Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40116 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40116 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Giulianova DATA_NASCITA; avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 21/03/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 20 ottobre 2022, con la quale NOME COGNOME era stato riconosciuto colpevole dei delitti di simulazione di reato, appropriazione indebita, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina (commessi il giorno 13 febbraio 2015) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusone ed euro 500,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per la rettifica del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 619, comma 2, del codice di rito.
In particolare egli osserva che il Tribunale, pur avendo indicato nel dispositivo letto in udienza la pena di anni tre di reclusione ed euro 500,00 di multa, nel determinare il trattamento sanzionatorio era incorso in un errore di calcolo poiché, sulla base delle stesse indicazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado, la pena detentiva era, in realtà, pari ad anni due di reclusione considerato che la pena base per il reato di più grave (detenzione e porto dell’arma clandestina di cui al capo 3 della rubrica) era stata fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, aumentata ad anni uno e mesi sei ed euro 290,00 per la recidiva, aumentata di ulteriori mesi sei ed euro 210,00 per i delitti di simulazione di reato e i due episodi di appropriazione indebita, per giungere così ad una pena complessiva finale di anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Pertanto, secondo il ricorrente, il Tribunale era incorso nel sopra indicato errore di calcolo al quale la Corte di appello non ha, comunque, posto rimedio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Invero, qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali (come verificatosi nel caso in esame), l’erroneo calcolo della sua misura, integra
un’ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale con la conseguenza che la relativa questione è preclusa in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., qualora non dedotta con i motivi di appello (Sez. U, Sentenza n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 – 01).
2.1. Ciò posto, nel caso in esame l’erroneo calcolo della pena da parte del Tribunale di Teramo non risulta essere stato oggetto dei motivi di appello portati all’attenzione della Corte territoriale, né l’odierno ricorrente lamenta l’omesso esame di tale aspetto ad opera del giudice di secondo grado, di talché essa è inammissibile in forza del sopra citato art. 606, comma 3, del codice di rito.
2.2. Al riguardo deve ricordarsi che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316). Come sopra evidenziato, nella fattispecie non viene dedotto in alcun modo che la questione dell’errore di calcolo della pena sia stata prospettata all’esame della Corte di appello di L’Aquila ed, inoltre, di essa manca qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.