Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: Quando la Cassazione dice ‘No’
Il ricorso straordinario per errore di fatto rappresenta uno strumento processuale di carattere eccezionale, pensato per correggere sviste materiali e non per offrire un’ulteriore opportunità di dibattito sul merito di una decisione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina con chiarezza i confini di questo rimedio, ribadendo la sua funzione specifica e limitata. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché non ogni doglianza può essere qualificata come ‘errore di fatto’.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Rialutazione
Il caso trae origine da un precedente ricorso, presentato da un soggetto che chiedeva il riconoscimento dell’istituto del reato continuato nella fase di esecuzione della pena. La Corte di Cassazione, con una prima ordinanza, aveva dichiarato tale ricorso inammissibile per difetto di specificità.
Non arrendendosi a questa decisione, il ricorrente ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto avverso la suddetta ordinanza. La sua tesi era che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel non considerare determinati elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una decisione diversa, ossia al riconoscimento della continuazione tra i reati.
Il Ricorso Straordinario per Errore di Fatto: Un Rimedio dai Confini Precisi
L’articolo 625-bis del codice di procedura penale definisce il ricorso straordinario per errore di fatto come un rimedio esperibile contro le decisioni della Corte di Cassazione quando queste siano fondate su un errore percettivo. Si tratta, in sostanza, di una svista materiale, di un’errata percezione di ciò che risulta dagli atti del processo. Un esempio classico è la lettura di un dato per un altro (es. leggere una data sbagliata, attribuire una dichiarazione a una persona diversa).
Questo strumento non è, e non può essere, un ‘terzo grado’ di giudizio di Cassazione. Il suo ambito è rigorosamente circoscritto alla correzione di abbagli fattuali che hanno viziato la decisione, non a riconsiderare la valutazione giuridica o l’interpretazione degli elementi probatori. È proprio su questa distinzione che si è fondata la decisione della Corte nel caso in esame.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il nuovo ricorso, ha rilevato che le doglianze del ricorrente, sebbene formalmente etichettate come ‘errori di fatto’, miravano in realtà a contestare la mancata valutazione di elementi fattuali. In altre parole, il ricorrente non stava indicando un errore percettivo della Corte, ma stava criticando il merito della sua decisione, sostenendo che alcuni fatti non fossero stati adeguatamente considerati per riconoscere il reato continuato.
I giudici hanno chiarito che una simile lamentela esula completamente dall’ambito di applicazione del rimedio straordinario. Contestare il modo in cui il giudice ha interpretato o ponderato gli elementi a sua disposizione non costituisce un errore di fatto, bensì una critica alla valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nell’ambito del ricorso ex art. 625-bis c.p.p. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale della procedura penale: gli strumenti di impugnazione hanno funzioni e limiti precisi che non possono essere forzati. Il ricorso straordinario per errore di fatto è una valvola di sicurezza per rimediare a evidenti sviste materiali, non un’occasione per riaprire discussioni già concluse. La decisione sottolinea l’importanza di qualificare correttamente le proprie doglianze, pena l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Che cos’è il ricorso straordinario per errore di fatto?
È un rimedio previsto dall’art. 625-bis del codice di procedura penale che consente di impugnare una decisione della Corte di Cassazione solo se basata su un errore materiale o una svista percettiva sui fatti risultanti dagli atti del processo, e non per contestare la valutazione giuridica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele del ricorrente, pur definite come ‘errori di fatto’, in realtà contestavano la mancata valutazione di alcuni elementi fattuali. Questa è una critica al merito della decisione, che non rientra nell’ambito del ricorso straordinario.
Qual è la differenza tra ‘errore di fatto’ e ‘mancata valutazione di elementi fattuali’ secondo la Corte?
Un ‘errore di fatto’ è una svista oggettiva e percettiva (es. leggere un nome sbagliato da un verbale). Una ‘mancata valutazione di elementi fattuali’, invece, è una critica al processo logico-giuridico del giudice, sostenendo che non abbia dato il giusto peso a determinati fatti. Solo la prima tipologia di errore può essere oggetto del ricorso straordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28331 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28331 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUARDIAGRELE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME propone ricorso straordinario ex art. 625b1s cod. proc. pen. avverso l’ordinanza della Corte di cassazione (Sez. 7, n. 28497 del 25705/2023) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, un procedente ricorso in materia di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva;
Ritenuto che le doglianze coltivate, pur formalmente qualificate come errori di fatto, esulano dall’ambito applicativo del rimedio straordinario azioNOME, poiché, nella sostanza, lamentano l’asserita mancata valutazione di elementi fattuali che avrebbero dovuto condurre il giudice al riconoscimento dell’istituto del reato continuato in executivis;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024