Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1310 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1310 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata il 24/12/1951 Gioviale COGNOME nato il 04/02/1956
avverso la sentenza emessa il 06/06/2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di impugnazione proposto congiuntamente, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME presentavano ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 33999-2024, emessa il 6 giugno 2024, depositata il 6 settembre 2024, dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
Con il provvedimento impugnato venivano rigettati i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27 novembre 2023, con cui veniva confermata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la prescrizione del reato contestato agli imputati, ai sensi degli artt. 110, 485, 491 e 493-bis, secondo comma, cod. pen., commesso mediante la falsificazione e la sottoscrizione del testamento olografo di NOME COGNOME
Al rigetto dei ricorsi per cassazione conseguiva la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuarì e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalla parte civile NOME COGNOME.
Con il ricorso straordinario in esame la difesa dei ricorrenti articolava un’unica doglianza, con cui si censuravano promiscuamente gli errori, materiali e di fatto, nei quali era incorsa la Corte di legittimità nell’emettere la sentenza impugnata, specificamente riguardanti l’indicazione e le richieste della parte civile NOME COGNOME così come menzionate nelle pagine 1 e 2 della motivazione della sentenza; nonché la condanna degli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME in favore della parte civile, sopra citata, così come menzionata, a pagina 5, nella motivazione e nel dispositivo della stessa sentenza.
1.1. Venivano, infine, presentate memorie difensive nell’interesse di NOME COGNOME, datate 4 dicembre 2024, con cui si indicavano i ruoli svolti nei giudizi di merito dallo stesso soggetto processuale e da NOME COGNOME quali persone offese, alla luce dei quali si chiedeva la revisione della sentenza impugnata nelle parti che li riguardavano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è fondato nei termini di seguito indicati.
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 6 giugno 2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni.
Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (tra le altre, Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01).
Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME occorre ricordare che il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l’accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell’attività giurisdizionale » e realizza l’interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche » (Corte cost., sent. n. 294 del 1995).
Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all’intangibilità del giudicato.
Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività.
2.1. In questa cornice, l’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l’effetto di tale errore.
Ne discende che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, non
estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione – in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
Pertanto, il cosiddetto travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell’errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di una, non consentita o non accolta, interpretazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
L’applicazione dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2 e 2.1 al ricorso straordinario proposto congiuntamente da NOME COGNOME e NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 6 giugno 2024, depositata il 6 settembre 2024, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi la fondatezza.
La fondatezza del ricorso straordinario discende dal fatto che la Corte di legittimità, nella sentenza impugnata, inquadrava erroneamente la persona offesa dal reato NOME COGNOME quale parte civile del reato commesso da NOME COGNOME e NOME COGNOME con la conseguente erroneità delle parti della motivazione e del dispositivo della pronuncia concernenti tale soggetto processuale.
Occorre, pertanto, disporre la revoca della sentenza n. 33999-2024 emessa il 6 giugno 2024, depositata il 6 settembre 2024, dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione limitatamente all’intervenuta condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento delle spese in favore della parte civile NOME COGNOME.
Consegue a tali statuizioni la necessità di emendare la sentenza impugnata nei passaggi motivazionali riguardanti la posizione processuale della persona offesa NOME COGNOME di seguito indicati.
Occorre, GLYPH innanzitutto, GLYPH provvedere GLYPH alla GLYPH sostituzione GLYPH delle GLYPH parole «nell’interesse della parte civile costituita NOME COGNOME, con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi», menzionate a pagina 1, con le parole «nell’interesse della persona offesa NOME COGNOME».
Occorre, inoltre, provvedere all’eliminazione delle parole «con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi», menzionate a pagina 1.
Occorre, ancora, provvedere all’eliminazione delle parole «condannando entrambi gli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali», menzionate a pagina 2.
Occorre, infine, provvedere all’eliminazione delle parole «nonché alla rifusione delle spese di 2.800 oltre accessori di legge per ciascuna di esse», menzionate a pagina 5.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. 33999 del 2024 emessa il 6 giugno 2024 (depositata il 6 settembre 2024) dalla V Sezione penale della Corte di cassazione limitatamente alla disposta condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese in favore della parte civile e, per l’effetto, provvede:
alla sostituzione delle parole «nell’interesse della parte civile costituita NOME COGNOME, con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi», menzionate a pagina 1, con le parole «nell’interesse della persona offesa NOME COGNOME»;
all’eliminazione delle parole «con la quale si chiede il rigetto dei ricorsi», menzionate a pagina 1;
all’eliminazione delle parole «condannando entrambi gli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali», menzionate a pagina 2;
all’eliminazione delle parole «nonché alla rifusione delle spese di 2.800 oltre accessori di legge per ciascuna di esse», menzionate a pagina 5.
Così deciso il 13 dicembre 2024.