Elezione Domicilio: L’Errore Formale che può Costare l’Appello
Nel labirinto delle norme processuali, un dettaglio apparentemente minore può avere conseguenze decisive. La corretta elezione domicilio è uno di questi, un atto fondamentale che, se non compiuto secondo le rigide prescrizioni di legge, può portare all’inammissibilità di un’intera impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 38260/2024) ribadisce questo principio con estrema chiarezza, sottolineando come la forma, nel diritto, sia anche sostanza.
Il Caso: Un Appello Fermato da un Vizio di Forma
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 del codice penale. L’imputata, rimasta assente durante il processo, decideva di presentare appello. Insieme all’atto di impugnazione, depositava la nomina del suo difensore di fiducia, nominandolo anche procuratore speciale per presentare il gravame e dichiarando di eleggere domicilio presso il suo studio legale.
Tuttavia, la Corte di Appello rilevava un vizio insanabile: la firma dell’imputata sull’atto di elezione di domicilio non era stata autenticata dal difensore. In base a questa mancanza, la Corte territoriale dichiarava l’appello inammissibile, applicando il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
L’Argomento Difensivo e la sua Reiezione
L’imputata, tramite il suo legale, proponeva ricorso per cassazione. La tesi difensiva sosteneva che la sottoscrizione dell’atto di impugnazione da parte dell’avvocato, in qualità di procuratore speciale, avrebbe dovuto estendere i suoi effetti anche all’elezione di domicilio presentata contestualmente, sanandone il difetto di autenticazione. In altre parole, la volontà dell’imputata sarebbe stata comunque chiara e l’atto principale (l’appello) avrebbe dovuto ‘assorbire’ quello accessorio (l’elezione di domicilio).
Le Motivazioni della Cassazione: Rigore sulla Elezione Domicilio
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo manifestamente infondato e confermando la decisione dei giudici d’appello. Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’art. 162 del codice di procedura penale.
Secondo la Corte, l’elezione di domicilio è un “atto personale a forma vincolata”. Ciò significa che deve essere compiuto direttamente dall’interessato e deve rispettare una forma specifica prevista a pena di invalidità. Tale forma prevede espressamente che la firma dell’imputato sia autenticata dal difensore.
I giudici hanno chiarito che la procura speciale conferita all’avvocato per impugnare la sentenza è un atto distinto e non può surrogare la formalità richiesta per l’elezione di domicilio. La firma del legale sull’appello attesta la sua volontà di presentare il gravame in nome e per conto del cliente, ma non certifica l’autenticità della firma del cliente stesso sull’elezione di domicilio.
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente consolidato (Cass. n. 19899/2019), secondo cui la dichiarazione di domicilio è valida solo se contenuta in un atto (come la nomina del difensore) sottoscritto dall’interessato e con firma autenticata dal legale. La mancanza di questa autenticazione rende l’elezione di domicilio invalida e, di conseguenza, l’atto di appello inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza del Rispetto delle Norme Processuali
La sentenza in esame costituisce un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti. Dimostra come le norme procedurali non siano meri orpelli burocratici, ma presidi di garanzia e di certezza del diritto. Un errore formale, come la mancata autenticazione di una firma, può precludere l’accesso a un grado di giudizio, con conseguenze potenzialmente gravissime per l’imputato.
La decisione della Cassazione impone la massima attenzione nella redazione e nel deposito degli atti processuali. L’autenticazione della firma del cliente non è una facoltà, ma un obbligo preciso la cui omissione non ammette sanatorie. Per l’imputato, ciò si traduce nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma soprattutto nella perdita definitiva della possibilità di far valere le proprie ragioni in appello.
Perché l’appello dell’imputata è stato giudicato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché l’atto di elezione di domicilio, presentato insieme all’impugnazione, non conteneva la firma dell’imputata autenticata dal suo difensore, una formalità richiesta a pena di invalidità.
Qual è la regola fondamentale per una valida elezione di domicilio nel processo penale?
Secondo la Corte, l’elezione di domicilio è un atto personale che richiede una forma specifica: la firma dell’imputato sull’atto deve essere obbligatoriamente autenticata dal difensore, come previsto dall’articolo 162 del codice di procedura penale.
La firma dell’avvocato come procuratore speciale sull’atto di appello può sostituire l’autenticazione della firma del cliente sull’elezione di domicilio?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che la sottoscrizione del difensore in qualità di procuratore speciale sull’atto di impugnazione non ha l’effetto di validare o ‘sanare’ la mancata autenticazione della firma del cliente sull’atto di elezione di domicilio, trattandosi di due formalità distinte e necessarie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38260 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38260 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del riCorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente avverso la sentena del Tribunale di Reggio Emilia che l’aveva condannata per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen.
La Corte ha rilevato che l’imputata, rimasta assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato con l’atto di appello la nomina del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nominato anche quale procuratore spéciale al fine di proporre impugnazione e dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio legale di tale professionista.
Tuttavia, l’elezione di domicilio non risultava corredata dalla autenticazione, da parte del difensore, della firma dell’imputata, sicché la Corte ha ritenuto che tale elezione non fosse valida e, pertanto, l’atto di impugnazione inammissibile stante il disposto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..
2. Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico mOtivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto che la sottosdrizione dell’atto di impugnazione da parte del difensore e procuratore speciale, cdnsiderato quale atto principale, riverberasse i suoi effetti anche sulla elezione di domicili contestualmente presentata a mezzo EMAIL.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
L’elezione di domicilio non è corredata dalla autenticazione da parte del difensore della firma dell’imputata.
Si rileva che l’art. 162 cod. proc. pen. prevede che la firma dell’imputato sulla elezione di domicilio debba essere autenticata dal difensore e si tratta di un atto personale a forma vincolata.
Correttamente, inoltre, la Corte ha ricordato il principio di diritto secondo il qua è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall’imputato nell’atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE forme previste dall’art. 162 cod proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato prgsso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentida del difensore nominato (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019), Gaiazzi, Rv. 275961). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la ondanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di fauro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Il Presidente Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024. Il Consigliere estensore