Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42783 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42783 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FELTRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico, articolato, motivo di ricorso, NOME COGNOME lament rispettivamente: violazione della legge penale incriminatrice per essere stato ritenuto il di cui all’art. 6, lett. d), d.l. 172/2005 anziché la contravvenzione di cui all’art. 256 d.lg 152/2006, essendo già cessata l’emergenza rifiuti in Campania all’epoca dei fatti (luglio 201 l’omessa motivazione e la violazione dell’art. 157 cod. pen. in relazione all’interv prescrizione del reato conseguente alla richiesi p riqualificazione ertitht richiesta con i motivi aggiunti di appello; il vizio di motivazione per l’erronea valutazione della visura cam prodotta in giudizio circa l’essere stato l’imputato amministratore unico della società all dei fatti;
Ritenuto che tali doglianze siano inammissibili, senza che la conclusione possa mutare alla luce delle considerazioni svolte nella memoria difensiva datata 29 agosto u.s., che, pera nulla aggiungono rispetto a quanto già inizialmente dedotto, posto che:
le prime due doglianze sono manifestamente infondate alle luce del chiaro dato normativo (si consideri che la I. 24 gennaio 2011, n. 1, che ha convertito in legge, con mod il d.l. 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all’art. 1, tra l’altro, anche il comma 7-ter, prevede che «in relazione all’intervenuta attuazione di quanto previsto dal cornma 7, stante l’accer insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla da 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui all’articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210») e del consolid orientamento di legittimità che già ne ha fatto applicazione (cfr. Sez. 3, n. 3718 del 08/01/ Matei e a., Rv. 258318), sicché la disciplina emergenziale era senz’altro efficace all’epo commissione dei fatti e, quindi, non rileva l’omessa, specifica, motivazione in ordine contestata prescrizione del reato, che lo stesso ricorrente ammette essere stata dedotta soltan con riguardo all’invocata riqualificazione dell’addebito quale contravvenzione;
l’ultima doglianza costituisce inammissibile censura di fatto, avendo la Corte territo senza che risulti efficacemente dedotto il vizio di travisamento della prova, attestato come al momento dei fatti, secondo la visura prodotta, l’imputato fosse amministratore unico de società, senza contare che la responsabilità non sarebbe stata esclusa nemmeno se, come si allega in ricorso, il medesimo fosse stato in allora comunque amministratore, anche se non unico
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 settembre 2023.