Errata Qualificazione Giuridica: Il Ruolo del GIP nel Decreto Penale
Quando un Pubblico Ministero (PM) richiede un decreto penale di condanna, cosa succede se il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ritiene che sia stata commessa un’errata qualificazione giuridica del fatto? Può il giudice riqualificare il reato e decidere autonomamente? Con l’ordinanza n. 10524/2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale, tracciando una linea netta sui poteri del GIP in questa fase delicata.
I Fatti del Caso: Una Diversa Visione del Reato
Il caso trae origine da un ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna. Il PM aveva richiesto l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato, contestando un reato previsto dall’art. 424 del codice penale. Tuttavia, il GIP, analizzando gli atti, ha ritenuto che la condotta dell’imputato dovesse essere inquadrata in una fattispecie diversa, ovvero quella prevista dall’art. 423 del codice penale.
A fronte di questa diversa valutazione, il PM ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il GIP, una volta riscontrata una qualificazione giuridica errata, non avesse il potere di decidere nel merito, ma dovesse semplicemente restituire gli atti all’ufficio della Procura.
La Decisione della Cassazione e l’Errata Qualificazione Giuridica
La Corte di Cassazione, pur dichiarando inammissibile il ricorso per ragioni procedurali, ha colto l’occasione per riaffermare la sua consolidata giurisprudenza sul tema. Il punto centrale della questione riguarda i poteri del GIP nel procedimento per decreto.
I Limiti del Potere del GIP
Secondo la Suprema Corte, l’art. 459, comma 3, del codice di procedura penale è chiaro: se il giudice non accoglie la richiesta del PM, deve restituirgli gli atti con un decreto motivato. Questo significa che il GIP non ha un potere di ‘correzione’ o di ‘interferenza’ sulla qualificazione del fatto operata dal titolare dell’azione penale. Il suo è un ruolo di controllo sulla fondatezza della richiesta, non di sostituzione nell’imputazione.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano sulla necessità di preservare la netta distinzione dei ruoli tra accusa e giudice nel processo penale. Se il GIP potesse modificare l’imputazione e poi decidere sulla base di questa nuova qualificazione, si verificherebbe una sovrapposizione di funzioni che il sistema processuale non consente.
La giurisprudenza citata nell’ordinanza (in particolare le sentenze n. 25275/2018 e n. 2982/2012) è esplicita: di fronte a un’errata qualificazione giuridica, il GIP non può emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per il reato erroneamente contestato, ma è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Sarà poi il PM a dover valutare come procedere, eventualmente formulando una nuova e corretta imputazione.
Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio di rigore procedurale: nel procedimento per decreto penale, il GIP che rileva un’errata qualificazione giuridica del fatto deve astenersi da qualsiasi decisione di merito. Il suo unico compito è quello di restituire gli atti al Pubblico Ministero. Questa regola garantisce il corretto esercizio dell’azione penale, che rimane prerogativa esclusiva del PM, e assicura che ogni decisione del giudice sia basata su un’imputazione correttamente formulata dall’organo di accusa.
Cosa deve fare il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) se ritiene errata la qualificazione giuridica del fatto in una richiesta di decreto penale di condanna?
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il GIP è tenuto a disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, come previsto dall’art. 459 del codice di procedura penale.
Il GIP può emettere una sentenza di proscioglimento se il reato contestato dal Pubblico Ministero è sbagliato?
No, il GIP non ha il potere di emettere una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. con riferimento al reato erroneamente contestato. Deve restituire gli atti al PM.
Qual è il principio stabilito dalla giurisprudenza citata dalla Cassazione in questo caso?
Il principio è che, a fronte di una richiesta di decreto penale contenente un’errata qualificazione giuridica del fatto, il GIP non può decidere nel merito ma deve limitarsi a restituire gli atti al Pubblico Ministero, che è il titolare dell’azione penale e della formulazione dell’imputazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10524 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ENNA nei confronti di:
LA COGNOME NOME NOME NOME LEONFORTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/10/2023 del GIP TRIBUNALE di ENNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ricorre per cassazion contro il provvedimento indicato in intestazione nel procedimento a carico di NOME COGNOME;
Ritenuto che – a fronte della decisione del giudice per le indagini preliminari che ha rite che nella vicenda in esame il fatto andasse correttamente ‘qualificato sub art. 423 cod. pen anzichè sub art. 424 cod. pen., come, invece, rubricato nella richiesta del pubblico minister l’unico argomento speso nel ricorso circa l’obbligo per il giudice di disporre il prosciogli immediato ex art. 459, comma 3, cod. proc. pen., sia in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 25275 del 23/05/2018, PG in proc Cuppari, Rv. 274727: in tema di decreto penale di condanna, il giudice per le indagini preliminar a fronte della richiesta contenente un’errata qualificazione giuridica del fatto, è tenuto a dis la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.459 cod. proc. pen., senza p emettere sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. con riferimento al reato erroneamente contestato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di proscioglimento per difett querela emessa dal giudice delle indagini preliminari in relazione al contestato reato di cui all 388 cod. pen., omettendo di rilevare che il fatto, per come contestato, integrava il delitto all’art.334 cod. pen., procedibile d’ufficio; conforme Sez. 5, Sentenza n. 2982 del 15/12/201 dep. 2012, PG in proc. Ji, Rv. 251940);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 22 febbraio 2024.