Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1311 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1311 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di NOMECOGNOME nato il 14/02/1975
avverso l’ordinanza emessa il 16/04/2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di impugnazione proposto dall’avv. NOME COGNOME NOME COGNOME presentava ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza n. 18860-2024, emessa il 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
Con l’ordinanza impugnata veniva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto NOME Di NOME avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 10 ottobre 2023, con cui era stata,. riformata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la condanna dell’imputato, pronunciata dal Tribunale di Roma, per il reato di cui agli artt. 110, 219, comma 1, e 223, comma 2, n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), commesso a Roma il 4 ottobre 2016.
Con il ricorso straordinario in esame la difesa del ricorrente articolava un’unica doglianza, con cui si censurava la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, rappresentandosi che il termine per impugnare la sentenza di appello doveva essere individuato nella data del 7 febbraio 2024 e non in quella del 9 dicembre 2023, indicata nell’ordinanza impugnata, con la conseguenza che, essendo stato depositato il 22 gennaio 2024, l’atto di impugnazione presupposto doveva ritenersi tempestivo.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625bis cod. proc. pen., è fondato nei termini di seguito indicati.
In via preliminare, allo scopo di inquadrare le doglianze proposte nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 16 aprile 2024 dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., si rendono indispensabili alcune precisazioni.
Deve, innanzitutto, premettersi che ratio e lettera dell’art. 625-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128, hanno contribuito alla formazione di canoni interpretativi divenuti principi consolidati, anche per via della speculare elaborazione formatasi sull’art. 395, comma 5, cod. proc. civ. (Sez. U, n. 1603 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 01).
Con particolare riferimento alle questioni sollevate nel ricorso straordinario proposto nell’interesse di NOME COGNOME occorre ricordare che il principio dell’intangibilità dei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione, pur avendo perso il carattere di assolutezza per effetto dell’art. 625-bis cod. proc. pen. nella materia penale e di quello, analogo, della revocazione per la materia civile, resta il cardine del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato; l’accertamento definitivo costituisce, del resto, lo «scopo stesso dell’attività giurisdizionale » e realizza l’interesse fondamentale di ogni sistema processuale «alla certezza delle situazioni giuridiche » (Corte cost., sent. n. 294 del 1995).
Le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, quindi, non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente considerati, in forza del divieto sancito dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, perché costituiscono una deroga all’intangibilità del giudicato.
Ne discende che la natura eccezionale del rimedio in esame e il tenore della disposizione che lo istituisce non consentono di sindacare, attraverso il ricorso straordinario, pronunzie giurisdizionali diverse da quelle che sono connotate da definitività.
2.1. In questa cornice, l’errore di fatto che può dare luogo all’annullamento di una sentenza di legittimità è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio ed è connotato dall’influenza esercitata sulla decisione dall’inesatta cognizione di risultanze processuali, il cui travisamento conduce a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l’errore di fatto e la cui ingiustizia o invalidità costituiscono l’effetto di tale errore.
Ne discende che, esulando dall’errore di fatto ogni profilo valutativo, esso coincide con l’errore revocatorio – secondo l’accezione che vede nello stesso il travisamento degli atti nelle due forme dell’invenzione o dell’omissione, non estensibile al travisamento delle risultanze ovvero alla loro inesatta interpretazione – in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio.
Pertanto, il cosiddetto travisamento del fatto, inteso come travisamento del significato, non può in nessun caso legittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. peri.
A maggior ragione, non può essere dedotta, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata considerazione dell’errore revocatorio in cui sia incorso il giudice di merito, tanto meno laddove sia prospettato che questo sarebbe stato, ora per allora, astrattamente rilevabile in sede di ricorso ordinario in forza di
una, non consentita o non accolta, interpretazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
L’applicazione dei principi che si sono enunciati nei paragrafi 2 e 2.1 al ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza n. 18860-2024, emessa il 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, comporta che di tale impugnazione deve rilevarsi la fondatezza.
La fondatezza del ricorso discende dal fatto che il termine per impugnare la sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 10 ottobre 2023, doveva essere individuato nella data del 7 febbraio 2024 e non in quella del 9 dicembre 2023, indicata nell’ordinanza impugnata, con la conseguenza che, essendo stato depositato il 22 gennaio 2024, l’atto di impugnazione presupposto doveva ritenersi tempestivo.
Occorre, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale dell’ordinanza impugnata, esposto a pagina 2, in cui si affermava: «Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto: infatti, scaduto il termine per impugnare il 9 dicembre 2023 (così calcolato: scadenza del termine di deposito di 15 giorni, il 25 ottobre 2023, con sentenza depositata nei termini; scadenza del termine di 30 giorni per impugnare, 24 novembre 2023; aggiunti giorni 15 ex art. 581′ comma 1-quater, cod. proc. pen., in ragione dell’assenza dell’imputato nel giudizio di appello), il ricorso per cassazione è stato telematica mente depositato soltanto il 22 gennaio 2024».
Tuttavia, il computo effettuato nella sentenza impugnata non teneva conto dell’indicazione del termine di sessanta giorni riportato nel dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 10 ottobre 2023 e menzionato, nella stessa udienza, durante la lettura del dispositivo.
L’individuazione del termine del 7 febbraio 2024, individuato dalla difesa del ricorrente, discende dall’indicazione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza di appello, riportato nel dispositivo, che scadevano il 9 dicembre 2023; da tale data decorreva l’ulteriore termine di quarantacinque giorni, che scadeva il 23 gennaio 2024; infine, a tale scadenza dovevano aggiungersi ulteriori quindici giorni, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che comportavano il maturare del termine finale per proporre impugnazione alla data del 7 febbraio 2024.
Occorre, pertanto, ribadire che, essendo stato il ricorso proposto da NOME COGNOME il 22 gennaio 2024, l’atto di impugnazione depositato presso la Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, risulta presentato tempestivamente.
Ne discende conclusivamente la revoca dell’ordinanza n. 18860-2024 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale.
Consegue a tali statuizioni, la fissazione, per l’esame del ricorso straordinario proposto da NOME COGNOME nella fase rescissoria, dell’udienza del 19 febbraio 2024.
P.Q.M.
Revoca l’ordinanza n. 18860 del 16 aprile 2024, depositata il 13 maggio 2024, della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione e fissa, per l’esame del ricorso, l’udienza del 19 febbraio 2024.
Così deciso il 13 dicembre 2024.