Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16707 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16707 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 174/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 07/03/2025
COGNOME
R.G.N. 23293/2024
NOME COGNOME
NOME FILOCAMO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECODICE_FISCALE nato in Georgia il 29/05/1974
avverso la sentenza del 11/04/2024 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso riportandosi alla memoria depositata in atti e chiedendo l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, del 23 gennaio 2023, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 13 d. lgs n. 286 del 1998, per essere rientrato nel territorio dello Stato essendo stato espulso in esecuzione del decreto prefettizio di Cagliari, notificato in data 1° giugno 2018.
La Corte territoriale ha riscontrato che, all’atto di appello proposto nell’interesse dell’imputato, presente in primo grado, non era stata allegata la dichiarazione o all’elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod.
proc. pen., successiva alla sentenza di primo grado, rilevando l’inammissibilità dell’impugnazione ritenendo irrilevante e, comunque, manifestamente infondata, la prospettata questione di illegittimità costituzionale della norma, pronunciando anche declaratoria di esecutività della sentenza di primo grado impugnata.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. COGNOME denunciando, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell ‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali, vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 581, comma 1ter e 164 cod. proc. pen.
Anche la previsione di cui all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. non prevede che l’impugnante abbia l’obbligo di allegare un’elezione di domicilio successiva all’emanazione della sentenza impugnata.
Inoltre, si tratta di imputato presente, soggetto senza fissa dimora, il quale ha eletto domicilio nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, del 21 ottobre 2021, specificando in quella sede di voler ricevere presso il difensore di ufficio gli atti del procedimento, nonché ha conferito allo stesso difensore procura speciale per definire il processo nelle forme del rito abbreviato.
La norma richiamata dalla Corte territoriale, testualmente, fa riferimento al deposito di dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, senza fare menzione del dato temporale della suddetta elezione di domicilio, rispetto al momento di emanazione della sentenza impugnata.
Si reputa da parte del ricorrente, in combinato disposto con il successivo art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen., che tale obbligo sia previsto solo nel caso di imputato assente.
Nel caso al vaglio, l’imputato è stato presente nel giudizio e ha eletto domicilio presso il difensore, avv. NOME COGNOME nominandolo anche procuratore speciale al fine di proporre richiesta di rito abbreviato.
Si confuta il contenuto della sentenza di questa Corte, Sez. 5, n. 3118 del 10 gennaio 2024. L’interpretazione letterale dell’art. 164 cod. proc. pen. prevede un obbligo temporale per l’imputato di determinare il proprio domicilio, dichiarato o eletto ai fini dell’impugnazione della sentenza di primo grado, ma non si rinviene alcuna disposizione che ponga, a carico dell’imputato presente, l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio successivamente alla pronuncia della sentenza da impugnare.
Anzi, a parere del ricorrente, il legislatore indica, specificamente, che la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, 456, 552 e 601 cod. proc.
pen. contemporaneamente prevedendo che, con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Tuttavia, si sostiene che la sanzione di inammissibilità, testualmente prevista dalla disposizione di cui all’art. 581 comma 1quater del codice di rito, non è applicabile analogicamente alla diversa situazione di cui dal l’ art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. nei confronti di imputato non giudicato in absentia .
Ancora si segnala il contrasto tra la decisione n. 8014 del 22 febbraio 2024 della sezione Seconda penale e quelle n. 6303 del 24 ottobre e n. 7020 del 17 gennaio 2024, rispettivamente della sezione Quarta e Sesta penale di questa Corte.
Si ribadisce che non emerge una delimitazione temporale del momento al quale riferire l ‘ elezione o la dichiarazione di domicilio che, dunque, mantiene una propria efficacia se resta compiuta nel corso del giudizio, tenuto conto dello scopo legittimo e della proporzionalità delle restrizioni rispetto all’effettivo diritto di accesso a giudizio di secondo grado.
Si espone che, nel caso di specie, l’imputato è stato presente, ha eletto domicilio presso il difensore ai fini delle notificazioni, tra i quali è compreso senz’altro l’atto del processo rappresentato dal decreto che dispone il giudizio a carico dell’appellante ex art. 601 cod. proc. pen.
Peraltro, questi ha rilasciato procura speciale per definire il processo con il rito abbreviato decidendo, tramite il difensore, di esaminare la sentenza di primo grado e continuando a ricevere i propri atti presso il domicilio dichiarato e, anzi, eletto validamente presso il difensore.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione agli artt. 581, comma 1ter , 164 e 157ter , comma 3, cod. proc. pen., violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost, 6 CEDU, 14 n. 5 Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Le norme citate non prevedono la necessità dell’elezione di domicilio da parte dell’imputato successiva all’emanazione della sentenza, ai fini dell’ammissibilità dell’appello.
Infatti, anche se dal citato art. 164 cod. proc. pen. è stato espunto l’inciso ‘ per ogni stato e grado del procedimento ‘, in relazione alla validità del domicilio dichiarato o eletto, non può non evidenziarsi che la normativa previgente individuava un unico luogo per la notifica degli atti.
Invece, con la cd. riforma COGNOME è stata prevista una doppia possibilità, per la celerità processuale: ora, infatti, l’indagato o l’imputato sono domiciliati presso il difensore per tutti gli atti, tranne che per gli atti introduttivi dei vari
gradi di giudizio, i quali devono essere notificati personalmente oppure presso il domicilio dichiarato eletto.
L’e liminazione dell’inciso indicato, quindi, ha avuto, per il ricorrente, soltanto la funzione di evitare sovrapposizioni.
Inoltre, l’art. 157ter , comma 3, cod. proc. pen. prevede che la notifica del decreto di citazione per il giudizio in appello sia eseguita esclusivamente presso il domicilio previsto dall’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. proprio al fine di realizzare la semplificazione e speditezza processuale che la norma si propone.
Una volta che sia stata depositata l’elezione di domicilio, contestualmente all’atto di appello, la notificazione della citazione a giudizio all’imputato libero e presente nel giudizio è validamente perfezionata presso il domicilio indicato nell’atto di impugnazione.
Pretendere l’adozione di un’ elezione di domicilio necessariamente successiva alla sentenza che si intende impugnare, è adempimento che si pone in contrasto con le norme citate.
L’imputato, nel caso di specie, ha manifestato la volontà di eleggere domicilio presso il difensore di ufficio nominato, al fine di ricevere le notifiche del procedimento. Quindi, risulterebbe un mero formalismo compromettendo il diritto dell’imputato di rivolgersi al giudice di secondo grado pretendere un nuovo atto, peraltro del medesimo contenuto.
Si tratta, infatti, in questo caso di un soggetto perfettamente a conoscenza del processo in quanto presente nel giudizio di primo grado.
Del resto, diverso è il contenuto dell’art. 581, comma 1quater , cod. proc. pen. che prevede, nel caso dell’imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore il deposito di specifico mandato ad impugnare.
L’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. invece origina dalla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 13, lett. a) legge n. 134 del 2021 per la quale, con l’atto di impugnazione, è depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione.
Nella norma non è menzionato il dato temporale di rilascio della suddetta dichiarazione o elezione di domicilio, sicché non è richiesto testualmente che l’elezione di domicilio sia successiva all ‘ emanazione della sentenza che si intende impugnare. Quindi, con l’atto di appello va depositata contestualmente anche l ‘ elezione di domicilio dell’imputato, la quale non deve essere necessariamente successiva alla sentenza.
Nel caso al vaglio, l’imputato è stato presente durante l’udienza di convalida, ha scelto di eleggere domicilio presso il difensore nominatogli d’ufficio affidandogli, preventivamente, la sua tutela giuridica, dunque anche quella di
proporre impugnazione, facendosi notificare presso il suo domicilio il decreto di citazione ex art. 601 cit.
Dunque, si chiede di annullare la sentenza impugnata e, in via subordinata, di rimettere il contrasto davanti alle Sezioni Unite di questa Corte.
3. La difesa ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in udienza partecipata, accordata per il 1° ottobre 2024, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, commi 2, lettere a), b), c) e 3 del d.l. 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.
In quella sede, il processo è stato rinviato per la pendenza, dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte (per l’udienza del 24 ottobre 2024), di ricorso con oggetto relativo al medesimo contrasto segnalato dal ricorrente.
All’odierna udienza le parti presenti hanno concluso nel senso prospettato in epigrafe, il Sostituto Procuratore generale riportandosi anche alla memoria depositata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, hanno deciso sul prospettato contrasto di giurisprudenza , di cui all’ ordinanza di rimessione relativa a un caso in cui il difensore di fiducia, procuratore speciale dell’imputato, aveva proposto ricorso per cassazione con il quale lamentava, da parte della Corte territoriale, erronea applicazione degli artt. 581, comma 1ter , 601 e 164 cod. proc. pen. Si era evidenziato che il giudizio di primo grado si era svolto in presenza (l’imputato era stato considerato “presente non comparso”, a seguito della revoca dell’ordinanza che lo aveva dichiarato assente) e che, agli atti del primo grado di giudizio, risultava allegata l’elezione di domicilio, sulla cui base erano state effettuate le notifiche relative a tale grado.
Atteso il perimetro applicativo tracciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., considerato che il comma 1ter cit. s i riferisce all’imputato processato in presenza o di cui si presume la presenza ai sensi dell’art. 420, comma 2 -ter, cod. proc. pen. (ovvero, secondo un orientamento maggioritario, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari), si sono profilati i due diversi orientamenti esposti nell’ordinanza di rimessione e incrementati da decisioni depositate anche successivamente all’ordinanza stessa.
Un primo orientamento ermeneutico della giurisprudenza di legittimità sostiene che la dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, in quanto espressione di
una attuale e consapevole volontà di impugnare, debba essere successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado e vada depositata unitamente all’atto d’impugnazione.
Tale opzione interpretativa (sostenuta, tra le altre, da Sez. 2, n. 10924 del 14/12/2023, dep. 2024, Ripa, n.m.; Sez. 6, n. 43320 del 26/9/2023, Rossi, n.m.; Sez. 4, n. 47417 del 28/9/2023, Hafsa, n.m.; Sez. 1, n. 8607 del 13/12/2023, dep. 2024, Kalo, n.m.; Sez. 5, n. 10170 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 46831 del 22/9/2023, COGNOME, n.m) muove dalla differenza tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado di giudizio (ove il riferimento -ovviamente -è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado) e quelli che afferiscono al giudizio impugnatorio prevedendosi, per questi ultimi, che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente da un nuovo atto, depositato unitamente all’impugnazione (ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1quater dell’art. 581 cod. proc. pen. ).
Con un secondo orientamento, come evidenziato nell’ordinanza di rimessione, l’onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1ter, cod. proc. pen. è assolto con l’allegazione della dichiarazio ne o elezione di domicilio intervenuta anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell’11/01/2024, El Janati, Rv. 285936-01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Miraoui, Rv. 286269-01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625-01; Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, COGNOME, Rv. 286361-01; Sez. 6, n. 34035 del 21/06/2024, COGNOME, n.m.).
Le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione sopra citata hanno aderito al secondo orientamento, affermando che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che la previsione citata deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
1.2. A fronte di tale notizia di decisione, l ‘ esame del fascicolo, necessitato dalla natura dell’eccezione formulata ( l’accesso è consentito al giudice di legittimità nel caso in cui la censura si inscrive nell’ottica delineata dall’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Sez. U, n. 42792 del 31-10-2001, Policastro, Rv. 220092) ha evidenziato che, nell’atto di appello proposto dal difensore si dà atto dell’elezione di domicilio e della sua collocazi one nel fascicolo.
L’atto di elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME è agevolmente rinvenibile nel fascicolo, anche perché si tratta di elezione di
domicilio effettuata dall’imputato al momento della convalida dell’arresto (cfr. atto allegato al rico rso) e che la difesa aveva allegato anche all’atto di appello (cfr. gravame del 6 giugno 2023, cui risulta allegata elezione di domicilio del 21 ottobre 2021 e trascrizione del relativo verbale).
2.Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte appello Roma.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME