Errore di fatto in Cassazione: Quando il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8660 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione. Questo strumento, previsto dall’articolo 625-bis del codice di procedura penale, è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove compiuta dai giudici. La pronuncia in esame delinea con precisione la differenza tra un errore percettivo, l’unico che può giustificare tale ricorso, e un errore di giudizio, che invece ne è escluso.
I Fatti Processuali: Dalla Condanna al Ricorso Straordinario
Il caso trae origine da una condanna per dichiarazione fraudolenta di imposta mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. I condannati avevano presentato un’istanza di revisione della sentenza, basata su nuove prove documentali, ma la Corte d’Appello l’aveva dichiarata inammissibile. Successivamente, anche il ricorso in Cassazione contro tale decisione era stato dichiarato inammissibile.
Non arrendendosi, l’imputato ha proposto un ricorso straordinario, sostenendo che la Corte di Cassazione fosse incorsa in un errore di fatto nel valutare la nuova prova. Secondo la difesa, i giudici avevano travisato il contenuto di una missiva, affermando erroneamente la presenza di plurimi elementi a carico di uno dei condannati e interpretando in modo sbagliato i rapporti tra le parti, commettendo così un errore percettivo che avrebbe viziato la decisione.
L’Errore di Fatto in Cassazione secondo la Difesa
La tesi difensiva si fondava sull’idea che la Corte avesse commesso un errore nella lettura degli atti, supponendo l’esistenza di fatti la cui verità era incontestabilmente esclusa dai documenti processuali. Si contestava, inoltre, che la Corte avesse anticipato una valutazione di merito sull’idoneità della nuova prova a scardinare il giudicato, un’operazione che, secondo la difesa, sarebbe dovuta avvenire solo nella fase rescissoria del giudizio di revisione.
La Decisione della Corte: La Distinzione tra Errore Percettivo ed Errore Valutativo
La Terza Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito che il rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo in presenza di un errore materiale o di un errore di fatto, inteso come un errore puramente percettivo.
La Corte ha sottolineato che le doglianze del ricorrente non riguardavano una svista o un equivoco nella lettura degli atti, ma la valutazione compiuta dalla precedente sezione della Cassazione sull’idoneità delle nuove prove. Questo tipo di critica, che attiene al giudizio sul compendio probatorio, rientra nell’ambito degli errori valutativi o di giudizio, i quali sono inequivocabilmente esclusi dall’ambito di applicazione del ricorso straordinario.
Le Motivazioni: I Confini dell’Art. 625-bis c.p.p.
Nelle motivazioni, la Suprema Corte ha tracciato una linea netta. L’errore di fatto in Cassazione si verifica quando il giudice, per una svista, ritiene esistente un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o viceversa. Deve trattarsi di un errore che incide sulla percezione del contenuto degli atti processuali, non sulla sua interpretazione o valutazione. Come chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza Moroni n. 18651/2015), questo errore deve aver determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata in sua assenza.
Nel caso specifico, le critiche del ricorrente non denunciavano una svista, ma un presunto errore nell’apprezzamento della rilevanza probatoria della nuova documentazione. Lamentare che la Corte abbia ritenuto non idonee le nuove dichiarazioni a ribaltare la condanna definitiva è una censura che attiene al merito e al giudizio valutativo. Allo stesso modo, contestare l’anticipazione del giudizio sulla fase rescissoria costituisce, se mai, un errore di diritto e non di fatto.
Il ricorso straordinario, concludono i giudici, non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio, consentendo di rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria già compiuta. Gli errori di interpretazione di norme giuridiche o gli errori percettivi commessi dal giudice di merito devono essere fatti valere con gli strumenti ordinari di impugnazione, non con questo rimedio eccezionale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza consolida un principio fondamentale: il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento a stretta interpretazione, finalizzato a correggere vizi percettivi evidenti e non a offrire una nuova occasione per discutere il merito di una decisione. Gli avvocati devono prestare la massima attenzione a questa distinzione, poiché un ricorso che contesta la valutazione delle prove anziché una svista materiale sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile. La pronuncia riafferma la necessità di preservare la stabilità del giudicato, limitando i rimedi straordinari a casi eccezionali e ben definiti, per evitare che il processo penale possa protrarsi all’infinito.
Cos’è un ‘errore di fatto’ ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. secondo la Cassazione?
È un errore puramente percettivo, ovvero una svista o un equivoco in cui il giudice incorre nella lettura degli atti, che lo porta a ritenere esistente un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, o viceversa. Non include errori di valutazione delle prove o di interpretazione della legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele del ricorrente non riguardavano un errore percettivo, ma contestavano la valutazione compiuta dalla Corte sull’idoneità delle nuove prove a ribaltare la sentenza di condanna. Questo tipo di censura rientra negli errori di giudizio, esclusi dall’ambito del ricorso straordinario.
Il ricorso straordinario per errore di fatto può essere usato per ottenere un nuovo esame del merito della causa?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso straordinario non può trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio. Il suo scopo è correggere errori percettivi specifici e non permettere una rivalutazione del compendio probatorio o delle decisioni di merito già prese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8660 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PICCOLI NOME, nato a Dolo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza in data 26.1.2023 della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 26.1.2023 e depositata il successivo 9.2.2023 la Quarta Sezione Penale della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione dai medesimi articolata ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen. della pronuncia del Tribunale di Brescia, integralmente confermata dalla Corte di appello di Brescia, che li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
e 2 d. Igs. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta di imposta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. A fondamento della suddetta pronuncia questa Corte ha confermato l’inidoneità delle nuove prove offerte dagli istanti, costituite da dichiarazioni autografe del COGNOME, a sovvertire, all’esito di una valutazione congiunta con il restante materiale probatorio, il giudicato di condanna reputando corretta la delibazione preliminare limitata alla sola fase rescindente.
Con successiva memoria redatta in data 19.12.2023 la difesa puntualizza come nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna consumazione del potere di impugnazione stante l’identità assoluta del presente ricorso, tempestivamente proposto nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata, rispetto a quello dichiarato inammissibile per un vizio processuale, senza che fosse intervenuta alcuna pronuncia sul merito dell’impugnazione medesima volta a far valere l’errore di fatto in cui era incorsa questa Corte nella decisione relativa giudizio di revisione incardinato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, pur riproponibile a fronte del vizio formale che inficiava precedente impugnativa, nonché tempestivamente inoltrato nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata, non può, tuttavia, essere ritenuto ammissibile.
Occorre al riguardo sottolineare che in tanto può essere fatto ricorso al mezzo di impugnazione straordinario di cui all’art. 625 bis cod. proc. pen. in quanto l’errore in cui sia incorsa la pronuncia irrevocabile di questa Corte sia qualificabi come errore materiale od errore di fatto. Fuoriuscendosi all’evidenza nel caso di specie dall’ipotesi dell’errore materiale, ravvisabile nella mancata rispondenza tra la volontà del giudice correttamente formatasi e la sua estrinsecazione grafica, va rilevato che l’errore cd. percettivo in cui si sostanzia il presupposto alternativ richiesto ai fini dell’esperibilità dell’impugnativa in esame consiste nella svista nell’equivoco – per aver ritenuto l’esistenza di un fatto la cui verità incontestabilmente esclusa oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente accaduto – in cui il giudice sia incorso nella lettura degli a e che avrebbe determinato una decisione diversa che sarebbe stata adottata senza di esso (così Sez. U, Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686, e tra le ultime delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza n.29240 del’1/6/2018, COGNOME, Rv. 273193).
Nulla di tutto ciò emerge dal presente ricorso in cui entrambi i profili dedott fuoriescono dal tracciato normativo che, attingendo ad un mezzo di impugnazione straordinario, è di stretta interpretazione. Quello che il ricorrente lamenta all’evidenza, quanto al novum su cui si fonda l’istanza di revisione, la valutazione compiuta dalla Corte di cassazione in ordine all’idoneità delle dichiarazioni scritte del COGNOME a scardinare il giudicato formatosi sulla sua condanna, che, attenendo al giudizio sul compendio probatorio offerto a corredo dell’istanza di revisione del giudicato, può al più essere ricompreso tra gli errori valutativi ma giammai in quelli di fatto, così come l’indebita anticipazione dell’epilogo decisori senza aver dato corso alla fase rescissoria configura, ove sussistente, un errore in diritto.
Entrambi si inseriscono nel novero degli errori valutativi o di giudizio inequivocabilmente sottratti all’ambito di applicazione del ricorso straordinario che si trasformerebbe, altrimenti, in un ulteriore grado di giudizio. Come infatti chiari a suo tempo dalle Sezioni Unite esulano dal rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen., che contempla il solo errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali
ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di mer dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).
All’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE Così deciso il 11.1.2024