Errore di Fatto in Cassazione: Quando Non è Possibile Correggere la Sentenza
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27391 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione del ricorso straordinario per errore di fatto. Questo strumento, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, è un rimedio eccezionale per correggere sviste della Suprema Corte, ma la sua operatività è soggetta a rigidi paletti. Il caso in esame dimostra come tale rimedio sia concepito esclusivamente a tutela del condannato e non possa mai essere utilizzato per peggiorarne la posizione, specialmente se già prosciolto.
I Fatti del Caso: Da un’Assoluzione a una Richiesta di Revoca
La vicenda trae origine da una precedente sentenza della stessa Corte di Cassazione, con la quale era stato annullato senza rinvio un provvedimento di appello. L’imputato era stato accusato del reato di truffa, ma il procedimento si era concluso con un proscioglimento a causa dell’estinzione del reato per remissione della querela da parte della persona offesa.
Successivamente, è stata presentata una richiesta di revoca di questa sentenza di proscioglimento. La tesi alla base della richiesta era che la Corte avesse commesso un errore di fatto, non rilevando che il ricorso originario dell’imputato era stato presentato tardivamente. Se la Corte avesse dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, l’esito per l’imputato sarebbe stato negativo, consolidando una precedente decisione a suo sfavore. Si chiedeva, in sostanza, di ‘correggere’ la sentenza di proscioglimento per ripristinare una situazione giuridica peggiore per l’imputato.
Il Ricorso per Errore di Fatto e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato di non poter provvedere sulla richiesta, chiarendo la natura e i confini del rimedio per errore di fatto. Innanzitutto, i giudici hanno distinto questo strumento dalla semplice correzione dell’errore materiale (regolata dall’art. 130 c.p.p.), che riguarda refusi o errori di calcolo. L’errore di fatto, disciplinato dall’art. 625-bis c.p.p., è invece una svista su un dato processuale pacifico, che ha condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata presa.
La Corte ha ribadito un principio cardine, già affermato dalle Sezioni Unite: il ricorso straordinario per errore di fatto è un rimedio esperibile solo dal condannato e unicamente in suo favore (in favorem rei). Non può essere utilizzato dal Pubblico Ministero o da altre parti per ottenere una modifica che risulti pregiudizievole per l’imputato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla ratio stessa dell’istituto. L’art. 625-bis c.p.p. è stato introdotto per porre rimedio a errori giudiziari che abbiano ingiustamente portato a una condanna. È uno strumento di garanzia, pensato per salvaguardare i diritti fondamentali dell’individuo contro decisioni errate. Utilizzarlo in senso opposto, ovvero per peggiorare la posizione di un imputato che ha ottenuto un proscioglimento, snaturerebbe completamente la sua funzione. Nel caso di specie, accogliere la richiesta di revoca avrebbe trasformato una sentenza di proscioglimento in una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con effetti negativi per l’imputato. Questo, secondo la Corte, è inammissibile. Il rimedio non può mai risolversi in un danno per la persona in favore della quale è stato concepito.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio fondamentale della procedura penale: gli strumenti di impugnazione straordinaria, come il ricorso per errore di fatto, sono posti a presidio dei diritti della difesa e non possono essere distorti per finalità punitive. La decisione ribadisce che un proscioglimento, anche se derivante da un potenziale errore di valutazione sui tempi di un ricorso, non può essere rimesso in discussione attraverso un rimedio che è, per sua natura, unidirezionale: può solo migliorare, e mai peggiorare, la posizione del soggetto giudicato.
È possibile utilizzare il ricorso per errore di fatto per peggiorare la posizione di un imputato già prosciolto?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rimedio previsto dall’art. 625-bis c.p.p. per l’errore di fatto può essere utilizzato solo dal condannato e in suo favore, mai in suo danno o a svantaggio di chi è stato prosciolto.
Qual è la differenza tra errore materiale ed errore di fatto in una sentenza di Cassazione?
Secondo la sentenza, l’errore materiale (corretto con l’art. 130 c.p.p.) è un errore formale, come un errore di battitura. L’errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è una percezione errata dei fatti processuali che ha portato a una decisione ingiusta, ed è un rimedio esperibile solo a determinate e restrittive condizioni.
Perché la richiesta di revoca è stata respinta in questo caso?
La richiesta è stata respinta perché mirava a dichiarare inammissibile un ricorso che aveva portato al proscioglimento dell’imputato. Accogliere la richiesta avrebbe avuto effetti negativi sulla sua posizione, mentre il ricorso per errore di fatto è uno strumento che può essere attivato solo a favore del condannato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27391 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27391 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
Sulla richiesta di revoca della sentenza per errore materiale o di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 20 febbraio 2024, nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, con la quale è stato chiesto il rigetto della richiesta
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere preliminarnnent rilevato, in punto di diritto, che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell’art.625-bis dello stesso codice che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori (Sez. U, n. 16102 del 27/03/2002, Chiatellino; Sez. 6, n. 8337 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280971).
La sentenza di questa Corte indicata in epigrafe aveva anhullato senza rinvio la sentenza di appello perché il reato di truffa si era estinto per remissione della querela.
La modifica di tale statuizione, attraverso una pronuncia che dichiarasse inammissibile il ricorso dell’imputato in quanto tardivo, avrebbe effetti negativi sulla posizione di questi.
Per tale ragione, la richiesta non può trovare ingresso in quanto il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. può essere esperito solo dal condannato ed in suo favore ma giammai in caso di proscioglimento.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 08.05.2024.