Elezione di Domicilio nell’Appello Penale: Quando l’Allegato Salva il Processo
Nel processo penale, il rispetto delle formalità procedurali è cruciale per la validità degli atti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, chiarendo un aspetto fondamentale relativo all’elezione di domicilio nell’atto di appello. La vicenda dimostra come un dettaglio, apparentemente secondario e contenuto in un allegato, possa determinare le sorti di un’impugnazione.
I Fatti di Causa: Un Appello Dichiarato Inammissibile
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello che dichiarava inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso una sentenza di primo grado. La ragione della drastica decisione risiedeva nella presunta violazione dell’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Secondo i giudici d’appello, l’imputato non aveva depositato, contestualmente all’atto di impugnazione, la necessaria dichiarazione o elezione di domicilio, un adempimento richiesto dalla legge per garantire la corretta notificazione degli atti successivi, come il decreto di citazione a giudizio.
Il Ricorso in Cassazione e l’Importanza dell’Elezione di Domicilio
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello. La difesa ha sostenuto che l’elezione di domicilio non era affatto mancante, ma era invece contenuta in un documento allegato all’atto di appello: la procura speciale rilasciata all’avvocato. In questo atto, l’imputato non solo nominava il suo legale di fiducia, ma indicava anche con precisione il domicilio eletto ai fini del procedimento. Si trattava, quindi, non di un’omissione, ma di una diversa modalità di adempimento del requisito di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici supremi hanno proceduto a una verifica diretta degli atti, accertando che la comunicazione telematica (PEC) con cui era stato trasmesso l’appello conteneva effettivamente due allegati: l’atto di impugnazione vero e proprio e un secondo documento. Quest’ultimo era proprio l’atto con cui l’imputato conferiva la nomina al difensore e, contestualmente, dichiarava il proprio domicilio. La Corte ha quindi stabilito che, poiché la dichiarazione era stata depositata insieme all’appello, sebbene inserita in un atto separato ma contestuale, il requisito di legge doveva considerarsi soddisfatto. La Corte d’Appello aveva dunque errato nel non esaminare tutti gli allegati trasmessi, fermandosi a una valutazione meramente formale del solo atto di appello.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di inammissibilità. Questa decisione comporta che l’appello, erroneamente bloccato per un vizio di forma inesistente, è ora pienamente valido e procedibile. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente alla Corte d’Appello di Messina, che dovrà procedere a un nuovo giudizio, questa volta entrando nel merito delle questioni sollevate dall’imputato. La sentenza sottolinea l’importanza di un’analisi completa e non superficiale degli atti processuali, inclusi gli allegati, per garantire il pieno diritto di difesa.
È valida l’elezione di domicilio se inserita nella procura speciale allegata all’atto di appello anziché in un documento separato?
Sì, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida l’elezione di domicilio contenuta nella procura speciale allegata all’atto di appello, purché depositata contestualmente all’impugnazione.
Per quale motivo la Corte d’Appello aveva inizialmente dichiarato l’appello inammissibile?
La Corte d’Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile perché riteneva che non fosse stata depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio insieme all’atto di impugnazione, come richiesto dalla legge.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e cosa comporta?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di inammissibilità e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Ciò significa che l’appello è considerato valido e deve essere esaminato nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILAZZO il 20/02/1974
FEB. 2025
IL FUNZIONAI
‘AMO
avverso l’ordinanza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
SENTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dott.sa NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 16/7/2024 la Corte d’Appello di Messina dichiarò inammissibile l’appello proposto da COGNOME Salvatore avverso la sentenza del
Tribunale di Barcellona P.G. in data 18/4/2023 rilevando che con l’atto di impugnazione non era stata “depositata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, COGNOME che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che “l’allegato n. 1” all’atto di appello era costituito dalla procura speciale da lui rilasciata il 29/12/2023 in favore dell’avv.to NOME COGNOME all’interno della quale vi era la dichiarazione di domicilio “in Santa Lucia del Mela c/da Montana”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen., all’epoca di presentazione dell’atto di appello ancora vigente, imponeva il deposito della nuova dichiarazione/elezione di domicilio con l’atto di impugnazione.
Il ricorso assume che la dichiarazione di domicilio era inserita nella procura speciale rilasciata da COGNOME COGNOME in favore dell’avv.to COGNOME costituente l’allegato 1 all’atto di appello.
L’allegazione difensiva trova significativo riscontro nella pec con cui era stato inoltrato telematicamente l’atto di appello alla cancelleria penale del Tribunale di Barcellona P.G. che dava atto della trasmissione dell’impugnazione e della “nomina difensore di fiducia”.
La verifica disposta ha permesso di accertare che la pec inviata dall’avvocato NOME COGNOME il 29/12/2023 conteneva effettivamente due allegati, l’atto di appello e l’atto con cui NOME Salvatore confermò la dichiarazione di domicilio in Santa Lucia del Mela c/da RAGIONE_SOCIALE e nominò quale proprio difensore l’avv.to NOME COGNOME.
L’ordinanza va, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Messina per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso.
Così deciso il 28/1/2025