Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38323 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38323 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CUI CODICE_FISCALE), nato in Gambia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di prescrizione del reato o comunque l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 febbraio 2018, che aveva condannato l’imputato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. -n. 309 del 1990, accertati il 13 luglio 2017.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 143, 143bis, 161, 177 e ss., 185 cod. proc. pen. per la mancata traduzione in lingua comprensibile per l’imputato del verbale di domicilio dichiarato del 15 luglio 2017.
La difesa con l’appello aveva sollevato la questione, già dedotta e respinta in primo grado, della omessa traduzione del verbale di elezione di domicilio effettuata dall’imputato all’atto della scarcerazione dopo l’udienza di convalida (nella udienza di convalida effettuata in pari data aveva eletto domicilio alla presenza di un interprete), con conseguente nullità degli atti successivi.
Gli argomenti esposti dalla Corte di appello per rigettare la questione sono gravemente viziati e hanno comunque travisato la tesi difensiva.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso si incentra essenzialmente nella critica della motivazione della risposta data dalla Corte di appello alla questione di diritto sollevata dalla difesa, restando invece silente sulla rilevanza e sulla fondatezza della questione stessa.
Va rammentato in tema di ricorso per cassazione che i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05).
Nella specie, risulta che l’imputato nella stessa data (due ore prima esattamente) aveva effettuato davanti al giudice della convalida dell’arresto (che l’ha poi scarcerato) una precedente elezione di domicilio (di uguale contenuto) alla presenza di un interprete e del suo difensore di fiducia.
Pertanto, il ricorrente non ha spiegato, al di là delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello per rigettare il suo gravame (nel senso della validità della dichiarazione di domicilio effettuata senza interprete) perché la dedotta nul
avrebbe viziato gli atti successivi, stante la valida dichiarazione di domicilio (di egual contenuto) effettuata in precedenza.
Va tra l’altro considerato che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01).
Quindi, la dichiarazione di domicilio effettuata nel corso della udienza di convalida era destinata ad operare solo all’atto della sua scarcerazione.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso preclude di rilevare e di dichiarare la prescrizione del reato, eventualmente maturata successivamente alla sua proposizione.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025.