Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1308 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BONIFATI il 15/09/1968
avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME c£4.2 14. CchAACCU l GLYPH I , 2tescì-cto(ALGe t ecc ,ep jc iw o cf o u 0,ecti GLYPH , ,,.. rQQ Q T& ‘ i ·
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza numero 48492 del 2022, emessa in data 16.11.2022, questa Corte di Cassazione – VII Sezione Penale – ha dichiarato inammissibile, per quanto di interesse, il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 21 giugno del 2021 .
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. – a mezzo del difensore – COGNOME COGNOME
2.1 La difesa evidenzia, in particolare, che la decisione di inammissibilità è stata adottata senza previa notifica dell’avviso di udienza camerale al difensore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – limitatamente alla domanda di valutazione preliminare della sua portata rescindente – è fondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che per costante interpretazione nomofilattica (v. Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) il particolare strumento dell’art. 625 bis cod.proc.pen. è teso a porre riparo alla particolare patologìa estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi ictu ocu/i. O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l’esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.
E’ altresì applicabile la particolare impugnazione straordinaria de qua nella ipotesi in cui il Collegio che ha trattato l’originario ricorso non si sia avveduto – per mero errore percettivo – dell’omesso avviso, se dovuto, all’unico difensore dell’imputato (in tal senso v. Sez. Il n. 24809 del 24.7.2020, rv 279493).
2.1 La trattazione di udienza camerale presso la Settima Sezione Penale impone la notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia dell’imputato (o, in caso di difes di ufficio allo stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 613 comma 4 cod.proc.pen.), così come ribadito da Sez.VII n. 22168 del 13.3.2014, dep.2015, rv 263624.
2.2 Nel caso in esame effettivamente la notifica dell’avviso telematico di fissazione della udienza al difensore di fiducia del ricorrente non è andato a buon fine (la
attestazione reca la dicitura: destinatario non presente sul sistema Reginde), né si è provveduto (in ragione della temporanea sospensione dall’esercizio della professione del legale) alla nomina di un difensore di ufficio con notifica dell’avviso al ricorrente.
2.3 Ciò posto, il Collegio ritiene di dover optare per la scissione tra ‘momento rescindente’ e ‘momento rescissorio’, anche in ragione della necessaria trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In altre parole, il Collegio condivide la linea interpretativa che, a partire da Sez. U. 27 marzo 2002, Basi/e), una volta apprezzata l’esistenza di un ‘errore percettivo’, apre alla modalità ‘bifasica’ di definizione del ricorso straordinario: la immediat pronunzia della nuova decisione, ovvero, se necessario, la sola caducazione di questa e celebrazione del nuovo giudizio nelle forme della udienza pubblica o della camera di consiglio; .. secondo il prudente apprezzamento della Corte, in relazione alle peculiari connotazioni delle singole situazioni processuali.. .
Si tratta di un orientamento che, in presenza di un vaglio preliminare di ammissibilità e di una constatazione di un errore rilevante, assicura il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio : quando la correzione dell’errore di fatto rilevato nell sentenza impone la riconsiderazione dei motivi di ricorso, la procedura di correzione non può esaurirsi nell’udienza camerale conseguente alla proposizione del mezzo straordinario, ma deve articolarsi nelle due distinte fasi della immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul ricorso per cassazione, che può portare alla sostituzione della precedente sentenza (così, Sez.VI n. 20093/2003, rv 225247).
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza emessa dalla settima sezione penale di questa Corte n.48492 del 2022 e fissa, per la trattazione del ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 21 giugno del 2021, l’udienza del 14 febbraio 2024 ore 10 .
Così deciso in data 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente