura diretta della confisca, sostenendosi altresì l ‘ assenza di qualsiasi prova della percezione di vantaggi a seguito della truffa aggravata di cui al capo D); si censurava, infine, l ‘ omessa pronuncia sulla eccedenza delle somme in sequestro rispetto all ‘ importo della misura ablatoria disposta dal Tribunale. Il motivo di ricorso riportava pertinenti riferimenti giurisprudenziali a sostegno della contestata natura diretta della confisca.
La suddetta sentenza della Corte di appello va, di conseguenza, annullata, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Revoca la sentenza della VI sezione di questa Corte n. 30119 del 17/06/2025, dep. 02/09/2025 nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro. Annulla nei confronti di COGNOME NOME la sentenza della Corte di appello di Milano del 04/07/2024 impugnata, limitatamente alle statuizioni inerenti alla confisca delle somme di danaro, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME