Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4745  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME:
ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 5 maggio 2023, con la quale questa Corte Suprema – per quel che qui interessa ha annullato senza rinvio la pronuncia della Corte di assise di appello di Catania in data 1 maggio 2022, limitatamente alle aggravanti dell’uso di documenti contraffatti e dell’impiego d servizi internazionali di trasporto, aggravanti, che ha escluso (per l’effetto rinviando ad Sezione della stessa Corte distrettuale per la rideterminazione della pena) e ha rigettato ricorso del COGNOME nel resto (segnatamente, in relazione alla sua responsabilità penale);
ha chiesto la sospensione degli effetti ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. della riferita sentenza di questa Corte;
letta la memoria in data 29 dicembre 2023 con la quale il difensore ha contestato l’inammissibilità del ricorso, ribadendo in parte qua le argomentazioni già addotte nell’impugnazione a sostegno della sussistenza del denunciato errore di fatto;
osservato che:
l’errore di fatto, che ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di r straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene per modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore fatto – e sono, quindi, inemendabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di d conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»;
 «qualora  la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in u rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rim previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.»;
difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricors ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione de percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni process valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decision riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l’accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari Rv. 279466 – 01);
rilevato che il ricorso:
ha assunto l’erronea «lettura degli atti interni al giudizi di merito» poiché questa Co non avrebbe rilevato «attraverso la lettura degli atti interni del giudizio di legitti particolare il ricorso introduttivo dello stessa, la compressione del diritto di difesa» da
della Corte territoriale che non avrebbe assunto «una prova decisiva» (per vero, non specificata) e avrebbe disatteso i risultati «di una prova espletata»;
ha rappresentato che, dal compendio probatorio, non emergerebbe traccia di un’attività del ricorrente per il raggiungimento degli scopi dell’associazione di cui è stato ritenuto membro ed anzi consterebbe il difetto di elementi per affermarne la responsabilità;
in particolare, ha offerto una lettura delle risultanze istruttorie (segnatamente de intercettazioni) e ha compendiato il contenuto delle deposizioni di due testi di poliz giudiziaria, sostenendo che le considerazioni svolte dai Giudici di merito sarebbero in radicale contrasto con tali risultanze probatorie e si fonderebbero su illazioni;
 ne ha inferito che le argomentazioni esposte nella sentenza di appello non erano in grado a resistere rispetto al denunciato difetto di motivazione;
 di conseguenza, ha assunto che questa Corte, «non rilevando l’illegittimità della sentenza di secondo grado, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo proposto dalla difesa sulla base dell’errata supposizione che si trattasse di rivisitazione dei contenuti d dialoghi intercettati»;
ritenuto che, con evidenza, l’impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione sulla fondatezza del precedente ricorso, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio;
ritenuto che ciò esime dal dilungarsi sulla richiesta di sospensione ex art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., bastando osservare come a sostegno di essa la difesa si sia limitata a fare rimando alle allegazioni sopra compendiate (come già esposto, del tutto irrituali) e ad assumere apoditticamente l’eccezionale gravità del caso (soggiungendo come apparisse «giusto, necessario o quanto meno opportuno disporre la sospensione»), il che ne palesa la patente infondatezza e genericità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delk3 ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Co cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente