Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il 01/11/1980
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 26 marzo 2024 la Corte di appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Sassari del 15 novembre 2023 con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. L’inammissibilità è stata, in particolare, dichiarata nella ritenuta violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per non essere stata depositata con l’atto di appello la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato.
1.1. Avvero la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME MassimoCOGNOME a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione, per non essere stata considerata l’indicazione del suo indirizzo di residenza nella procura speciale rilasciata in favore del difensore quale ipotesi di elezione o dichiarazione di domicilio valida ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Ed infatti, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), prevede che «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
Orbene, nel caso di specie l’indicato onere, per come congruamente ritenuto dalla Corte di appello, non è stato correttamente adempiuto da parte dell’imputato, non potendo essere considerata come dichiarazione o elezione di domicilio l’effettuata indicazione dell’indirizzo di residenza dell’imputato nell procura speciale ad impugnare rilasciata in favore del difensore.
Deve essere evidenziato, poi, come sulla specifica questione siano intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, di cui al momento è nota. la sola notizia di decisione n. 6578/2024, con cui è stato affermato che: a) la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come quella per cui si procede; b) la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo
espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione, richiamo che, alla stregua di quanto osservato, nel caso specie è stato del tutto omesso.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024