Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24739 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24739 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, n. Avellino DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 981/2023 della Corte di appello di Lecce del 22/11/2023
letti gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta, per la parte civile NOME, la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO con cui si chiede di dichiarare il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecce il 06/04/2023 per violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. come introdotto dall’art. 33, lett. d), d. Igs. n. 150 del 2022, applicabile a tutte le impugnazioni proposte avverso sentenze emesse dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo ai sensi del relativo art. 89, comma 3.
In particolare la Corte territoriale ha rilevato la mancata allegazione all’atto di appello dell’elezione di domicilio ad opera della parte privata appellante presentata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’appellante imputata, lamentandone l’illegittimità sulla base di tre argomenti:
né la legge delega 27 settembre 2012 n. 134 all’art. 13, lett. a) né la norma attuativa del codice di procedura stabiliscono che la dichiarazione o l’elezione di domicilio debbano essere effettuate dalla parte direttamente e non per suo conto anche dal difensore;
non sembra esigibile che tale dichiarazione debba essere effettuata in foglio a parte rispetto all’atto d’impugnazione;
l’ordinanza ha violato l’art. 16 del decreto – legge n. 179 del 2012 conv. in legge n. 221 del 2022 nonché l’art. 148 cod. proc. pen., avendo in ogni caso la parte privata, di professione avvocato, indicato anche un domicilio legale digitale con PEC.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
L’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d) del d.lgs. 150 del 2022 e applicabile, ai sensi dell’art. 89, comma 3, d.lgs. 150 cit., alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, prevede che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La previsione riguarda il caso in cui l’imputato abbia partecipato al giudizio di primo grado, dal momento che il comma 1-quater cod. proc. pen. riguarda la diversa situazione in cui l’imputato è stato, invece, giudicato in assenza, ragion per cui si richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla pronuncia della sentenza.
Entrambe le previsioni vanno poste in correlazione all’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., inserito dallo stesso d.lgs. 150 del 2022, secondo cui in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse la notificazione dell’atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater.
Esse vanno, poi, lette alla luce delle direttive contenute nella legge delega 134 del 2021, che, oltre a prefiggersi lo scopo di evitare procedimenti inutili nei confronti dell’imputato inconsapevole, destinati ad essere travolti dalla rescissione, hanno l’obiettivo di facilitare la celebrazione dei giudizi di impugnazione, semplificando sia in via generale la “notificazione dell’atto introduttivo del giudizio” relativo attraverso l’onere imposto all’impugnante di dichiarare o eleggere domicilio, sia in modo specifico “la notificazione dell’atto di citazione a giudizio” per l’impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, utilizzando la dichiarazione o elezione di cui sopra.
Ciò premesso, la fattispecie considerata dalla Corte territoriale contempla la presenza di un atto di appello contenente la dichiarazione di domicilio e l’indicazione di indirizzi PEC, sia del difensore che dell’imputata, eseguite dal difensore e non dalla appellante e contenute nel corpo dello stesso atto di gravame.
Come anticipato, però, la Corte territoriale ha ritenuto ostativa all’ammissibilità la mancata allegazione all’atto di impugnazione dell’elezione di domicilio ad opera della parte privata appellante presentata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Alla luce di quanto sopra esposto e richiamando in particolare quanto osservato in ordine alla ratio della disposizione, che è quella di assicurare la celerità ed efficienza del processo e dunque, in primo luogo, l’individuazione sicura del luogo di notifica, non di rado fonte di incertezze, da cui possono discendere nullità processuali, deve ritenersi che la valutazione della Corte territoriale non presta il fianco alle censure proposte nel primo motivo di ricorso.
L’indicazione del domicilio utile per le notificazioni deve, infatti, essere efficace e quindi o temporalmente successiva alla pronuncia della sentenza da impugnare o confermativa della persistente validità di una, già presente agli atti del procedimento, precedentemente eseguita.
Sul tema se l’allegazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio all’atto di appello implichi una specifica dichiarazione o elezione successiva alla sentenza impugnata ovvero possa aver ad oggetto una dichiarazione o elezione effettuata nella fase precedente, la giurisprudenza di questa Corte di cassazione non si è espressa in maniera univoca.
Nel primo senso si è rilevato che «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi» (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805), mentre nel secondo senso si è sottolineato che «nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti» (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936).
Il Collegio propende per tale seconda opzione, ritenendo inutilmente formalistica per l’esercizio del diritto d’impugnazione una dichiarazione del tutto nuova.
Quel che importa, tuttavia, è che la dichiarazione deve corrispondere alla situazione effettiva, ciò implicando che essa debba essere eseguita personalmente dalla parte privata, potendo ben essere contenuta nell’atto d’impugnazione o eventualmente in calce e non necessariamente affidata a foglio separato (secondo motivo di ricorso), ma dovendo essere con certezza riconoscibile per tale, cioè proveniente dalla parte appellante tenuta, pertanto, a sottoscriverla, con autentica dal difensore.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha, del resto, già più volte escluso che le nuove disposizioni introdotte dagli artt. 581, comma 1-ter e 1quater cod. proc. pen., si pongano in contrasto con garanzie di carattere costituzionale (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME NOME, Rv. 285324; v. anche Sez. 6, n. 223 del 07/11/2023, del). 2024, Sechovcov, non mass.).
Con particolare riguardo all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. va , infatti,
ancora una volta evidenziata la ratio sottesa alla disposizione, funzionale alla salvaguardia di un’esigenza che trova tutela e riconoscimento nella Carta costituzionale: la norma non è volta a limitare il diritto di difesa e si risolve nella definizione di una modalità strutturale dell’atto di impugnazione, che non implica un adempimento irragionevole e inutile, in quanto volto, semmai, a rafforzare il rispetto delle garanzie senza un aggravio intollerabile e tale da costituire di fatto una limitazione nell’esercizio delle facoltà difensive.
Irrilevante, pertanto, si rivela il terzo motivo di censura riguardante il favor che la più recente legislazione esprimerebbe per notificazioni e comunicazioni telematiche, da ritenere ovviamente recessivo rispetto al primo, per le considerazioni sopra svolte.
Il GLYPH ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre quelle di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile – che ha prodotto una memoria – debbono essere compensate, dal momento che la questione esaminata lambisce solo indirettamente la posizione sostanziale di detta parte.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Compensa le spese di costituzione di parte civile di questo grado di giudizio.
GLYPH
Così deciso, il 9 maggio 2024
Il consiglier NOME reside te