Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10924 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ripa NOMENOME a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano che il 20/7 )(2023 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del predetto ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Pavia ch aveva riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. pen.
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che l’atto di appello n conforme al disposto dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 comm lett. d) d. Igs. n. 150/2022, a norma del quale con l’atto di impugnazione deve essere deposita a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, ai fi notificazione del decreto che dispone il giudizio e, a sostegno del ricorso, ha presentato motivi di impugnazione, con i quali ha dedotto:
1.1. GLYPH Violazione di legge, in particolare del combiNOME disposto degli artt. 581 comma ter e 571 comma 3 cod. proc. pen., per non avere l’ordinanza impugnata adeguatamente considerato che, se è vero che non è stata depositata una separata dichiarazione di domicil sottoscritta dall’imputato, tuttavia nell’incipit dell’atto di appello lo stesso difen richiamato l’elezione di domicilio presso il suo studio effettuata dall’imputato fin dall’i procedimento di primo grado. Assume la difesa che, se l’art. 571 comma 3 cod. proc. pen. consente al difensore dell’imputato di proporre personalmente appello nell’interesse del propr assistito, parimenti deve ritenersi che, per logica, lo stesso difensore abbia facoltà di rich confermandola, l’elezione di domicilio effettuata dall’irnputato presso il proprio studio, in la norma dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. non imporrebbe in alcun modo il deposito d una “separata” dichiarazione o elezione di domicilio, non escludendo l’incorporazione della stes nell’atto di appello.
1.2. GLYPH Violazione di legge, per non essere stato interpretato l’art. 581 comma 1 ter cod proc. pen. alla luce del principio del “favor impugnationis”.
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con requisitoria scritta del 19/10/2023 ha chiesto il rigetto del r
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difensor deve rilevarsi che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 27/1/2023 e, pertant in data successiva a quella di entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022, le cui disposizioni disposto del terzo comma dell’art. 89, si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate, appunto, in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto in parola.
Tanto premesso, giova ricordare che il d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto nuova disposizione dell’art. 581, co. 1 ter, cod. proc. pen., è stato adottato sulla base delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 («Delega al Governo pe
l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione riprod pedissequamente quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fer restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, pre che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elez di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione»
Nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150/2022 si legge «Il comma 1 ter dell’art. 58 proc, pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) della legg introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazi deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazio decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell’imputato assente, per attuare delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, co 1».
Analogo riscontro, nella relazione che ha accompagNOME la legge, vi è per l’art. 581 co. quater cod. proc. pen.
Premesso che la dichiarazione o elezione di domicilio è atto di parte e non del difenso pertanto, deve rilevarsi che le disposizioni citate richiedono un atto finalizzato alla notif del decreto di citazione a giudizio che non può essere in alcun modo sostituito da un mer riferimento del difensore a pregressi atti del primo grado di giudizio.
Come già rilevato da questa Corte di legittimità, infatti, lo scopo manifesto della no legislativa, infatti, è quello di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle ch siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera del parte (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 Rv. 285324).
L’art. 581 co. 1 quater cod. proc. pen. costituisce, pertanto, esercizio di una legittima discrezionale attribuita al legislatoree che non collide con alcuna norma costituzionale.
Si è, infatti, osservato che la Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito che la gara del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzional plurirnis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 19 n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazional Part. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e Part. 2 d Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle l fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legg 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdi superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per u reato e sebbene la riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’ Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.
Come si è correttamente osservato, peraltro, le norme di cui si tratta “non prevedono affat un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì
le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di negiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo” (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023 cit.). Si tratta di norme, inquadrate nell’a dell’esigenza generate che ha inspirato la riforma del processo in absentia ( ossia la cert della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato), con le quali il legislator voluto innestare anche un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assen sia quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla reg celebrazione della fase del processo di secondo grado ed imposto a pena di inammissibilità ai fi di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilit
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con conseguente la condanna d ricorrente, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. peni., al pagamento delle spese proces nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023
L’estensore
La Presidente