Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza del 22/05/2023 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 15/05/2015 con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (648-bis cod. pen.).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1.Violazione di norme processuali ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, comma 1, art. 601, comma 3 e 6, 429 comma 1, lett. f), cod. proc. pen. in ragione della celebrazione della udienza dibattimentale in una data differente da quella fissata con la conseguente impossibilità di partecipazione al processo dell’imputato e del difensore di fiducia; il processo in appello risultava difatti fissato per la data del 23 maggio 2023, mentre l’udienza veniva celebrata in data 22 maggio 2023; richiamava in tal senso l’ordinanza adottata in data 29 maggio 2023 dalla Corte di appello di Napoli, con la quale si evidenziavano una serie di circostanze rilevanti in tal senso.
2.2. Violazione di norme processuali in relazione agli art. 548 e 85 cod. proc. pen.; il deposito della sentenza non poteva in alcun modo essere retrodatato al 22 maggio 2023, vi sb che il deposito risultava essere intervenuto solo in data 30 maggio 2023, ricorrendo una mera fictio iuris da parte della Corte di appello, con conseguente violazione di legge e del diritto di difesa nel far decorrere i termini di impugnazione da tale data.
2.3. Violazione di norme processuali, attesa la nullità dell’ordinanza pronunciata in data 14/10/2014 dal Tribunale di Napoli e della successiva ordinanza di chiusura della istruttoria dibattimentale e di utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dallo COGNOME NOME per violazione degli art. 500 e 507 cod. proc. pen.
2.4. Mancata assunzione di prova decisiva consistente nella perizia grafica sulle sottoscrizioni apposte sui documenti per la nazionalizzazione dell’autovettura oggetto di imputazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata caro rinvio in accoglimento del primo motivo di ( ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello degli atti per l’ulteriore corso.
Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio evocato, è emerso senza alcun dubbio che l’udienza dibattimentale relativa al procedimento di appello a carico del ricorrente si è svolta in data diversa, ed antecedente, rispetto a quella formalmente fissata (22 maggio 2023 piuttosto che 23 maggio 2023), determinando all’evidenza une e effettiva incisione del diritto di difesa del ricorrente (Sez. 2, n. 39333 del 05/07/2016, Annunziata, Rv. 268244-01). Tale circostanza è stata effettivamente riscontrata in modo esplicito anche dalla Corte di appello, che, nel corpo della ordinanza del 29/05/2023, ha riscontrato una serie di circostanze indicative di una attività di sovrascrittura sulla originaria data di fissazione di udienza da individuarsi effettivamente nel 23/05/2023 (come riscontrabile anche dal registro informatico) e non nel 22/05/2023, data nella quale invece si è tenuta l’udienza a carico del ricorrente, in assenza del suo difensore di fiducia, ed all’esito della quale veniva pronunciata la sentenza oggi impugnata. 4
Risulta dunque inciso il diritto di difesa del ricorrente con integrazione della nullità eccepita e richiamata nel primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 13/03/2024.