Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOMECOGNOME nato a San Buono 1’11/10/1963 avverso l’ordinanza emessa il 5/12/2024 dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila; lette le conclusioni scritte dell’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME
Ottaviano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Vasto emessa in data 1 febbraio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di ufficio, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che l’atto di appello conteneva il richiamo espresso al dichiarazione di domicilio fatta presso lo studio del difensore in forza di nom presente in atti.
Inoltre, si denuncia l’eccessivo formalismo della norma che è stata proprio per questo abrogata, osservandosi che una interpretazione troppo formalistica delle norme che regolano l’accesso al grado di appello potrebbe essere lesiva del prerogative difensive e del diritto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, oltre che dalla documentazione allegata al ricorso, evince che nell’atto di appello era stata fornita specifica indicazione dell’ele di domicilio valida per la citazione che secondo la interpretazione adottata da Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1’8 april 2025 – che si condivide – è sufficiente a ritenere integrata la condizion ammissibilità dell’impugnazione prevista dalla disposizione normativa di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ma che continua ad applicarsi al impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Secondo la suddetta decisione, la previsione, a pena di inammissibilità, de deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difenso della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decret citazione a giudizio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consenti l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire l notificazione.
Nel caso di specie, nell’atto di appello risulta contenuta la specifica indicazi dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore già presente in atti, ric ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Pertanto, la Corte di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’appell incorsa in un evidente errore, non avendo preso atto che nell’atto di appello contenuta la indicazione dell’elezione di domicilio e non solo la mera indicazion della residenza dell’imputato, quest’ultima evidentemente di per sé insufficien ad integrare la richiesta condizione di ammissibilità.
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso il45aprile 2025