Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 474 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 474 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA NOME NOME nato a MESAGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2025 della Corte d’appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena da rideterminare.
RITENUTO IN FATTO
Il comune difensore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME COGNOMEimputati dei reati loro rispettivamente ascritti – ha proposto due distinti atti di ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce, in riforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, previo r iconoscimento per entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei seguenti termini: per COGNOME ad anni 4, mesi 6, giorni 15 di reclusione ed euro 800,00 di multa; per COGNOME, in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 534,00 di multa.
Con entrambi i ricorsi, si deduce violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per essere la Corte territoriale incorsa in un evidente errore di calcolo della pena, in particolare nell’applicazione della riduzione di un terzo indicata dalla predetta norma. Con riguardo a ll’imputato COGNOME: determinata in anni 6, mesi 3 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa la pena scaturente dalle riconosciute attenuanti generiche (equivalenti alla ritenuta recidiva), aumentata ex art. 81 cod. pen. per il reato di cui al capo B), la pena finale determinata in ragione della diminuente del rito sarebbe pari ad anni 4 e mesi 2 di reclusione, euro 800 di multa . Con riguardo all’imputato COGNOME, determinata in anni 4 ed euro 800 di multa la pena scaturente dal riconoscimento delle attenuanti generiche (giudicate prevalenti sulla recidiva), la pena finale della reclusione, in ragione della diminuente del rito, sarebbe pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, con cui si lamenta l ‘ errore di calcolo nella determinazione della pena, sono meritevoli di accoglimento.
Premesso che l ‘ art. 442, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che, quando si procede per un delitto, il giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, determina la pena diminuendola di un terzo, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il Giudice di appello, nel rideterminare la pena per entrambi gli imputati, è all’evidenza incorso in un errore di computo della quantità della stessa, come tale rettificabile a norma dell’art. 619, comma 2, cod. proc. pen. da questa Corte.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena, per COGNOME NOME, in anni quattro mesi due di reclusione ed euro ottocento di multa e, per
COGNOME NOME, in anni due mesi otto di reclusione ed euro cinquecentotrentaquattro di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, per COGNOME NOME, in anni quattro mesi due di reclusione ed euro ottocento di multa e, per COGNOME NOME, in anni due mesi otto di reclusione ed euro cinquecentotrentaquattro di multa.
Così deciso il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME