Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 7114 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato S. Maria Capua Vetere il 02/12/1963 COGNOME NOMECOGNOME nato a S. Maria Capua Vetere il 30/03/1968
avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di cassazione
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME e NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Settima Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso la sentenza n. 10931/23 della Corte di appello di Napoli, escludendo che il mancato espletamento della perizia richiesta dalla difesa integrasse una violazione del diritto di difesa, stante la solidità del quadr probatorio emergente dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle videoriprese, confermative delle condotte illecite contestate agli imputati.
I ricorrenti sostengono, invece, che vi sia stata lesione del diritto di difesa e denunciano l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte, consistito nell’erronea interpretazione del motivo di ricorso con il quale la difesa non contestava l’acquisizione della consulenza tecnica di parte del dr. COGNOME e le conclusioni del consulente, ma censurava la mancata possibilità di controllo in contraddittorio delle operazioni effettuate sui terminali dal tecnico incaricato dalle persone offese e non consentito alla difesa né sottoposto a perizia da parte del Tribunale.
Nel ribadire che non era stata richiesta al giudice di legittimità una lettura alternativa delle prove, ma di rilevare l’illegittimità del negato accesso alla prova, non essendo mai stati messi a disposizione della difesa o di un perito i terminali e le riprese video, rimasti presso il consulente di parte, si sottolinea che le censure difensive riguardavano le modalità di acquisizione del dato informatico con procedure private delle quali non era possibile stabilire la correttezza con conseguente ricaduta sulla genuinità e affidabilità dei dati informatici acquisiti.
Si rimarca, pertanto, che la critica alle sentenze di merito non riguardava l’interpretazione delle prove, ma l’evidente compromissione del diritto di difesa.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi che esulano dal perimetro del rimedio straordinario utilizzato, atteso che impropriamente si deducono errori di diritto e non di fatto.
Considerato che l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità oggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, è pacifico che qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686).
È agevole rilevare dalla stessa articolazione delle censure che esse investono l’asserita compressione del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio nel processo di acquisizione probatoria, che non avrebbe consentito di controllare e verificare la genuinità dei dati informatici acquisiti l’integralità dei video, non messi a disposizione della difesa né di un perito, di cui si era chiesta la nomina.
Rilevato che anche con memoria la difesa aveva ribadito la violazione del diritto di difesa per non essere stata disposta la perizia richiesta ai sensi dell’ar
603 cod. proc. pen., esclusa nell’ordinanza impugnata alla luce della completezza del quadro probatorio e della ritenuta superfluità della prova da parte dei giudici di merito, che avevano fondato l’affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni delle persone offese e sulle immagini, che documentavano le condotte illecite;
ritenuto, pertanto, che il motivo di censura era stato correttamente inteso e risolto dall’ordinanza impugnata e che viene nuovamente riproposto, prospettando impropriamente un errore di diritto e non di fatto;
considerato che in ogni caso la censura investe un profilo valutativo, che non può mai giustificare il ricorso al rimedio straordinario utilizzato al di fuori de casi previsti dalla legge, ex art 625 bis, comma 4, cod. proc. pen. l’inammissibilità dei ricorsi va dichiarata de plano con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 24 gennaio 2025
Il consigliere este ore : 7
sidente