Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10053 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10053 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a Napoli il 17 dicembre 1980;
avverso la ordinanza n. 362/24 RGCC della Corte di appello di Lecce del 31 maggio 2024;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore gene Dott. NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Deposita in Cancelleria
‘ GLYPH 1 3 MAR, 2025
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con ordinanza camerale emessa in data 31 maggio 2024, i cui motivi sono stati in pari data depositati in Cancelleria, ha dichiarato !a inarrimissibilità o’ei ricorso in grado di appello presentato da NOME avverso la sentenza emessa il precedente 23 ottobre 2023 dal Tribunale di Brindisi in materia relativa alla disciplina dei rifiuti.
La statuizione della Corte territoriale è stata motivata sulla base del dato secondo il quale, essendo stata pronunziata la sentenza di primo grado in periodo successivo alla entrata in vigore del dlgs n. 150 del 2022, alla impugnazione della medesima era applicabile la versione novellata dell’art. 581 cod. proc. pen., in particolare il comma 1-ter di siffatta disposizione il quale prevede che, a pena di inammissibilità del gravame, all’atto introduttivo di esso sia allegata la dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata appellante.
Posto che nella fattispecie siffatta diehiwazione GLYPH ei -a pi -eSente in atti, la Corte territoriale ha dichiarato la inammissibilità del gravame presentato dall’Au ricch io.
Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, l’COGNOME, sviluppando due motivi di ricorso.
Un primo motivo ha ad oggetto l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriaie ne! non ritenere ailegato a1 ilLoiu wiccritato III gracio si appello la elezione o dichiarazione di domicilio; siffatto errore sarebbe stato a sua volta determinato da un errore nella formazione del fascicolo processuale da parte del Tribunale di Brindisi, ufficio al quale, tramite lo strumento teiernatico, era stato invialo Vallo di gravame ciVVerb0 ici sentenza di primo grado; ha, infatti, proseguito il ricorrente, riferendo che lo stesso, in data 2 marzo 2024 aveva inviato al Tribunale di Brindisi, per il successivo inoltro alla competente Corte di appello, l’atto di appello con l’allegata nomina; tale invio era stato accettato in data 4 marzo 201.4 riai sistema dei deposito atti penale del portale per il processo telematico; in pari data, tuttavia, il Tribunale brindisino contattava il difensore dell’COGNOME, rappresentando un problema sul portale del Tribunale ed invitandolo, pertanto, a inviare nuovamente, senza allegati, l’atto di appello tramite posta elettronica certificata, cosa che i predetto professionista faceva; tuttavia, per un evidente errore, il Tribunale
inviava alla Corte di appello solo l’atto di gravame e non anche gli atti che ad esso erano stati allegati.
Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha rilevato che non vi sono elei – neriti per ritenere ctie l’art. 531, Ii LC, cod. proc. pen. UCt. fl ja essere interpretato nel senso che l’elezione di domicilio in esso menzionata debba essere stata fatta con atto successivo alla pronunzia della sentenza impugnata, cosa, invece, prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., fild per il solo LcISO ifl LUI U processo aii’esilu dei godile è stato emesso il provvedimento censurato sia stato celebrato in absentia con disposizione non applicabile estensivamente a casi diversi rispetto a quelli per ì quali la stessa è stata prevista.
Aggiunge, ancora, il ricorrente, che egli, sottoscrivendo la nuova nomina, aveva espressamente autorizzato il suo difensore ad impugnare la sentenza di primo grado e che in tale occasione il ricorrente aveva espressamente indicato, senza peraltro che la stessa fosse mutata rispetto al precedente grado di giudizio, quale fosse la propria residenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
Deve, preliminarmente, osservarsi che è indubbio che il ricorso in grado di appello presentato dalla difesa dell’COGNOME avverso la sentenza emessa -.i GLYPH 4: GLYPH nn-v-) ua; GLYPH i suu; tatc GLYPH II-1131 il i UOLO C GUL-..) 11..7.37C CgUICILU, qual GLYPH CMC modalità di sua presentazione, dalla versione dell’art. 581 cod. proc. pen. vigente al momento in cui ha iniziato a decorrere il termine per la proposizione dell’appello (materialmente proposto, d’altra parte, in data 4 íncitZ0 2024, cioè iii Un EHOUlefiL0 in cui Id feiciLiVd diSLipiincl era ;ci medesima rispetto a quella vigente al momento della pronunzia della sentenza de qua); siffatta disciplina prevedeva, fra l’altro, che con l’atto di impugnazione dovesse essere depositata, a pena di inammissibilità, la . dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione dei decreto di citazione a giudizio (in tale senso testualmente il comma 1-ter della disposizione ricordata).
Ciò posto rileva questo COGNOME per un verso che l’araomento svolto dal ricorrente in merito alla pretesa completezza del suo atto di gravame, per come da lui inviato tramite il portale del processo telematico in data 2 marzo
2024, cioè comprensivo di nomina del difensore di fiducia e che solo per un disservizio della Cancelleria del Tribunale brindisino alla Corte dì appello è stato inoltrato solo il ricorso e non anche gli atti ad esso allegati, ivi compresa la nomina del difensore, non può trovare accoglimento.
E ciò sia per il dato formale che lo stesso ricorrente si riferisce, indicandolo come allegato all’atto di gravame, ad un atto di nomina del difensore fiduciario, laddove l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. richiama puntualmente la elezione o dichiarazione di domicilio, atto evidentemente ontologicamente diverso da quello di nomina del difensore sia per contenuti che per scopi.
Sia perché, in ogni caso, la ricostruzione fattuale del ricorrente è rimasta allo stato di flatus vocis non avendo offerto la difesa dell’COGNOME alcun dato dimostrativo della circostanza da lui sostenuta.
Va, piuttosto, considerato come nella economia della presente vicenda nessun ruolo svolge il fatto sopravvenuto legato all’intervenuta abrogazione, per effetto della entrata in vigore della novella soppressiva introdotta, nella più volte citata disposizione normativa, attraverso la legge n. 114 del 2024, del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.
Invero – GLYPH U novella rid -iian -iata entrata in vigore in data agosto 2024, e, pertanto, non solo ben dopo la presentazione del gravame da parte dell’odierno ricorrente ma anche dopo la pronunzia della ordinanza di inammissibilità ora censurata e la presentazione dell’attuale ricorso per CabbaLlOile – tale evenienza, Cioè i’dVVetiid abrogazione deiia norma cui ii difensore dell’COGNOME non risulta avere conformato il proprio operare, non ha, attesa la regola dominante nel diritto processuale per la quale tempus regit actum ed in assenza di alcuna disposizione di diritto intertemporale, alcuna incidenza suiia presente vicenda.
Infatti, la disciplina applicabile alla validità degli atti, e quindi anche all presentazione del gravame proposto dalla difesa dell’attuale ricorrente, è quella vigente al momento in cui ali atti sono stati posti in essere (in tale senso, peraltro, si veda l’autorevole avallo offerto dalle Sezioni unite penali di questa Corte, in esito alla udienza tenutasi lo scorso 24 ottobre 2024, allorché le stesse, secondo quanto risulta dalla, peraltro eloquente sul punto, notizia di decisione, hanno affermato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge n. 114 del 2024, in” vigore dal 25
agosto 2024 – si continua ad applicare alle impugnazioni proposte durante la vigenza della disposizione dianzi citata).
Parimenti inammissibile il secondo motivo di impugnazione.
Fuori fuoco appare, infatti, il richiamo alla, pienamente riconosciuta, inapplicabilità analogica dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al di fuori delle ipotesi da esso tassativamente previste; è ben vero che il processo a carico dell’COGNOME non è stato celebrato in absentia, ma un tale requisito, indispensabile ai fini dell’innesco del meccanismo procedimentale previsto dall’ad 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – disposizione esulante rispetto alla presente fattispecie – non è (recte: era), invece, previsto ai fini della applicabilità del diverso meccanismo di cui al comma 1-ter della medesima disposizione legislativa, per cui correttamente la Corte leccese ha ritenuta doverosa l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio del ricorrente all’atto di appello.
Nessun rilievo ha la circostanza che il ricorrente possa avere autorizzato il proprio difensore, all’atto della sua nomina, ad interporre gravame avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, non essendo la carenza dei poteri del difensore la mancanza che ha indotto la Corte salentina a dichiarare inaffiffiissibiieil gravame; così cuffie Utid meta iíidiffiustrutti dikgdZiOre difensiva è risultata la circostanza che l’COGNOME avesse indicato, in occasione della redazione del mandato in favore del suo difensore la propria residenza, atteso che, come detto, della tempestiva produzione in giudizio di tale atto non è stata fornita dal ricorrente la necessaria prova.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore4 della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore