Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 12/08/1943
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr. NOME COGNOME che ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile ricorso.
Ritenuto in fatto
1.E’ stata impugnata da COGNOME ex art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza della Corte di Cassazione, prima sezione, che ne ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, a sua volta di rigetto d richiesta di sostituzione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno – irrogatagli sentenza emessa dalla stessa Corte di assise di appello di Palermo in data 11 ottobre 2002,
irrevocabile il 2 febbraio 2004 – con quella di anni trenta di reclusione, formulat presupposto della violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU ne caso COGNOME contro Italia.
2.L’atto di impugnazione consta di un solo, composito motivo, che ha lamentato la commissione di un errore percettivo o di fatto da parte dei giudici supremi, che non avrebbero preso in esame gli specifici motivi di impugnazione presentati dal ricorrente avverso l’ordinan della Corte d’assise d’appello di Palermo, a cui era stato sottoposto un vizio di ultra-petiz in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17248 del 2004, da cui era dipesa la mancata ammissione del Marceca al rito abbreviato all’epoca richiesto (in quanto secondo la tesi del ricorrente – la semplice richiesta di ammissione al giudizio abbrevi introdurrebbe la rinnovazione parziale del dibattimento nel giudizio di appello, nel senso che “l tempestività della richiesta” del rito abbreviato sarebbe legata “alla rinnovazione dell’istru dibattimentale, cosicchè affermare la prima significa riconoscere la seconda”); e che la Corte di merito avrebbe erroneamente ricondotto all’esercizio della funzione di nomofilachia d competenza della Corte di legittimità.
Considerato in diritto
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto fuori dai casi consentit manifestamente infondato.
1.0ccorre ricordare, preliminarmente, che secondo l’insegnamento di legittimità, autorevolmente espresso (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 – dep. 2017, COGNOME, Rv. 269789) e di seguito riaffermato (Sez. 5, n. 33143 del 26/03/2018, COGNOME, Rv. 273773), ricorso straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condanna anche per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazio emessa su ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l’irrimediabilità del pregiudizio der dall’errore di fatto.
1.1. La legittimazione al ricorso straordinario si inscrive nella tendenza, che ha trovato pi riscontro nella giurisprudenza di legittimità, che ha contribuito alla progressiva erosione giudicato, individuando una gamma di rimedi all’irrevocabilità delle decisioni penali garantire la legalità della pena (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U, n. 32 d 22/11/2014, COGNOME; Sez. U., n. 37107 del 26/02/2015, COGNOME; Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, COGNOME, Rv.247244, che ha affermato che è ammissibile il ricorso straordinario promosso dal “condannato”, preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo – che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionator determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU – la sostituzione del pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea).
Ne deriva che il concetto di “stabilizzazione del giudicato” non può essere circoscri all’affermazione di colpevolezza, ma deve essere esteso ai casi in cui il verdetto sia suscetti di incidere sulla legalità della pena comminata, che all’affermazione di colpevolezza strettamente collegata, anche quando rimessa in discussione per effetto dei mutamenti normativi o giurisprudenziali. Nel caso di specie, dunque, COGNOME è da ritenersi legittima all’impugnazione straordinaria avverso la decisione della Corte di cassazione che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto contro l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, in qua strumento finalizzato a “destabilizzare” il giudicato sulla pena, di cui si prospetta l’illeg a porre rimedio ad un pregiudizio, derivante dal lamentato errore di fatto, altrim irreversibile (cfr. sez.5, n. 25239 del 13/07/2020, COGNOME, in motivazione; più recentement sez.5, n. 32085 del 22/05/2024, COGNOME, in motivazione, n.m.).
2.Va ribadito tuttavia il costante insegnamento di questa Corte, per il quale l’errore di verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bi consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’ esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione delle risult processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. Un., n. 16103 del 27 marzo 2002, Basile P, Rv. 221280). Ed in tal senso si è altresì precisato che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rim previsto dall’art. 625-bis c.p.p. (Sez. Un., n. 37505 del 14 luglio 2011, COGNOME, Rv. 2505 Infatti, il rimedio di cui all’art. 625-bis c.p.p., può essere proposto solo nel caso d materiale o di fatto, e non per errore di diritto (Sez. 5, Sentenza n. 21939 del 17/04/20 D’Agostino, Rv. 273062).
2.1. Costituisce allora ius receptum che è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l’errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natur valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito (Sez. Unite, n. 18651 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; conf. da ultimo Sez. 6, ord. n.28424 del 23 giugno 2022, COGNOME, Rv. 283667). L’errore percettivo consiste in un errore materiale ed oggettivo, circoscritta applicazione, di regola identificabile in una svista deliberativa “interna” o in incontrovertibile della decisione del giudice di legittimità che abbia omesso di considerare motivo di ricorso o una memoria di parte di valenza decisiva, o abbia dato per esistente, co ricadute ineluttabili, un atto processuale inesistente o ancora come inesistenti un att
un’iniziativa processuale, a loro volta di valenza dirimente, invece presenti e rinvenibil fascicolo procedinnentale.
2.2. Ed a proposito della portata infirmante del dedotto errore, quello rilevabile ai s dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve assumere connotato disarticolante, nel senso che deve aver condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata ove esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20 marzo 2014, Apicella, Rv. 259503). Principio, questo di cui deve tenersi conto anche qualora l’errore di fatto denunciato riguardi l’omesso esame d un motivo dell’originario ricorso per cassazione giacché, anche in questo caso, è necessario che l’omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l’errore non può ess considerato decisivo quando quest’ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10 febbraio 2010, Cillari, Rv. 247236).
ricorso dell’imputato, con la sentenza n.17248 del 2004.
Ai fini del presente scrutinio, il cui perimetro è rigorosamente delimitato dal legislatore non può essere interpretato alla stregua di una sorta di “grado ulteriore” di rivisitazione tout court delle questioni già coperte dal giudicato, non è dunque richiesto, né previsto consentito, al lume dei canoni ermeneutici richiamati, che il collegio estenda la delibazione
profili di fondatezza dell’istanza all’epoca presentata dal ricorrente sul presupposto di all’art. 4 ter, comma 3, lett. b) del
D.L.
n. 82 del 2000.
4.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ri conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non
potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento dell somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 05/06/2025
Il consi ligre estensore
Il Presidente