Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 113 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 113 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di NOME COGNOME NOME, nato a Nicotera il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/09/2024 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 10882 del 10 settembre 2024 la Quarta Sezione della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in data 6 luglio 2023 della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato in parte la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che lo aveva condannato alle pene di legge nell’ambito di un processo contro plurimi imputati, per associazione in materia di stupefacenti con le aggravanti della transnazionalità e del metodo mafioso, per una serie di reati fine, consumati e tentati, sia nel campo degli stupefacenti, sia contro il patrimonio sia contro la pubblica amministrazione.
Il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., Ł affidato a cinque motivi.
Il ricorrente premette in fatto di essere stato condannato a trent’anni di reclusione per aver promosso, organizzato e diretto un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre che per aver commesso altri reati.
Lamenta con il primo motivo di ricorso l’errore di fatto per omesso esame del motivo relativo all’inammissibilità dei motivi nuovi di appello. La censura non attiene alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove nØ alla logicità della motivazione, ma riguarda la decisione processuale della
Corte di appello sulla base di un’interpretazione non condivisa RAGIONE_SOCIALE norme procedurali. Tuttavia, la Corte di cassazione ha omesso di motivare.
Eccepisce con il secondo l’omesso esame del motivo sull’aggravante della transnazionalità. La Corte di appello aveva dato per presupposta l’aggravante senza dimostrare il requisito essenziale dell’alterità tra il sodalizio operante in Italia e il gruppo criminale organizzato estero che aveva fornito il contributo causale. La Corte di cassazione, apparentemente trattando tale motivo, ha asserito che il motivo di ricorso non si confrontava con la giurisprudenza secondo cui l’aggravante prevista dall’art. 4 della legge n. 146 del 2006 era applicabile anche al reato associativo, sempre che il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincidesse con l’associazione a delinquere, ma ha omesso di confrontarsi con la specifica doglianza difensiva relativa alla mancanza di prova di questa alterità tra le due organizzazioni nonchØ del suo contributo causale. Precisa che il vizio, frutto di un errore percettivo sulla specificità della doglianza in diritto, Ł rilevante e decisivo, in quanto l’eventuale esclusione dell’aggravante della transnazionalità comporterebbe una rideterminazione della pena, con esito a lui piø favorevole.
Contesta con il terzo l’omesso esame dei motivi afferenti alle censure sulla competenza territoriale e sulla prescrizione. Con riferimento al primo profilo, ribadisce la competenza di Milano ove operava e ove era avvenuto l’unico sequestro di stupefacente; con riferimento al secondo profilo, eccepisce la carenza di motivazione in ordine alla collocazione temporale RAGIONE_SOCIALE presunte cessioni di stupefacente che avrebbe dovuto indurre i Giudici di merito a dichiarare prescritto il reato.
Lamenta con il quarto l’omessa percezione della natura specifica e individualizzata RAGIONE_SOCIALE censure difensive nel senso che la Corte di cassazione ha erroneamente percepito una critica al significato della prova mentre oggetto della denuncia era un vizio logico del suo utilizzo, cioŁ un errore sul significante processuale.
Precisa, infine, con il quinto di aver tempestivamente presentato il ricorso nei centottanta giorni dal deposito del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso, presentato tempestivamente come sottolineato dallo stesso ricorrente, cioŁ il 16 settembre 2025, nei centottanta giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 19 marzo 2025, Ł manifestamente infondato.
E’ pacifico in giurisprudenza che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione non può avere a oggetto il travisamento del fatto o della prova, poichØ l’istituto disciplinato dall’art. 625bis cod. proc. pen. Ł funzionale a rimuovere i vizi di percezione RAGIONE_SOCIALE pronunce di legittimità, e non anche quelli del ragionamento (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024, Dema, Rv. 286048 – 01). L’errore di fatto consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesatta percezione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).
Il ricorrente non ha tenuto conto dei ristretti limiti di operatività di tale mezzo di impugnazione straordinario.
1.1.In particolare, con il primo motivo ha lamentato l’omessa risposta al motivo di
ricorso sulla dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi di appello, in termini formali e generici. Si tratta del terzo motivo del ricorso per cassazione a firma dell’AVV_NOTAIO, riportato in sentenza a pag. 12, con cui si contesta la decisione della Corte di appello che ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di presentare i motivi nuovi nella cancelleria del giudice dell’impugnazione come stabilito dall’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. comporta l’inammissibilità degli stessi a norma dell’art. 592, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Ben vero, nella sentenza della Corte di cassazione non si rinviene un punto specifico dedicato alla trattazione della questione processuale sollevata. Il ricorrente, però, non ha allegato la memoria recante i motivi nuovi dichiarati inammissibili dalla Corte di appello, nØ ne ha descritto il contenuto nØ ha prospettato la loro rilevanza e decisività. La deduzione Ł, dunque, solo formale. Infatti, non si configura l’errore percettivo, quando l’omesso esame del motivo non risulti decisivo, e cioŁ quando da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato: in tale ipotesi, Ł onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta sia decisiva e che il suo omesso esame sia conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 – 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982 – 01).
D’altra parte, in tema di GLYPHmotivazione della sentenza, il giudice non deve specificamente rispondere a tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione, ma solo a quelle rilevanti e decisive, purchØ indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione dell’iter logicogiuridico che ha condotto alla soluzione adottata. In altri termini, non Ł necessaria l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALE specifiche tesi difensive disattese, ma Ł sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione GLYPHimplicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha spiegato la rilevanza dell’eccezione, neanche nel ricorso presentato alla Quarta Sezione. Non Ł possibile escludere, in questa sede, che i motivi nuovi sottoposti all’attenzione della Corte di appello attenessero al merito e siano stati, pertanto, esplicitamente o implicitamente disattesi dalla Corte di cassazione. Il motivo Ł, dunque, generico e manifestamente infondato.
1.2. Con il secondo motivo ha lamentato l’omessa risposta sull’aggravante della transnazionalità, senza avvedersi che la questione Ł stata sviscerata a pag. 24 della sentenza impugnata.
Analogamente con il terzo motivo ha dedotto l’omessa risposta alle eccezioni di incompetenza territoriale e di prescrizione, temi compiutamente affrontati rispettivamente a pag. 25 e seguenti e a pag. 31 e seguenti della sentenza impugnata.
Infine, con il quarto motivo del ricorso ha denunciato un’errata percezione della natura specifica e individualizzata RAGIONE_SOCIALE censure difensive, sollecitando però in tal modo un’inammissibile rivalutazione della prova, pur a fronte della motivazione della Corte sul reato di cui al capo 8), svolta a pag. 31 e seguenti della sentenza impugnata. Si tratta di censure che pertanto non lamentano un errore percettivo, unico fondante il rimedio straordinario di cui all’art. 625bis cod. proc. pen., ma che attengono invece, a ben vedere, a vizi di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Quarta Sezione, del tutto esorbitanti dai limiti della presente impugnazione straordinaria.
1.3.Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME