Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3391 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a Catania il 16/10/1988
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per l’imputato l’avv. NOME COGNOME e l’avv. NOME COGNOME che
hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME per il tramite dei difensori di fiducia muniti procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 62 cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 17681/2024 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 04/04/2024, con la quale è stato dichiarato inammissibil ricorso proposto nell’interesse del predetto avverso la sentenza del 09/01/2 della Corte di appello di Catania
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso, con il quale deduce ch Corte di cassazione era incorsa in errore di fatto, nella parte in cui aveva dich inammissibile il motivo di ricorso afferente alla conferma della ritenuta reci perché avente ad oggetto specifica questione posta per la prima volta in sede legittimità; la Corte di legittimità non si era avveduta che il rico diversamente da quanto rilevato nella sentenza impugnata, aveva proposto , motivo di appello con il quale NOME della mancata esclusione della reci pluriaggravata ed in sede di discussione orale del gravame, all’udienza 24.11.2022, era stata posta la specifica questione dell’esistenza nel certifica casellario giudiziale del Monaco di precedente per il quale era intervenuto e positivo dell’affidamento in prova; trattavasi di errore percettivo revocatorio i la Corte di legittimità era incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio, stato allegato al ricorso il verbale dell’udienza del 24.11.2022.
Chiede, pertanto, la revoca della sentenza impugnata in parte qua ed conseguente annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 9.1.2023 con rinvio ad altra sezione limitatamente all’applicazione d circostanza aggravante della recidiva nei confronti di NOME COGNOME
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile.
2.Va ricordato, in premessa, che il ricorso straordinario di cui all’art. 6 cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato materiale e dall’altro l’errore di fatto.
La nozione di errore materiale di cui all’art. 625-bis cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall’art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a me scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le du procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazion
sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l’applicazione dell’art. cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.
L’errore di fatto – qui dedotto – viene costantemente definito come consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Cort cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e co dall’influenza esercitata sul processo forniativo della volontà, che abbia cond a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, COGNOME, Rv. 259821).
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte legittimità, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve cons un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Cor tassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza tempo impugnata; sono, pertanto estranei all’ambito di applicazione dell’istit gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali; ovv supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una ines portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidat deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 de 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimi costituzionale dell’art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l’errore valutativo o d giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fision dell’istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per intro un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 05/04/2005, Rv.232313).
3. Nella specie, deve osservarsi che dalla lettura della sentenza impugna emerge che la Corte di 4assazione ha rilevato l’inammissibilità del motivo propos dal Monaco in sede di legittimità, motivo con il quale “si censura il provvedimen impugnato laddove ha confermato la ritenuta recidiva senza tenere conto che per le sentenze di condanna che ne costituivano il presupposto c’era st l’affidamento in prova ai servizi sociali concluso con esito positivo conseguente venir meno degli effetti penali di quelle condanne” (p. 100 del sentenza impugnata), evidenziando che il motivo di appello con il quale il difens appellante si doleva della mancata esclusione della recidiva pluriaggravata
limitava a “sollecitare la Corte del gravame del merito ad una concreta verifica concreto se la realizzazione del nuovo reato sia sintomo di persistente pericolos verifica che ritiene non essere stata operata dal giudice di primo grado” ( della sentenza impugnata.) Ha, quindi, rimarcato che nell’atto di appello “non fa alcun accenno al tema del venir meno degli effetti penali delle precede sentenza” e richiamato la pacifica giurisprudenza di questa ,Ouprema Corte secondo cui non può essere dedotta con il ricorso per cassazione questione sul quale il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devoluta alla sua cognizione, nonche pronuncia di questa Corte che ha precisat che tale deve intendersi anche la generica prospettazione nei motivi di grava di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici co proposizione del ricorso per cassazione (pag.101 della sentenza impugnata).
4.Risulta, pertanto, manifestamente infondata la doglianza proposta, che no ha ad oggetto un errore di fatto ma si risolve, in sostanza, nella inammiss contestazione della valutazione giuridica operata dalla Corte di c..assazione (cfr 6, n. 28269 del 28/05/2013, Rv.257031 – 01).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a no dell’art. 616 cod. proc. pen a , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 d 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 11/12/2024