Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 30/12/1992
avverso la sentenza del 30/10/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
d.Qto glz.vicsh alle part udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza ex
art.
444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che gli ha applicato la pena ritenuta di giusti ordine al delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
2. La difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano
perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit
dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con i ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen. solo per
motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giu del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de
della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727
11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nell
in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire ch l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del f ritenuta nella sentenza di patteggiannento, della quale, in sostanza, si denunciano – come ne caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/03/2025