Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLARATE il 31/12/1999
avverso l’ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
t
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna di primo grado resa il 23 febbraio 2023 nei confronti dell’imputato, dichiarata ex art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. per mancato deposito della dichiarazione / elezione di domicilio.
Con l’unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di cui all’art. 606, comma e lettere b) e c) cod. proc. pen. nonché travisamento dei fatti e di diritto e contraddittoria e/o carente motivazione, risultando già agli atti del giudizio l’elezione di domicilio presso il difensore, richiamata nella sentenza di primo grado.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Occorre ricordare che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d, d. Igs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Ora ‘ per effetto dell’abrogazione dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. da parte della legge 9 agosto 2024, n. 114, tale adempimento si applica alle sole impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Si è1 in particolare/osservato che la ratio della norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva innpugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo e, dall’altro, nell’agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.
La norma prevede che tale dichiarazione debba essere presente, proprio al fine di rendere agile, veloce, certa e non caratterizzata da incertezza e ambiguità la notifica del decreto di citazione. La presenza di tale dichiarazione o elezione di domicilio ha una sua portata, una serie di collegati effetti giuridici, che non possono farla ritenere tamquam non esset nel caso in cui, con la chiara, esplicita, diretta e immediata intermediazione del difensore, che agisce
nell’interesse del proprio assistito, ma sempre in una ottica di leale collaborazione con l’autorità giudiziaria e tra le parti del processo, in adempimento di doveri deontologici e di etica professionale, ne segnali la presenza e la richiami esplicitamente nell’ambito dell’atto di appello, proprio al fine di realizzare la citazione in giudizio e, dunque, al fine effettivo di agevolare, nell’ottica della disciplina introdotta con la c.d. riforma Cartabia, proprio l’adempimento di cancelleria di cui si è detto.
A quanto risulta dalla informazione provvisoria n. 15/2024, le Sezioni Unite, all’esito della udienza del 24 ottobre 2024, hanno affermato che «la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione»
Nella specie nell’atto di appello in data 23.2.2023 nessun richiamo a precedente dichiarazione / elezione nei termini indicati dalle Sezioni Unite è