Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4630 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 4630 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da:
NOME NOME NOME NOME Stonariella il DATA_NASCITA
per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella ordinanza del 14/06/202 43767/2022 della Settima Sezione Penale e nella sentenza del 14/04/2023 n. 27745/2023 resa nel procedimento avente il n, 33233/2022 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Visti gli atti allegati e le istanze;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO, in qualità cii procuratore speciale di NOME COGNOME, ha proposto ricorso, ai sensi dell’articolo 625-bis cod. proc. pe la correzione dell’errore di fatto, con richiesta di dichiarazione di sospe dell’efficacia dell’esecuzione, in relazione:
-alla ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767/2022 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione, ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen., del processo iscritto al numero 3991/2020 pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano;
-alla sentenza del 14 aprile 2023 emessa nel procedimento n. 33233/2022, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del 1marzo 2022 della Corte di appello di Milano.
2. Con i motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. n limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente sostien che, quanto all’ordinanza del 14 giugno 2022 della Settima Sezione Penale, la decisione è erronea e che la stessa andava rimessa alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto sulla nozione di “merito” del procedimento, merito che può dirsi esaurito solo con il deposito della motivazione del provvedimento che, nel caso in esame, era intervenuto nelle more della decisione dell’istanza di rimessione, poiché la sentenza della Corte di appello di Milano, decisa all’udienza del 1 marzo 2022 (con lettura del dispositivo), era stata depositata solo il 22 maggio 2022; in altri termini, essendo stato il procedimento di merito definito solo con il deposito della sentenza, è a questo momento che occorre fare riferimento ai fini della proposizione dell’istanza di rimessione
Quanto alla sentenza di questa Corte del 14 aprile 2023, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello sopra indicata, la decisione è erronea perché ha considerato generico il motivo sulla mancata considerazione della istanza di remissione in questione.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Deve evidenziarsi che l’errore di fatto può consistere anche nell’omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso “da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura”.
5.Non può costituire oggetto del ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. l’ordinanza del 14 giugno 2022 n. 43767 della Settima Sezione Penale che ha dichiarato inammissibile la richiesta del 5 marzo 2022 di rimessione ai sensi dell’art. 45 cod. proc. pen. del processo iscritto al numero 3991/NUMERO_DOCUMENTO pendente dinanzi alla Corte di appello di Milano sul rilievo che, essendo stata proposta dopo il deposito del dispositivo, non vi era più spazio per attivare l’operatività di u istituto inteso a garantire il corretto svolgimento del procedimento, l’imparzialità
del giudice e la libera attività difensiva delle parti, sicché la richiesta di rimessio mirava a sollecitare l’esercizio di un potere decisorio ormai consumato con la decisione. Questa Corte ha perimetrato l’ambito di esercizio dei poteri delle parti nella materia del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione a errori materiali o di fatto che possono inficiare le decisioni giudiziarie analizzando e definendo la nozione di condanNOME quale soggetto titolare del potere di istanza, nozione che, pertanto, rileva anche al fine di individuare i provvedimenti che possono essere oggetto della proposizione del mezzo di impugnazione straordinario (SU., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata; S.U., n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221281).
E pacifico che il condanNOME sia il soggetto destinatario, con la pronuncia oggetto di ricorso, di una decisione sulla responsabilità, connessa alla formazione del cd. giudicato in senso sostanziale, estesa ai casi di rigetto o dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione sul rilievo che decisioni contribuiscono alla “stabilizzazione” del giudicato (S.U., n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788).
La decisione della Corte di cassazione in materia di rimessione del processo per legittima suspicione non è pertanto suscettibile di dare luogo alla formazione del giudicato, trattandosi di una decisione allo stato degli atti e in materia processuale: del tutto irrilevante è, in questa prospettiva, la dedotta nozione di merito del processo che, in tesi, dovrebbe giustificare la remissione degli atti alle Sezioni Unite.
Conseguentemente, correttamente la Seconda Sezione penale, con la sentenza del 14 aprile 2023, ha ritenuto inammissibile il ricorso sul punto.
Alla inammissibilità del ricorso, da dichiararsi de plano, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2023
Il CoRstOere estensore