Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 46014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VITERBO il 13/02/1969
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE DI CASSAZIONE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva per l’accoglimento del ricorso .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e li condannava in solido alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Agenzia delle Entrate, parte civile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per cassazione il difensore di NOME COGNOME munito di procura speciale, che deduceva:
2.1. violazione di legge: l ‘Agenzia delle entrate si era cost ituita parte civile solo nei confronti di NOME COGNOME ma non di NOME COGNOME; la Cassazione, tuttavia, condannava per errore anche COGNOME -in solido con COGNOME – alla rifusione delle spese (euro seimilatrecento) sostenute nel grado dalla parte civile.
3.Il ricorso è fondato.
3.1. Il Collegio condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259821; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260819).
Il Collegio ribadisce, altresì che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio previsto dall’art. 625bis cod. proc. pen. (Sez . U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, COGNOME, Rv. 250527).
Segnatamente la Corte di legittimità ha chiarito che: 1) qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all’ambito di applicazione dell’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere – anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l’operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all’accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall’effettiva portata della norma in quanto l’errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, COGNOME, Rv. 221280, ripresa da Sez . U, n. 18651 del 26/03/2015, COGNOME Rv. 263686).
Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso straordinario previsto dall’ art. 625bis cod. proc. pen esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di
rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità, ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento ‘decisivo’ per l’accertamento di responsabilità.
3.2. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che la Corte di Cassazione abbia commesso un errore ‘ di fatto ‘, dato che il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile ‘Agenzia delle Entrate’, nonostante questa non si fosse costituita nei suoi confronti, ma solo nei confronti del coimputato COGNOME
L’errore deriva da una evidente svista nella lettura dell’atto di costituzione di parte civile.
Pertanto, la sentenza n. 25650/24 del 05/03/2024 pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione deve essere corretta attraverso la revoca, sia in motivazione che in dispositivo, della condanna di NOME COGNOME in solido con NOME COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado della parte civile ‘ Agenzia delle Entrate ‘, liquidate in euro 6300,00 oltre accessori di legge, spese che rimangono a carico del solo NOME COGNOME.
P.Q.M.
Corregge la sentenza n. 25650/24 del 05/03/2024 pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di Cassazione e, per l’effetto, revoca, in motivazione ed in dispositivo, la condanna di COGNOME NOME, in solido con COGNOME NOME, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 6.300,00 oltre accessori di legge, spese che rimangono a carico del solo COGNOME NOME.
Così deciso, il giorno 3 dicembre 2024.