Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20957 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Telese Terme il 04/04/1974
COGNOME NOME nata a Santa Maria Capua Vetere il 20/09/1976
avverso la sentenza del 20/03/2024 della Corte di Cassazione di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 26533 del 20.3.2024, la Terza Sezione penale della Corte Suprema di Cassazione – per quanto qui rileva – ha dichiarato inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., applicava le pene concordate, confermando nel resto la confisca delle somme di cui ai libretti postali sequestrati nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza, relativamente alla confermata confisca, hanno proposto ricorso straordinario per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone la revoca, previa correzione dell’errore di fatto ivi contenuto.
Si deduce – in sintesi – che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto la confisca come rientrante tra i motivi rinunciati dalla difesa con la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. e abbia, inoltre, errato nel reputare la confisca estranea alle questioni attinenti alla determinazione della pena.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la revoca della sentenza in fasce rescindente e per il rigetto dei ricorsi, quanto alla confisca, in fase rescissoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Va premesso che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere valorizzato con il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora, invece, la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 – 01).
L’estraneità del rimedio del ricorso straordinario all’errore che non abbia basi percettive ma solo giuridico-valutative è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, anche di recente nel suo più autorevole consesso (cfr. Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Rv. 263686 – 01).
Sulla stessa linea interpretativa, è stato affermato il principio secondo cui non rientrano nell’area dell’errore di fatto – e sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 – 01).
3. Nel caso in disamina, non appare configurabile alcun errore di fatto, atteso che nel verbale della Corte di appello allegato agli atti è espressamente riportato che la richiesta delle parti di accedere al concordato era stata avanzata “previa rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli relativi a trattamento sanzionatorio. Vedasi intercalare allegato al presente verbale”; ed in tale intercalare è solo indicata la misura delle pene concordate, senza alcun accenno al motivo sulla confisca.
Va aggiunto che nell’atto di appello il motivo sulla confisca (il quarto) era nettamente distinto da quello sul trattamento sanzionatorio (il terzo), sicché l’affermazione della sentenza della Terza sezione penale, secondo cui la doglianza sulla confisca “rientrava tra i motivi rinunciati”, non è affatto frutto di un errore percettivo.
Stabilire, poi, se il tema della confisca possa rientrare in quello del “trattamento sanzionatorio”, in ordine al quale è stato recepito l’accordo delle parti, costituisce questione di diritto che esula dai ristretti limiti del ricor straordinario, che, come sopra ricordato, è istituto non invocabile allorché la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, trattandosi in tal caso non di un errore di fatto, bensì di giudizio.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 30 aprile 2025
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