Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con ordinanza in data 4/4/2023, ha rigettato la richiesta presentata da COGNOME NOME di applicare la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza sarebbe incorso in errore in quanto avrebbe fondato la propria conclusione su di una condanna per i reati di omicidio e tentato omicidio commessi nell’anno DATA_NASCITA che il detenuto, nato nel DATA_NASCITA, non ha all’evidenza potuto commettere. Sotto altro profilo, poi, l’ulteriore riferimento a gravi reati commessi e alla inadeguatezza della misura sarebbe contraddittorio. Ciò in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato quanto presente in atti e, nello specifico, la circostanza che la misura della detenzione domiciliare era già stata concessa al ricorrente per tali reati ed era stata revocata solo perché era sopravvenuto un nuovo cumulo che, computata la pena irrogata per un fatto pregresso, conteneva una pena finale eccedente i limiti di legge.
In data 18 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento agli elementi posti a fondamento del diniego della misura.
La doglianza è fondata.
La conclusione cui è pervenuto il Tribunale di sorveglianza si fonda quasi esclusivamente sul rapporto redatto dalle forze dell’ordine.
La motivazione così resa, contenuta nella sostanza nella mera indicazione dei fatti riportati nel rapporto, tutti avvenuti in un periodo antecedente a quello di detenzione, e senza dare conto degli esiti processuali che questi hanno avuto, è carente.
La coerenza e logicità del ragionamento seguito dal giudice della sorveglianza, d’altro canto, risulta inficiata in radice dall’errore in cui risulta essere incorso il giudice in ordine all’elemento che nella motivazione è posto a fondamento dell’intera valutazione.
La circostanza indicata come di estremo e per certi aspetti dirimente rilievo, pure fortemente suggestiva, il fatto, cioè, che il condannato è stato condannato per un tentato omicidio e per un omicidio doloso “commessi sin dal 1982”, infatti, è il frutto di un evidente errore di fatto in quanto il ricorrente è nato il DATA_NASCITA.
La motivazione, infine, nella quale si dà comunque atto che al condannato era stata in precedenza concessa la detenzione domiciliare, non si confronta con il tenore del precedente provvedimento, l’ordinanza emessa in data 3 maggio 2022, nel quale lo stesso Tribunale, in presenza dei medesimi elementi -esclusi evidentemente i fatti del 1982 – e di un analogo residuo della pena da espiare, era addivenuto a opposte conclusioni.
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2024.