Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18436 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO, del foro di Napoli e NOME COGNOME, del foro di Salerno, che, dopo breve discussione, hanno concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 33749 del 27/4/2023, depositata in data 1/8/2023, la Sesta Sezione di questa Corte, rigettava il ricorso presentato da NOME COGNOME.
L’imputato, a mezzo dei difensori, ha interposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., affidandolo ad un unico motivo con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, che, ritenendo il concorso esterno in associazione camorristica del COGNOME, ha confermato la sentenza di appello, che aveva aumentato la pena comminata dal giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso proposto dal Pubblico ministero. Evidenzia che questa Corte di legittimità ha erroneamente percepito il contenuto dell’ordinanza del 12/5/2021 e degli ulteriori atti
processuali che concorrevano all’esatta rappresentazione del fatto processuale del quale la difesa si era doluta, vale a dire la mancata acquisizione di settantuno documenti per la loro omessa produzione; che, conseguentemente, non ha compiutamente ricostruito quel fatto processuale e non ha potuto compiutamente riconoscere il vizio motivazionale e di legge oggetto del ricorso. In particolare, rileva che dalla lettura degli atti processuali si evince agevolmente che all’udienza del 28/4/2021 i documenti in discorso venivano prodotti ed acquisiti, unitamente ad un indice ragionato; che in data 4/5/2021 veniva trasmessa via pec alla cancelleria della Corte territoriale una memoria esplicativa della copiosa documentazione, sollecitata dal presidente del collegio all’udienza del 28/4/21; che all’udienza del 12/5/2021 la Corte d’appello pronunciava una ordinanza (allegata al verbale) che scioglieva la riserva relativa a plurime richieste istruttorie avanzate nel corso delle precedenti udienze, ma nulla statuiva in ordine alla richiesta di acquisizione dei settantuno documenti presi in visione all’udienza del 28/4/2021; che, a seguito di specifica sollecitazione della difesa, il collegio rigettava l’istanza difensiva (con conseguente restituzione dei documenti visionati), ritenendo irrilevante la produzione documentale rispetto alla valutazione della attendibilità di NOME COGNOME; che in data 19/7/2021 con pec la difesa anticipava una nuova istanza con cui insisteva nella richiesta di acquisizione documentale, poi ribadita all’udienza del 21/7/2021; che tale istanza veniva rigettata sul rilievo che i settantuno documenti non erano stati allegati; che a quel punto la difesa precisava che alla nota non era allegato alcunché e che il riferimento scritto ad altra nota allegata era da considerarsi un semplice refuso.
Si chiarisce in ricorso che i documenti non erano stati nuovamente allegati all’istanza perché già prodotti all’udienza del 28/4/2021, esaminati dal collegio e restituiti all’udienza del 12/5/2021, all’esito del rigetto della richiesta difensi che, dunque, la Corte territoriale li conosceva per averli già esaminati, posto che in caso contrario «si riceverebbe allora una insidiosa e fuorviante suggestione: la valutazione dei documenti è stata fatta senza averli esaminati, sulla sola scorta della memoria del 4/5/2021»; che erroneamente la sentenza di secondo grado afferma che all’udienza del 21/7/2021 i difensori prendevano atto della mancata allegazione dei documenti, atteso che precisavano unicamente che alla nota inviata via pec il 19/7/2021 non erano allegati i settantuno documenti, in quanto già depositati all’udienza del 28/4/2021 e valutati all’udienza del 12/5/2021.
Evidenzia, infine, il ricorso che le dichiarazioni rese da NOME COGNOME sono state decisive nel percorso argomentativo della sentenza di appello, sia per confermare l’impostazione della sentenza di primo grado, sia per accogliere l’appello del pubblico ministero, così ampliando il lasso temporale della
permanenza del reato, da cui è conseguito l’aumento di un anno della pena detentiva irrogata; che, dunque, non corrisponde al vero l’affermazione che si legge in sentenza, secondo la quale le dichiarazioni dello COGNOME costituiscono un «dato ultroneo, meramente confermativo di un quadro già delineato»; che, in conclusione, i documenti non ammessi erano decisivi per dimostrate la inattendibilità del dichiarante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1 Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Di conseguenza, i) -qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; il) -sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi f valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; iii)l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sezioni Unite, n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Orbene, nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dal COGNOME non risulta essere stato determinato da un errore percettivo o da una svista di rilevanza decisivi. Va, in proposito, evidenziato:
che – sia pure a seguito di una confusa ricostruzione in relazione alla data di produzione dei settantuno documenti (indicata nel 4/5/2021, in luogo che del 28/4/2021) – la Corte territoriale all’udienza del 12/5/2021 rigettava la richiesta difensiva, ritenendo non rilevanti, rispetto alla valutazione dell’attendibilità d NOME COGNOME, i documenti di cui si chiedeva l’acquisizione, restituendoli alla
parte;
b) che all’udienza del 21/7/2021, nel rigettare l’istanza che la difesa aveva reiterato, i giudici di secondo grado rilevavano che alla nota del 19/7/2021 non risultavano allegati i settantuno documenti (né poteva essere diversamente, perché nemmeno la difesa afferma che erano stati prodotti nuovamente), circostanza questa evidenziata anche nella sentenza;
c) che la sentenza n. 33749 del 27/4/2023 della Sesta sezione di questa Corte, dopo aver richiamato proprio i dati sopra riportati ai punti a) e b), compie un’esegesi del verbale di udienza del 28/4/2021 (sia quello stenotipico, che quello riassuntivo) fondata sul dato letterale, giungendo alla conclusione per la quale dalla lettura di entrambi gli atti non risulta che i documenti in discorso fossero stati effettivamente prodotti; rileva, altresì, che, in ogni caso, all’udienz successiva del 21/7/2021 la difesa nulla ebbe ad eccepire in ordine alla rilevata mancata allegazione dei documenti, che risultava dal verbale dell’udienza del 28/4/2021, osservando che sarebbe stato onere dei difensori chiedere la correzione di eventuali errori di verbalizzazione e che, una volta esaurita la discussione e pronunciata la sentenza non è possibile ricostruire a ritroso la fedeltà o la correttezza del testo verbalizzato;
d) che effettivamente la sentenza n. 33749 del 27/4/2023 non considera che all’udienza del 12/5/2021 la Corte territoriale rigettava la richiesta con una motivazione che investe il merito (riteneva, cioè, irrilevanti ai fini del giudiz sulla attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME tali documenti), circostanza questa che dimostrerebbe che i giudici di appello avevano letto e valutato i documenti, che dunque erano stati loro offerti in visione e poi restituiti.
Occorre, dunque, scindere l’occorso in due fasi: la prima, che si chiude con l’ordinanza del 28/4/2021 e con una valutazione nel merito in ordine alla rilevanza della documentazione; la seconda, che culmina nell’ordinanza del 21/7/2021, in cui la Corte territoriale afferma di non poter decidere sull’istanza difensiva, perché non sono stati allegati i documenti.
Quanto alla prima fase, rileva il Collegio che la Corte di appello ha risposto nel merito, avendo esaminato i documenti e la Corte di cassazione ha risposto al par. 4.2 pag. 35 della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., ritenendo il motivo generico (su questo il ricorso straordinario nulla dice); effettivamente il giudice di legittimità è incorso nell’errore di fatto denunciato i relazione al dato della allegazione dei documenti, laddove – interpretando il verbale di udienza del 28/4/2021 – ha affermato che i documenti non erano stati prodotti, ma, come si vedrà, trattasi di errore non decisivo.
Quanto alla seconda fase, è corretta sia l’ordinanza della Corte territoriale, sia la motivazione della Corte di cassazione, laddove a pagina 35 afferma:
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«Resta il dato oggettivo che all’udienza del 21 luglio 2021, la difesa nulla ha eccepito in quella sede in ordine alla rilevata mancata allegazione dei documenti», circostanza questa che la difesa stessa non contesta.
In conclusione, l’errore di fatto denunciato con il ricorso straordinario non è decisivo, perché in definitiva la risposta che è stata data è coerente con quanto accaduto nel procedimento di appello: vi è stato un rigetto nel merito all’udienza del 28/4/2021 ed una omessa decisione per mancata allegazione dei documenti all’udienza del 21/7/2021.
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il giorno 3 aprile 2024.