Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13829 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13829 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 22/9/1998
avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
PPR. 2025
Ogg i,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la revoca della sentenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con note d’udienza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 40164 del 23/10/2024, la Corte suprema di cassazione, Quarta sezione penale, rigettava i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa 1’11/3/2024 dalla Corte di appello di Palermo.
Propone ricorso straordinario per errore di fatto il difensore del COGNOME denunciando l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla
Corte di cassazione; questo, infatti, sarebbe stato notificato ad un omonimo legale, iscritto nel medesimo foro, ma, evidentemente, persona fisica diversa dal primo.
Quest’ultimo, peraltro, avrebbe inserito i propri corretti riferimenti nel mandato allegato al ricorso. Ne conseguirebbe la violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU,
in quanto il giudizio – concluso con pronuncia di rigetto, quindi effettivamente incardinato – si sarebbe svolto senza consentire al difensore di presentare nuovi
motivi, chiedere la trasformazione del rito in presenza, redigere e presentare note anche in replica alle conclusioni della Procura generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Come documentato nell’impugnazione, e verificato da questo Collegio, l’avviso di fissazione dell’udienza del 23/10/2024 innanzi alla Quarta sezione
penale della Corte di cassazione è stato notificato – quanto al ricorrente COGNOME – all’Avv. NOME COGNOMEnato il 6/11/1968), con studio in Palermo, INDIRIZZO
INDIRIZZO, ed indirizzo pec avvEMAIL ; il ricorso per cassazione, tuttavia, era stato proposto dall’omonimo Avv. NOME COGNOME (nato il 4/12/1975), con studio GLYPH in GLYPH Palermo, GLYPH INDIRIZZO> G. GLYPH Marconi GLYPH n. GLYPH 67, GLYPH ed GLYPH indirizzo GLYPH pec avv.EMAIL.
Deve essere riscontrato, pertanto, un errore di fatto relativo alla citata notifica, emendabile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 2, n.24809 del 24/7/2020, COGNOME, Rv. 279493; Sez. 3, n. 5039 del 20/1/2010, Sibide, Rv. 245916; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, COGNOME, Rv. 245569).
Nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve esser dunque revocata, limitatamente alla posizione di NOME COGNOME con rinvio del giudizio a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza.
P.Q.M.
Revoca la sentenza della Quarta sezione penale n. 40164-24 emessa all’udienza del 23/10/2024 limitatamente al ricorrente COGNOME NOME e dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso dello stesso.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2025
Il Presidente