Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17135 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA GLYPH
Oggi,
2i AN. 2624
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 39528/2023
IL l
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza della IV sezione n. 30192 del 21 giugno 2023, depositata il 2 luglio 2023 limitatamente alla condanna di COGNOME NOME al pagamento delle spese delle parti civili, adottando i provvedimenti necessari per correggere l’errore e rigettare nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore AVV_NOTAIO, munito di procura speciale, nell’interesse del condannato COGNOME NOME, propone ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. 39528/2023, con la quale la Quarta sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso di COGNOME NOME e lo ha condannato al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità in favore delle parti civili, in relazioni alle rispettive costituzioni, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale.
A sostegno dell’impugnazione, il difensore deduce due motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce l’errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione là dove avrebbe condannato il ricorrente al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nonostante queste non si fossero costituite parte civile in relazione al capo Q3 nei confronti del medesimo.
Con il secondo motivo deduce l’errore di fatto della sentenza della Corte di cassazione nella dichiarazione di inammissibilità del primo motivo di ricorso nel quale si lamentava la violazione del diritto di difesa per errata percezione del contenuto dello stesso e per l’omesso esame di uno specifico motivo di ricorso.
Nel primo motivo si lamentava la violazione del diritto di difesa per la mancata riunione nel corso del primo grado e in sede di appello con altro procedimento pendente parallelamente dinanzi ad altra sezione del tribunale nel quale si stava procedendo per lo stesso episodio Q3, art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato in questa sede al COGNOME. La difesa non intendeva criticare il solido apparato argomentativo della sentenza d’appello, come riportato nella sentenza qui impugnata, ma denunciare come non fosse stato consentito l’accesso agli elementi probatori raccolti nell’altro procedimento per quello stesso fatto di reato. La Corte di Cassazione equivocando l’atto di ricorso avrebbe omesso così di valutare tale aspetto ritenendo che la critica fosse limitata alla parte motiv del provvedimento.
Secondo il ricorrente sussisterebbe l’errore percettivo denunciato in quanto la Corte di cassazione avrebbe omesso la disamina critica del contenuto del primo motivo, profilo di censura di rilievo decisivo rispetto alla tenuta logica della stess motivazione del giudice di legittimità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto che la Corte di cassazione adita voglia revocare la sentenza della IV sezione n. 30192 del 21 giugno 2023, depositata il 2 luglio 2023 limitatamente alla condanna di COGNOME NOME al pagamento delle spese delle parti civili, adottando i provvedimenti necessari per correggere l’errore e rigettare nel resto il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– Rileva la Corte che il proposto ricorso straordinario è ammissibile in quanto presentato nel termine di centottanta giorni dal deposito della sentenza oggetto del ricorso stesso, fissato dal comma secondo dell’art. 625 bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della corte di cassazione e da difensore munito di procura speciale.
2 – Il primo motivo non è fondato.
Non ricorre alcun errore percettivo, per come prospettato dal ricorrente, in quanto come risulta dal dispositivo della sentenza di primo grado, confermata dalla Corte di appello, la parte civile Roma Capitale era costituita in relazione ai reati d cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (oltre ad altri capi come indicat a pag. 644 della sentenza di primo grado) e tenuto conto che il COGNOME è stato condannato in relazione al capo Q3 – art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309-, la condanna a rifondere le spese di costituzione e rappresentanza “relative al presente giudizio di legittimità in favore delle seguenti parti civili e in relaz alle rispettive costituzioni” RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, Regione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e Roma Capitale, è stata correttamente pronunciata e non è frutto di un errore percettivo come lamentato dal ricorrente.
Neppure ricorre l’errore di fatto, denunciato con il secondo motivo, rilevante a norma dell’art. 625 bis cod. proc. pen., che dà luogo alla rescissione della sentenza di legittimità impugnata.
Va, in primo luogo, perimetrato il vizio denunciato con il ricorso straordinario tenuto conto l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimit oggetto del rimedio previsto dall’art. 625 bis cod.proc.pen., consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influen esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso, ovvero nella mancata risposta ai motivi proposti, situazione cui appartiene, secondo la deduzione del difensore, il caso in esame.
Ai fini della configurabilità dell’errore di fatto per omesso esame di un motivo, la giurisprudenza di legittimità, nella sua massima espressione, ha dato precise indicazioni. Secondo le Sezioni Unite, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l’impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l’omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall’esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente (così Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01, e Sez. U, n. 16104 del 27/03/2002, COGNOME, non massimata’ nonché, più di recente, Sez. 2, n.
53657 del 17/11/2016, COGNOME, Rv. 268982-01). In tale ipotesi, si è ulteriormente precisato che è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza era invece decisiva, per cui il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015. COGNOME, Rv. 263113 – 01; Sez. 5, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731, COGNOME).
Sempre secondo GLYPH l’orientamento ampiamente consolidato della giurisprudenza, non è configurabile un errore di fatto, bensì un errore di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo (cfr., per tutte: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 26368601; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini’ Rv. 250527-01; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01).
L’omesso esame di un motivo di ricorso idoneo ad integrare l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 625 bis cod. proc. pen., è soltanto quello che si sostanzia in una svista materiale, ossia una disattenzione di ordine percettivo che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, e che abbia il carattere della «decisività».
L’omesso esame di un motivo di ricorso non integra l’errore di fatto allorquando:
il motivo, pur non espressamente esaminato, debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura logicomotivazionale del provvedimento;
le censure contenute nel motivo non espressamente esaminato risultino assorbite dall’esame di altro motivo (c.d. omissione apparente);
il motivo pretermesso non abbia carattere decisivo, in quanto – laddove esaminato – la decisione sarebbe stata la stessa.
Così perimetrato l’errore di fatto che può dare luogo alla revoca della sentenza nel caso di omesso esame di un motivo, ritiene, il Collegio, che non sussista il denunciato errore percettivo.
L’errore di fatto denunciato consisterebbe nell’errata percezione del contenuto del primo motivo di ricorso che, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato nel suo contenuto e nella conseguente risposta della Corte di cassazione che integrerebbe così l’omessa risposta al motivo.
In disparte l’osservazione che il ricorrente non contesta il riepilogo del motivo di ricorso, enunciato nei limiti strettamente necessari di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc.pen., nel par. 7 della sentenza della Corte di Cassazione, rileva, il Collegio, che i giudici di legittimità hanno comunque risposto al motivo anche nella prospettazione difensiva qui proposta, avendo i giudici di legittimità preso
posizione sulla censura che si appuntava sulla mancata riunione con altro procedimento.
I giudici, dopo avere rilevato che la doglianza difensiva secondo cui l’episodio in contestazione era già stato accertato in altro procedimento penale, quale reato fine dell’associazione dedita al narcotraffico in Acilia e si lamentava la lesione del diritto di difesa per la mancata assunzione di un complesso di prove idonee a determinare una diversa conclusione del processo, hanno disatteso la censura rilevando che la stessa era stata riprodotta negli stessi termini del giudizio di appello nel quale era stata respinta la richiesta di riunione. Si trattava di un reiterazione di analoga censura che, come tale, è stata ritenuta inammissibile.
Non è predicabile, dunque, alcun errore percettivo, che dà luogo alla revoca della sentenza.
Non vi è stata una svista nella percezione del contenuto del motivo di ricorso che ha causato una erronea individuazione della censura che avrebbe determinato una decisone inRAGIONE_SOCIALEvertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo (cfr. Cass. Sez. 5, n. 11058 del 10/12/2004, COGNOME), tenuto anche conto che il disposto dell’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui “nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunciati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione”, non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotta in sentenza sia stato non letto anziché implicitamente ritenuto non rilevante.
Infine, rileva il Collegio che il ricorrente, dopo avere denunciato la svista i cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nei termini sopra indicati, ha poi lamentato che i giudici di legittimità sarebbero incorsi in una “errata percezione delle risultanze processuali”, prospettazione che pone il ricorso al di fuori dal perimetro dell’errore di fatto che non può mai riguardare la valutazione delle prove, né la valutazione della motivazione posta base della sentenza passata in giudicato. Ove così non fosse, si aprirebbe la strada ad un nuovo grado di giudizio che non è esperibile con il ricorso straordinario per errore di fatto.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 04/04/2024