Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ZURIGO( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordin impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 27/11/2023 dal Tribunale di Milano e con la quale la suddetta imputata era stata condannata per il reato previsto dagli artt. 56, 624 e 625, cod.pen..
La Corte territoriale ha osservato che l’art. 581, comma iter, cod.proc.pe (applicabile a tutte le impugnazioni proposte in data successiva all’entrat vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150) prevedeva, a pena di inammissibili dell’impugnazione medesima, il deposito contestuale dell’elezione di domicilio incombente nel caso in esame non adempiuto; giungendo quindi alla conseguente dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione Pia NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto la violazione di norme processuali in relazione all’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. e in riferimento agli artt. 581, c iter e 591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen..
Ha premesso che la dichiarazione di domicilio non era effettivamente stata presentata unitamente all’appello, ma che la stessa era stata depositata a mez PEC il 17/05/2024 successivamente all’assegnazione dell’impugnazione alla terza sezione della Corte d’appello di Milano; che, conseguentemente, al momento della notifica . del decreto di citazione era stata depositata una nuova elezione d domicilio, da ritenersi idonea ai sensi dell’art.581, comma iter, cod.proc.pen., che la imponeva “ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizi deducendo, quindi, che – così come doveva ritenersi valida un’eventuale modifica successiva all’impugnazione dell’elezione di domicilio – avrebbe dovuto comunque considerarsi valida un’elezione operata ex novo dopo la presentazione dell’appello ma prima della notifica della citazione.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella qual richiamando l’abrogazione dell’art.581ter cod.proc.pen. intervenuta per effett della I. 9 agosto 2024, n.114 – ha concluso per l’annullamento senza rinvi dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milan
CONSIDERATO IN DIRITTO
2
1. Il ricorso è infondato.
In ordine al quadro normativo di riferimento, va premesso che l’art.581ter cod.proc.pen. – ai sensi del quale «Con l’atto d’impugnazione delle parti private dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» – è inserito per effetto dell’art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, applicabile (ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art.89, comma 3) impugnazioni proposte dopo l’entrata in vigore dello stesso decreto.
Successivamente, per effetto dell’art.2, comma 1, lett.o), della I. 9 ago 2024, n.114 (pubblicata nella G.U. n.187 del 10 agosto 2024), la disposizione suddetta è stata abrogata.
In assenza di disciplina transitoria e stante la natura processuale de predetta disposizione, ne consegue che si applica il principio in base al qu tempus regit actum, per effetto del quale l’applicazione della norma sopravvenuta alle fattispecie anteriori alla riforma non è regolata dal principio della neces retroattività della disposizione più favorevole (principio espresso da Sez. U, 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; in senso conforme, Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, P., Rv. 271207; Sez. 5, n. 13014 del 12/12/2023, Padovan, Rv. 286112).
Pertanto, attesa l’epoca di presentazione dell’appello (05/04/2024), si appli alla fattispecie in esame l’abrogato testo dell’art.581, comma iter, cod.proc.pen., inserito dal d.lgs. n.150 del 2022.
Ciò posto, risulta pacifico che – nel caso di specie – l’elezione di domici finalizzata alla presentazione dell’atto di impugnazione non sia stata deposit contestualmente all’appello perfezionandosi quindi la già prevista causa d inammissibilità dell’impugnazione.
A tale proposito, difatti, la giurisprudenza di questa Corte successi all’entrata in vigore della riforma contenuta nel d.lgs. n.150 del 2022 deve ritene assolutamente concorde nell’affermazione in base alla quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio prevista dall’art.581,.comma iter, cod.proc.pen. (così come quella richiesta nella fattispecie regolata dall’art.581, comma lquater), d vesse essere necessariamente depositata contestualmente all’atto di impugnazione, sicché la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all’inizio giudizio di impugnazione, determinava comunque l’inammissibilità del gravame (per l’affermazione del principio, riferito a entrambe le suddette disposizi processuali, cfr. Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, COGNOME, Rv. 286088; Sez. 5 n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357).
Ne consegue che non può attribuirsi alcuna efficacia sanante al successivo deposito dell’elezione medesima, avvenuto alla data del 17/05/2024.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presente