Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30558 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30558 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 17/09/1981 in COGNOME nata il 24/11/1975 a ROMA avverso l’ordinanza in data 17/01/2024 della CORTE DI APPELLO DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME, per il tramite del comune procuratore speciale e con ricorsi congiunti, impugnano l’ordinanza in data 17/01/2024, della Corte di appello di Roma che, con procedura de plano, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato avverso la sentenza in data 29/03/2023 del G.i.p. del Tribunale di Roma. In particolare, la ragione dell’inammissibilità è stata rinvenuta dalla Corte di appello nella mancata presentazione insieme al ricorso dell’elezione di domicilio degli imputati, per come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..
Deducono:
1. Inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen..
I ricorrenti deducono l’erroneità dell’ordinanza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto la violazione dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., per la mancata presentazione dell’elezione di domicilio dell’imputato.
A tale proposito la difesa osserva che tale elezione di domicilio era stata indicata in grassetto nell’epigrafe dell’atto di appello, così che la disposizione di legge era stata rispettata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che in relazione all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. e alle modalità della sua concreta applicazione si sono registrate due differenti interpretazioni in seno a questa Corte, con specifico riguardo alla individuazione del tempo in cui deve essere resa l’elezione di domicilio. Secondo l’una di tali interpretazioni, l’imputato che non sia stato assente nel giudizio di primo grado deve rinnovare l’elezione o la dichiarazione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza impugnata; secondo l’altra, invece, tale rinnovazione non è necessaria, essendo sufficiente la dichiarazione o l’elezione di domicilio già rese prima del giudizio di primo grado e in funzione di esso.
Sono così stati affermati i seguenti principi di diritto:
a) «La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285805 01; Sez. 6 – , Sentenza n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01; Sez. 5 -, Sentenza n. 1177 del 28/11/2023 Cc., dep. il 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01)
b) «Nel caso di imputato non processato “in absentia”, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti», (Sez. 2, Sentenza n. 8014 del 11/01/2024, El 3anati, Rv. 285936 – 01).
1.2. Ciò premesso, in relazione al caso in esame, va rimarcato che, pur a fronte dell’evidenziato contrasto quanto alla validità o meno della dichiarazione o elezione di domicilio resa dall’imputato in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata, entrambi gli orientamenti sono concordi nel ritenere che tale atto debba essere prodotto unitamente all’atto di appello e depositato
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contestualmente a esso.
Tale formalità, invero, viene concordemente correlata allo scopo di assicurare una regolare e celere celebrazione del giudizio di impugnazione ed essa non può
ritenersi adempiuta con la mera menzione dell’elezione di domicilio nel corpo dell’atto di appello, atteso che tale modalità contrasta con la chiara lettera della
norma, che -espressamente- pretende -a pena d’inammissibilità- che l’elezione o la dichiarazione di domicilio sia depositata contestualmente all’atto di appello.
Da ciò discende la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, secondo cui l’incombente può ritenersi assolto con il mero richiamo contenuto nell’epigrafe
dell’atto di appello, atteso che tale convincimento contrasta con la chiara lettera della norma e con l’interpretazione uniforme data dalla Corte di cassazione sul punto.
2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa
delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2024