Errore di Diritto sulla Detenzione Domiciliare: la Cassazione Annulla e Rinvia
Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione evidenzia l’importanza cruciale della corretta applicazione delle norme nell’ambito dell’ordinamento penitenziario. La sentenza in esame ha annullato un decreto del Tribunale di Sorveglianza a causa di un palese errore di diritto nella valutazione dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare speciale. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: ogni istanza deve essere giudicata in base alla specifica norma invocata, senza confusioni o errate interpretazioni da parte del giudice.
I Fatti del Caso
Un detenuto aveva presentato un’istanza per ottenere la misura della detenzione domiciliare speciale, basando la sua richiesta sulle previsioni dell’articolo 47-quinques dell’ordinamento penitenziario. Tale norma consente l’applicazione della misura a condizione, tra le altre, che il condannato abbia scontato almeno un terzo della pena. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, ha dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendola manifestamente infondata. La motivazione del rigetto si basava sul fatto che la pena residua da scontare era superiore ai limiti previsti dagli articoli 47 e 47-ter, norme diverse da quella su cui si fondava la richiesta del detenuto.
L’Errore di Diritto del Tribunale
Il detenuto, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando proprio questo scambio di norme. L’errore commesso dal giudice di sorveglianza è stato quello di valutare la richiesta secondo i parametri degli artt. 47 e 47-ter, che disciplinano altre forme di misure alternative e prevedono limiti di pena residua differenti. La richiesta, invece, era esplicitamente fondata sull’art. 47-quinques, che stabilisce come presupposto non un limite di pena residua, ma l’aver già espiato una frazione della pena totale (un terzo). Poiché questa condizione era stata soddisfatta dal richiedente, il rigetto basato su un presupposto normativo errato costituiva un chiaro vizio di violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze. Gli Ermellini hanno constatato, analizzando gli atti processuali, che l’istanza del detenuto faceva inequivocabile riferimento all’art. 47-quinques. Il provvedimento impugnato, facendo erroneamente riferimento agli artt. 47 e 47-ter, ha di fatto omesso di valutare la richiesta nel merito secondo la norma corretta.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio per cui il giudice ha l’obbligo di esaminare l’istanza sulla base del petitum (ciò che si chiede) e della causa petendi (la ragione giuridica della richiesta) effettivamente dedotti dalla parte. Il Tribunale di Sorveglianza, applicando parametri normativi estranei alla domanda, ha commesso un errore di diritto che ha viziato l’intero provvedimento, rendendolo illegittimo. La Corte non entra nel merito della concessione o meno della misura, ma si limita a censurare l’errore procedurale, ripristinando la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Quest’ultimo dovrà ora procedere a un nuovo esame dell’istanza, questa volta applicando correttamente la disciplina prevista dall’art. 47-quinques dell’ordinamento penitenziario e valutando se, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per la concessione della detenzione domiciliare speciale. La sentenza ribadisce che un’errata qualificazione giuridica della domanda da parte del giudice non può tradursi in un diniego di giustizia per il richiedente.
 
Perché l’istanza di detenzione domiciliare era stata inizialmente respinta?
L’istanza è stata respinta perché il Presidente del Tribunale di Sorveglianza l’ha valutata erroneamente sulla base degli articoli 47 e 47-ter dell’ordinamento penitenziario, ritenendo che la pena residua da scontare fosse superiore ai limiti previsti da tali norme.
Qual è stato l’errore di diritto commesso dal giudice?
L’errore è consistito nell’applicare al caso di specie una normativa (artt. 47 e 47-ter) diversa da quella correttamente invocata dal detenuto (art. 47-quinques), la quale prevede presupposti differenti per la concessione della misura, ovvero l’aver scontato almeno un terzo della pena.
Cosa succede dopo la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo dovrà ora riesaminare la richiesta del detenuto, applicando la norma corretta (art. 47-quinques) e decidendo nel merito se concedere o meno la detenzione domiciliare speciale.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12742 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1   Num. 12742  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Ragusa il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 23/09/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Catania udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l’ulteriore corso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catania, con decreto del 23 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare speciale proposta da NOME COGNOME evidenziando che la richiesta era manifestamente infondata in quanto la pena residua da scontare è superiore al limite previsto dagli artt. 47 e 47 ter ord. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47 -quinques ord. pen. evidenziando che il giudice è incorso in errore perché, diversamente come indicato, la richiesta non era stata proposta ai sensi degli artt. 47 e 47 -ter ma, invece, ai sensi dell’art. 47quinques ord. pen. che prevede quale presupposto che il condannato abbia scontato almeno un terzo della pena, condizione che nel caso di specie si è verificata.
3.  In data 13 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti per l’ulteriore corso.
4. Il ricorso è fondato.
Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), infatti, risulta che il ricorrente ha propost l’istanza facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 47 -quinques, comma 7, ord. pen. che, prevede quale presupposto l’avvenuta espiazione di un terzo della pena.
Il provvedimento impugnato, che fa erroneamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 47 e 47 -ter ord. pen., deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania affinché si pronunci in merito all’istanza.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2025.