Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21925 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21925 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
– Presidente –
NOME
CC – 21/05/2025 R.G.N. 11305/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Fabriano il giorno 14/11/1978
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso la sentenza della Corte di cassazione – Sezione Sesta penale – in data 5/11/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
letta la memoria difensiva datata 15/5/2025 di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. NOME COGNOMEin sostituzione del difensore Avv. NOME COGNOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 5 novembre 2024 la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dalla Settima sezione penale della Corte di cassazione, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo imputato avverso la sentenza emessa in data 19 giugno 2023 dalla Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la sentenza di condanna di primo grado per il delitto di truffa aggravata, e condannato il ricorrente al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore del condannato, deducendo con un unico articolato motivo la sussistenza di un errore di fatto della sentenza impugnata della quale, pertanto, chiede la revoca.
Premette, innanzitutto, la difesa del ricorrente una ricostruzione della originaria vicenda procedimentale che ha avuto i seguenti sviluppi:
a) nell’interesse del Di COGNOME era stato presentato originario ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1702/2023 della Corte di appello di Ancona che aveva condannato l’imputato previo rigetto – con ordinanza in data 12 maggio 2021 – dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.;
nel ricorso si contestava che i Giudici di merito erano incorsi in un errore, avendo omesso di considerare che all’udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Ancona il 12 maggio 2021 era stata avanzata la predetta richiesta ex art. 464-bis cod. proc. pen., alla quale era stata allegata l’istanza di elaborazione del programma di trattamento inoltrata all’UEPE di Ancona, unitamente ad una richiesta di disponibilità per l’esecuzione di lavoro di pubblica utilità;
il Giudice di merito aveva però rigettato l’istanza di sospensione del procedimento come se il programma fosse già stato elaborato e non fosse stato ritenuto idoneo: il rigetto era basato sulla considerazione che il risarcimento del danno offerto dall’imputato era inferiore al danno subito dalle persone offese costituite parti civili mentre, in realtà, l’offerta riguardava la diversa fase del ‘patteggiamento’ che non si era perfezionata per mancato consenso del Pubblico Ministero;
d) in sostanza, si sosteneva nell’originario ricorso per cassazione, che il Giudice di merito avrebbe potuto assumere la propria decisione solo dopo che fosse stato elaborato il programma (eventualmente anche tenendo conto anche dell’offerta risarcitoria) e non certo prima che lo stesso fosse elaborato;
la Settima Sezione penale della Corte di cassazione – sempre secondo parte ricorrente sarebbe quindi incorsa in un errore di fatto nel dichiarare inammissibile il ricorso, limitandosi ad affermare che i Giudici del merito avevano ampiamente esplicitato le ragioni della negazione della dedotta illegittimità della decisione processuale, sottolineando anche l’evidente sperequazione del risarcimento offerto rispetto all’entità del danno provocato, errore consistente nella circostanza che i Giudici di legittimità hanno riconosciuto come esistente ed inidoneo il programma di trattamento UEPE che invece doveva ancora essere elaborato;
f) alla luce del ritenuto errore di fatto veniva proposto ricorso ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. che la Corte di cassazione dichiarava inammissibile con la sentenza qui impugnata.
Evidenzia, a questo punto, parte ricorrente che il quesito posto alla Corte di cassazione consisteva semplicemente nel valutare se il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova emesso dal Tribunale di Ancona il 12 maggio 2021 poteva essere emesso prima ancora che fosse elaborato il progetto da parte dell’UEPE, ovvero se il Tribunale doveva attendere l’elaborazione del progetto per poi pronunciarsi ai sensi dell’art. 464quater, comma 3, cod. proc. pen.
Prosegue parte ricorrente rilevando che la sentenza oggetto del ricorso qui in esame sarebbe basata sull’erroneo presupposto che il Tribunale di Ancona non aveva rigettato l’istanza di sospensione del procedimento per ritenuta inidoneità del programma elaborato dall’UEPE, ma per la inidoneità dell’offerta risarcitoria operata dall’imputato, trattandosi quindi, secondo la Corte di legittimità, di un errore di diritto non emendabile attraverso il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
In ciò consisterebbe, pertanto, l’ulteriore reiterato travisamento degli atti interni al giudizio, essendosi oltretutto operata una indebita equiparazione tra l’offerta di risarcimento del danno indicata per la fase del ‘patteggiamento’ conclusasi negativamente con la differente e successiva fase della sospensione del procedimento con messa alla prova, fase nella quale non era ancora stata avanzata una offerta risarcitoria, al punto che l’UEPE ne aveva avanzato richiesta di indicazione.
Non sarebbe quindi stato denunciato un errore di diritto attraverso la richiesta rivolta con l’originario ricorso alla Corte di cassazione, quanto piuttosto l’emenda di un errore di fatto nel quale sarebbe incorsa anche la seconda decisione della Corte di cassazione.
2.1. Il difensore del ricorrente in data 15 maggio 2025 ha depositato una memoria di replica alla requisitoria scritta anticipata dal Procuratore generale nella quale ha indicato elementi di infondatezza di quest’ultima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł in parte manifestamente infondato e, in altra parte, direttamente inammissibile per le ragioni che si andranno ad evidenziare.
Giova, innanzitutto, doverosamente ricordare che «¨ ammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro una sentenza della Corte di cassazione dichiarativa dell’inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. a condizione che sia fondato su errori non dedotti in tale precedente ricorso» ( ex ceteris : Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483 – 01; Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, COGNOME, Rv. 260349 – 01).
Ciò premesso, deve, innanzitutto, darsi atto che nella sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di cassazione qui in esame si Ł evidenziata (pag. 2) la sottoposizione a questa Corte di legittimità della questione afferente alla circostanza che la Sezione Settima penale sarebbe incorsa in un errore di fatto dando per scontato che la Corte di appello abbia deciso in relazione ad una istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova in presenza di un programma di trattamento esistente, mentre lo stesso era stato richiesto, ma non era ancora stato elaborato dall’UEPE e quindi non era ancora presente agli atti.
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione risulta aver preso atto di detta doglianza ed avervi dato risposta.
Non compete di certo all’odierno Collegio stabilire se tale decisione sia o meno corretta in punto di diritto, Ł però un dato oggettivo che trattasi di questione che non poteva – alla luce del principio sopra indicato – essere riproposta in questa sede, essendo già stata sottoposta e decisa dalla Sesta Sezione penale di questa Corte senza che in tale ultima decisione sia ravvisabile la presenza sul punto di un errore di percezione degli elementi procedimentali.
Con il ricorso in esame, si assume, inoltre, che la decisione della Sesta Sezione penale di questa Corte sarebbe caduta in un reiterato errore di fatto consistente nella circostanza che, così come nella primigenia decisione della Settima Sezione, si sarebbe fatto erroneo riferimento ad una offerta di risarcimento del danno (ritenuta incongrua dai Giudici di merito) che in realtà non era (ancora) oggetto del programma di trattamento che l’UEPE doveva elaborare, mentre l’offerta era invece riferibile ad una precedente richiesta di applicazione della pena ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. alla quale non si era dato seguito per effetto del mancato consenso da parte del Pubblico Ministero. In proposito deve essere evidenziato che non risulta nella parte espositiva della sentenza contro la quale Ł stato proposto in questa sede ricorso straordinario che la difesa del Di COGNOME avesse indicato tale motivo di doglianza nell’originario ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
NØ la difesa dell’odierno ricorrente ha depositato a questa Corte l’originario ricorso in allegato a quello qui in esame.
Emerge solo, nell’ambito degli atti prodotti, ai quali ha accesso l’odierno Collegio, che la questione relativa al risarcimento del danno Ł stata posta alla Sezione Sesta penale solo con una
memoria difensiva.
Trattasi quindi di questione inammissibile, trattandosi di questione ‘nuova’ poichØ manca la prova che fosse indicata (come avrebbe dovuto) nel ricorso genetico sottoposto alla Sesta Sezione penale di questa Corte.
A nulla rileva, quindi, il fatto che nella sentenza qui impugnata sia fatto un cenno anche a tale profilo, che scontava l’inammissibilità derivata.
Per le considerazioni ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME