Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21321 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21321 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 07/04/1956 a Melito di Porto Salvo per la correzione di errore di fatto contenuto nella sentenza n. 38821/24 del 24/09/2024 della Corte di cassazione, Seconda Sezione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME tramite il suo difensore, munito di procura speciale, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 38821/24 della Seconda Sezione della Corte di cassazione in data 24 settembre 2024, con cui è stato rigettato il ricorso di COGNOME avverso la sentenza, pronunciata il 10 ottobre 2022, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata confermata la configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 in relazione
al reato di detenzione di esplosivi ex art. 2 legge n. 895 del 1967, risalente all’aprile/maggio 2002, ed era stata irrogata per tale reato la pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.
Segnala il ricorrente che la Corte di cassazione non si era avveduta, pur potendo provvedere d’ufficio, dell’illegalità della pena pecuniaria irrogata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in quanto con riguardo all’epoca dei fatti il massimo della multa era pari ad euro 1.549,00.
Chiede dunque che venga rilevato l’errore di fatto e che vengano assunti i provvedimenti conseguenti.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo con richiesta di rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti.
E’ noto che costituisce errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc.’pen. «l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME Rv. 221280 – 01).
Nel caso di specie, si è rilevato che la Corte di cassazione, in sede di esame del ricorso presentato avverso la sentenza della Corte di appello, pronunciata nel giudizio di rinvio, aveva omesso di avvedersi che era stata irrogata una pena pecuniaria superiore al limite edittale massimo, previsto dalla disposizione vigente al momento del fatto.
Viene dunque in rilievo un profilo di illegalità della pena, non rimosso in sede di legittimità.
Orbene, non è in discussione la possibilità per la Corte di cassazione di rilevare anche d’ufficio un siffatto profilo di illegalità, pur a fronte di ricorso di per inammissibile (sul punto Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283689 – 01).
Deve tuttavia osservarsi che il mancato rilievo di una questione di tal genere non costituisce sempre e comunque errore di fatto, correlato ad una svista,
deducibile in questa sede.
E’ stato infatti condivisibilmente rilevato che «in tema di ricorso straordinario, l’errore materiale o di fatto può avere ad oggetto una questione rilevabile di ufficio
solamente se la Corte di cassazione, nell’esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente, nella questione non dedotta. (Fattispecie in
cui la Corte ha escluso la possibilità di rilevare l’applicazione da parte del giudice di merito di una pena illegale, in presenza di motivi di ricorso attinenti alla sola
affermazione di responsabilità e non anche alla pena)» (Sez. 6, n. 11030 del
14/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254495 – 01).
5. Sulla scorta di tali rilievi deve ritenersi che, mancando nell’originario ricorso deduzioni concernenti il tema della pena, a fronte di censure riferite all’applicabilità
dell’aggravante, non vi è margine per la configurabilità di un errore di fatto ascrivibile alla Corte di cassazione, nei termini sopra indicati.
Deve peraltro aggiungersi che le deduzioni formulate in questa sede potrebbero essere riproposte dinanzi al giudice dell’esecuzione, proprio sulla base di quell’orientamento giurisprudenziale che ha costituito anche la base argomentativa di riferimento utilizzata dalle Sezioni Unite (sentenza n. 38809 del 2022, COGNOME, cit., in motivazione), per giustificare l’intervento d’ufficio della Corte di cassazione in presenza di un profilo di illegalità della pena (sul punto più di recente, cfr. anche Sez. 1, n. 27435 del 07/06/2024, NOME COGNOME Rv. 286609 – 01; Sez. 1, n. 17793 del 01/03/2024, COGNOME, Rv. 286394 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendosi escludere profili di colpa, a quello della somma, reputata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
.:-. GLYPH
P. Q. M.
-T- -,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle tu ò GLYPH spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle .:-.-. rt GLYPH –) . 2, –. T. GLYPH [,. ammende.
Così deciso il 30/04/2025
,
:
:
..2
1) a” 4)