Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13829 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
PPR. 2025
Ogg i,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca della sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con note d’udienza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa 1’11/3/2024 dalla Corte di appello di Palermo.
Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del COGNOME, denunciando l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla
Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo.
Quest’ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU,
in quanto il giudizio – concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato – si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi
motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Come documentato nell’impugnazione, e verificato da questo Collegio, l’avviso di fissazione dell’udienza del 23/10/2024 innanzi alla Quarta sezione
penale della Corte di cassazione è stato notificato – quanto al ricorrente COGNOME – all’AVV_NOTAIO (nato il DATA_NASCITA), con studio in Palermo, INDIRIZZO
69, ed indirizzo pec EMAIL ; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall’omonimo AVV_NOTAIO (nato il DATA_NASCITA), con studio GLYPH in GLYPH Palermo, GLYPH via GLYPH G. GLYPH Marconi GLYPH n. GLYPH 67, GLYPH ed GLYPH indirizzo GLYPH pec EMAIL.
Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245569).
Nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve esser dunque revocata, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME, con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Quarta sezione penale n. 40164-24 emessa all’udienza del 23/10/2024 limitatamente al ricorrente COGNOME NOME e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso dello stesso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
Il Presidente