Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21935 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 04/10/2023 della Corte d’appello di Cagliari;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari dichiarava inammissibile l’appello tempestivamente proposto, per il tramite del suo difensore, da NOME COGNOME avverso la sentenza di condanna in primo grado, argomentando dal difetto di specifici motivi di impugnazione e, nella specie, dalla
constatazione che le censure formulate nell’appello riguardavano un reato diverso (spaccio di sostanze stupefacenti) da quello per cui l’imputato era stato condannato (evasione).
Ha presentato ricorso l’imputato, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen.
La motivazione sarebbe affetta da un vizio logico rappresentato dalla mancata conoscenza, da parte della Corte di appello, delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato il momento della presentazione dell’impugnazione.
Infatti, tempestivamente, il difensore trasmetteva tramite EMAIL all’indirizzo di posta elettronica del Tribunale di Cagliari l’atto di appello predisposto nell’interesse dell’imputato.
Il giorno successivo e cioè in data 01/04/2023, la Cancelleria del Tribunale, con lo stesso mezzo, rilevato un problema verosimilmente di natura tecnica relativo alla firma, invitava il difensore a regolarizzare il deposito.
Questi provvedeva al deposito cartaceo di una copia dell’elaborato che, per mero errore materiale, di stampa, non corrispondeva però a quello corretto, già depositato a mezzo EMAIL.
È evidente che le circostanze di fatto sopra evidenziate non erano conosciute dalla Corte d’appello e, tuttavia, il diritto di difesa dell’imputato è sta compromesso da problemi di natura tecnica non portati alla conoscenza del Giudice dell’appello e, pertanto, da questo ignorati.
Peraltro, la riconducibilità del documento al titolare del dispositivo di firma digitale è sempre presunta, salvo prova contraria. Ragion per cui l’eventuale inammissibilità dell’impugnazione per carenza dei requisiti previsti dall’art. 24, comma 6-bis, legge 18/12/2020, n. 176 è di competenza del giudice dell’impugnazione, nel caso di specie la Corte d’appello, che però, per le ragioni esposte, non ha avuto conoscenza degli aspetti critici sopra rappresentati. Tale carenza conoscitiva si tradurrebbe anche in un vizio di motivazione.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta, nei termini ivi previsti, di discussione orale, il AVV_NOTAIO generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Ciò premesso e considerato che il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 111-bis cod. proc. pen., dal fascicolo processuale dell’imputato emerge che, a seguito del primo invio dell’atto di appello, la Cancelleria del Tribunale di Cagliari aveva comunicato al difensore del COGNOME che la verifica della firma digitale aveva dato esito negativo «relativamente all’allegato».
Nella specie, la mancata verifica della firma digitale riguardava la procura speciale allegata all’atto di appello.
Sul punto, è vero che l’art. 87-bis, comma 3, del d.lgs 150 del 2022 (introdotto dall’art. 5-quinquies d.l. del 31 ottobre 2022, n. 162, recente “Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze”) prevede che, quando il deposito ha ad oggetto un’impugnazione, l’atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all’originale.
La legge, però, non fa derivare da tale mancato adempimento una sanzione nei confronti dell’appellante, l’inammissibilità essendo espressamente prevista soltanto per il caso di mancata firma digitale dell’atto di impugnazione.
D’altronde, questa Corte aveva precisato, già sotto il vigore della precedente disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid19 e pure in presenza di un’esplicita previsione legislativa in tal senso, che non è
causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6 -sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all’originale, delle copie informatiche degli allegati all’atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell’impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, NOME, Rv. 284966, la quale richiama altresì.Sez. 4, n. 43747 del 25/11/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, D., Rv. 283936).
In tali occasioni, si era posto rimedio all’evidente sproporzione tra la gravità della violazione e l’entità della sanzione per questa prevista dall’ordinamento, attraverso una lettura convenzionalmente orientata del dato legislativo, ricordando, in particolare, come la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia più volte ribadito che il diritto ad accedere al processo deve essere concreto ed effettivo e che tanto impone alle autorità interne di evitare eccessi di formalismo, che possono risolversi, sul piano effettuale, in un sostanziale diniego di giustizia, in violazione dall’art. 6, § 1 della Convenzione (sentenze 09/06/2022, NOME COGNOME c. Francia; 28/10/2021, COGNOME c. Italia; 15/09/2016, COGNOME c. Italia).
Premesso che questo Collegio ritiene che il principio di diritto poc’anzi peti’ richiamato valga a fortiori all’ipotesi di violazione dell’art. 87 -bis, comma 3, del d.lgs 150 del 2022 – per la quale, come ricordato, non è prevista la sanzione processuale dell’inammissibilità -, si ribadisce che, nel caso di specie, l’omessa firma digitale ha riguardato la procura speciale, e cioè un atto che – vieppiù sotto il vigore della disciplina precedente all’entrata in vigore dell’art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater cod. proc. pen. – non inerisce al contenuto dell’impugnazione.
In ragione di quanto evidenziato, deve concludersi che era valido l’atto di impugnazione inviato per primo in ordine di tempo e che il rapporto processuale si era, quindi, validamente instaurato con il suo deposito, senza che tale conclusione sia revocabile in dubbio per effetto dalla presentazione del secondo atto di appello – che è tamquam non esset -, conseguita al disguido verificatosi per effetto della comunicazione della Cancelleria del Tribunale (comunicazione la quale, seppur volta a sanare una violazione formale, ha indotto in errore la difesa del ricorrente).
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Ai fini dell’ulteriore corso del procedimento, gli atti sono rimessi alla Corte d’appello che, ove escluda la prevalenza di un’assoluzione nel merito, verificherà, tra l’altro, l’eventuale estinzione del reato a seguito del decorso della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Cagliari per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/05/2024