Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1649 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1649 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 3/11/2021 dalla Corte di Cassazione;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza n. 46856 del 3/11/2021 è stato proposto ricorso straordinario per errore di fatto da parte del condannato.
Tale sentenza aveva confermato la tardività dell’appello, evidenziando come il termine per calcolare il termine ultimo per impugnare doveva essere desunto
esclusivamente dal dispositivo letto in udienza, nel quale il giudice, pur riservandosi la decisione, non aveva indicato il termine per il deposito.
Riteneva la Cassazione, pertanto, che il termine per impugnare era pari a 30 giorni, essendo del tutto irrilevante che, nella motivazione, il Tribunale avesse specificato che la motivazione sarebbe stata depositata nel termine di 60 giorni senza, peraltro, neppure riportare tale indicazione nel dispositivo contenuto in sentenza.
Ritiene il ricorrente che la Cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo, nella misura in cui aveva ritenuto prevalente la mancata indicazione del termine per il deposito contenuta nel dispositivo, rispetto all’indicazione del suddetto temine risultante dalla motivazione.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella richiamata sentenza resa dalla Seconda sezione di questa Corte, non è ravvisabile alcun errore di fatto, bensì una argomentata motivazione in ordine al criterio da seguire per stabilire quale fosse il termine per il deposito della sentenza e, conseguentemente, quello per il deposito dell’appello.
La Corte ha ritenuto – con giudizio in punto di diritto e non di fatto – le ragion per cui prevaleva la statuizione contenuta nel dispositivo, in tal modo disattendendo la diversa soluzione prospettata dalla difesa, volta a dare prevalenza al contenuto della motivazione.
Come condivisibilmente rilevato anche nella requisitoria del Procuratore generale, con il ricorso non si evidenzia una disattenzione di ordine percettivo parte della Corte di cassazione, ma si critica la valutazione circa la natura di “mero refuso” del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, senza che ciò risultasse dal dispositivo letto in udienza.
Quanto detto consente di affermare che, nel caso di specie, la sentenza della Seconda sezione non è incorsa in alcun errore percettivo, bensì ha reso una motivazione in diritto, rispetto alla quale il ricorso straordinario tenta di ripropor questioni già valutate e non sindacabili ai sensi dell’art. 626-bis cod. proc. pen.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente