Elezione Domicilio Appello: la Cassazione Dice Sì al Richiamo Specifico
Nel processo penale, i requisiti formali per presentare un’impugnazione sono fondamentali per garantirne l’ammissibilità. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento cruciale riguardo l’elezione domicilio appello, stabilendo un principio che bilancia il rigore formale con la tutela del diritto di difesa. Analizziamo come un semplice richiamo a un atto precedente possa essere sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, evitando declaratorie di inammissibilità eccessivamente formalistiche.
Il Caso: Appello Dichiarato Inammissibile per un Vizio Formale
La vicenda trae origine da una decisione della Corte di appello di L’Aquila, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Vasto. La ragione? L’atto di appello era stato ritenuto carente della dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito previsto a pena di inammissibilità dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale (una norma che, sebbene oggi abrogata, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024).
Secondo la Corte territoriale, l’assenza di tale dichiarazione formale all’interno dell’atto stesso rendeva l’impugnazione invalida, senza possibilità di esame nel merito.
La Questione sull’Elezione Domicilio Appello e il Ricorso in Cassazione
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte di appello. Il motivo del ricorso era semplice ma decisivo: l’atto di appello non era affatto muto sul punto. Al contrario, conteneva un richiamo espresso alla dichiarazione di domicilio già effettuata in precedenza presso lo studio del difensore, un atto regolarmente presente nel fascicolo processuale.
Il legale ha denunciato l’eccessivo formalismo della Corte d’appello, sostenendo che un’interpretazione così rigida della norma avrebbe leso le prerogative difensive e il diritto stesso di impugnazione, un principio cardine del nostro ordinamento.
La Decisione della Corte di Cassazione: Prevale la Sostanza sulla Forma
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato e annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. La decisione si allinea a un’importante pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13808/2025), che ha fornito l’interpretazione corretta e definitiva della norma in questione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Cassazione ha chiarito che il requisito dell’elezione domicilio appello, previsto dal citato art. 581, comma 1-ter c.p.p., deve essere interpretato in modo funzionale e non meramente letterale. Il suo scopo è garantire che il giudice dell’impugnazione abbia un indirizzo certo per le notifiche. Pertanto, non è indispensabile una nuova e autonoma dichiarazione nell’atto di appello se questo contiene un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.
Questo riferimento deve essere tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso di specie, l’atto di appello conteneva proprio questa specifica indicazione, facendo riferimento al domicilio eletto presso lo studio del difensore già agli atti. La Corte di appello, nel dichiarare l’inammissibilità, è quindi incorsa in un errore evidente, non avendo correttamente esaminato il contenuto dell’atto.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: le norme processuali, pur essendo importanti, non devono trasformarsi in un labirinto di formalismi capaci di vanificare diritti sostanziali come quello alla difesa e all’impugnazione. La decisione sottolinea che l’obiettivo della legge è pratico – assicurare la corretta notifica degli atti – e, una volta raggiunto tale scopo, un approccio eccessivamente rigido risulta ingiustificato.
Anche se la norma specifica è stata abrogata, il principio interpretativo enunciato dalla Cassazione mantiene la sua validità come criterio guida: la valutazione di un atto processuale deve sempre tenere conto della sua idoneità a raggiungere lo scopo per cui è previsto. Un errore formale che non compromette la funzione dell’atto non può, da solo, determinarne l’invalidità.
Per presentare appello è sempre necessaria una nuova elezione di domicilio nell’atto stesso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per gli appelli proposti sotto la vigenza dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p. (fino al 24 agosto 2024), è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale.
Cosa si intende per ‘richiamo espresso e specifico’ alla precedente elezione di domicilio?
Si intende un riferimento che consenta l’immediata e inequivoca individuazione del luogo dove eseguire la notificazione, specificando dove tale atto si trovi all’interno del fascicolo. Non è sufficiente, ad esempio, una mera indicazione della residenza dell’imputato se non costituisce formale elezione di domicilio ai fini delle notifiche.
Perché la Corte di Appello aveva dichiarato l’appello inammissibile?
La Corte di Appello aveva adottato un’interpretazione eccessivamente formalistica della norma, ritenendo che l’atto di appello fosse in sé carente della dichiarazione o elezione di domicilio, senza considerare che un valido richiamo a un atto precedente già nel fascicolo era sufficiente a soddisfare il requisito di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a San Buono DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 5/12/2024 dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila; lette le conclusioni scritte dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME
NOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Vasto emessa in data 1 febbraio 2024, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio, prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con atto a firma del difensore di ufficio, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che l’atto di appello conteneva il richiamo espresso al dichiarazione di domicilio fatta presso lo studio del difensore in forza di nom presente in atti.
Inoltre, si denuncia l’eccessivo formalismo della norma che è stata proprio per questo abrogata, osservandosi che una interpretazione troppo formalistica delle norme che regolano l’accesso al grado di appello potrebbe essere lesiva del prerogative difensive e del diritto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti, oltre che dalla documentazione allegata al ricorso, evince che nell’atto di appello era stata fornita specifica indicazione dell’ele di domicilio valida per la citazione che secondo la interpretazione adottata da Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1’8 april 2025 – che si condivide – è sufficiente a ritenere integrata la condizion ammissibilità dell’impugnazione prevista dalla disposizione normativa di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ora abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, ma che continua ad applicarsi al impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Secondo la suddetta decisione, la previsione, a pena di inammissibilità, de deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difenso della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decret citazione a giudizio ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consenti l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire l notificazione.
Nel caso di specie, nell’atto di appello risulta contenuta la specifica indicazi dell’elezione di domicilio presso lo studio del difensore già presente in atti, ric ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione.
Pertanto, la Corte di appello nel dichiarare l’inammissibilità dell’appell incorsa in un evidente errore, non avendo preso atto che nell’atto di appello contenuta la indicazione dell’elezione di domicilio e non solo la mera indicazion della residenza dell’imputato, quest’ultima evidentemente di per sé insufficien ad integrare la richiesta condizione di ammissibilità.
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso il45aprile 2025