Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47417 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47417 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/Sal:M le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26 aprile 2023 la Corte d’appello di Messina dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la senten del Tribunale di Messina in data 15.2.2023 che lo aveva ritenuto responsabile reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 comma 1, n. 2 e 5 cod.pen., att con l’atto di appello era stata depositata la procura speciale per impugna non già la prescritta dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’ comma 1 ter cod.proc.pen.
Avverso detta ordinanza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b), c) ed e) con riferimento agli a e 581 comma 1 ter cod.proc.pen. nonché all’art. 27 Cost. atteso che la C d’appello di Messina, limitandosi ad una formula dì stile, ha rit inammissibile l’impugnazione proposta contestando la mancata elezione d (, 11 -domicilio~ettll’ambito del giudizio di primo grado. Si assume c l’art. 581, comma 1 ter, cod.proc.pen. non richiederebbe ai fini impugnato conferimento di una nuova elezione di domicilio ma si limiterebbe a sancirne necessaria presenza nel momento in cui ci si accinga al depos dell’impugnazione, nulla specificando per l’ipotesi in cui un’elezione di domi già sussista agli atti.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegn conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d. Igs. 10 o 2022, n. 150 del 2022 all’interno dell’art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, d’inammissibilità dell’impugnazione, l’adempimento che la Corte di appel assume omesso.
Con detta norma il legislatore ha innovato il sistema ed ha inteso garantir regolare e celere celebrazione del giudizio di appello, essendo espressame finalizzata l’elezione di domicilio in sede di gravame ad agevolare la fa notificazione spesso causa di differimento dell’udienza.
Il concetto è stato recentemente chiarito (delimitando l’ambito di applicazione della suddetta inammissibilità) dal S.C. per cui “Dalla relazione illustrativ emerge che la norma di cui all’art. 581, comma 1-ter, risulta emanata in attuazione dei principi di delega stabiliti all’art. 1, comma 13, lett. a), 134/21, secondo cui il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere che “fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo assenza, con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introdutt del giudizio di impugnazione”.
Nell’attuazione della delega, l’esecutivo non ha richiamato il riferimento generale all’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, ma ha espressamente indicato un atto specifico, ossia il decreto di citazione a giudizio.” (Sez. 4, n. 22140 de 3.5.2023, Rv. 284645 ).
A suffragare la tesi secondo cui l’elezione di domicilio riguarderebbe specificamente la fase del giudizio d’appello é il termine “deposito” che si intende appunto riferito ad un atto “nuovo” e non già ad un atto che sia già stato acquisito nell’incarto processuale per il quale diversamente si parla di allegazione.
Tale ricostruzione trova altresì conferma nell’art. 157 ter, comma 3, cod.proc.pen. secondo cui in caso di impugnazione proposta dall’imputato “la notifica di tale atto «è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, a sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater”.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28.9.2023